Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7420 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 18/03/2020), n.7420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25288/2018 proposto da:

H.M.N., elettivamente domiciliato in Roma Via

Otranto, 12, presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 333/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 333/2018 depositata il 12-6-2018 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto da H.M.N., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato il Pakistan per il timore di subire persecuzioni o di essere ucciso dal, alcuni membri di un gruppo integralista che avevano cercato di rapirlo; riferiva di aver denunciato alla Polizia, da cui non aveva ricevuto protezione, il ritrovamento di numerose armi nello stabile dove lavorava, evidenziando che il suo capo era appartenente all’associazione politica (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, sia perchè contraddittorio, risalendo peraltro al 2014 il suo arrivo in Italia, sia perchè il ricorrente aveva consegnato, a riprova dell’attendibilità del suo racconto, un video che era invece riferito a fatti successivi alla sua partenza dal Pakistan. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Lamenta l’errata valutazione sia della situazione generale del Pakistan, stante l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, sia della non credibilità della sua vicenda personale, dolendosi dell’inconsistenza e intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014 e deduce che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente e incomprensibile. Richiama i rapporti informativi citati dalla stessa Commissione territoriale ed altre fonti aggiornate al 2017 (da pag. n. 16 a pag. n. 25 del ricorso), nonchè numerose sentenze di merito, assumendo che sia comprovata la situazione di violenza generalizzante dilagante nel Paese. Rileva che la Corte territoriale ha esaminato la situazione della zona di (OMISSIS), dove lavorava, ma non quella del Punjab, da cui proviene, e in ogni caso deduce che anche la città di (OMISSIS) è stato teatro di fatti drammatici che hanno spinto il ricorrente alla fuga (pag. n. 7 ricorso). Sottolinea che allo stato attuale l’intera area geografica del Pakistan, e dunque anche nell’area di (OMISSIS), nella provincia del Sindh, ove il ricorrente lavorava, e quella del Punjab, nella quale era nato e cresciuto, è una zona ad elevato rischio per l’incolumità e la vita dei civili per le gravi tensioni sociali e gli attacchi terroristici.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Censura la valutazione della Corte territoriale circa la propria vulnerabilità e circa il percorso di integrazione intrapreso, effettuata senza considerare il difficile contesto economico e socio-politico-religioso del Pakistan e del Punjab.

3. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche la valutazione sulla situazione del Paese di origine, rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), si risolve in un accertamento di fatto, censurabile nei limiti di cui si è detto (Cass. n. 30105/2018). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

3.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità e alla situazione generale del Paese di origine, difforme da quella accertata nei giudizi di merito. Il ricorrente censura, inammissibilmente, la valutazione delle risultanze di causa, senza, peraltro, confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, i quali hanno, tra l’altro, rimarcato che i fatti riferibili al ricorrente e dal medesimo allegati erano risalenti al 2014.

Il ricorrente richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce di merito e di legittimità, senza specificare decisivi elementi individualizzanti a sostegno della asserita sua credibilità, che è stata esclusa, con idonea motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), dalla Corte territoriale in considerazione della mancanza di precise allegazioni, idonee a circostanziare le sue domande (pag. n. 3 della sentenza impugnata).

La Corte d’appello, con motivazione adeguata (pag. n. 6 della sentenza impugnata), ha escluso anche l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, in base alle fonti di conoscenza indicate nella sentenza impugnata (Coi Easo agosto 2017). La Corte d’appello ha precisato che l’incisiva azione delle forze governative ha determinato, nel 2016, una riduzione degli attentati terroristici del 44% (pag. n. 6 della sentenza impugnata).

3.3. Anche la doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria è formulata del tutto genericamente, con ampi richiami della giurisprudenza di questa Corte, ma senza indicazione di alcun profilo di specifica vulnerabilità, che è stata esclusa dalla Corte territoriale rilevando l’assenza di allegazioni al riguardo.

Il ricorrente si limita a rimarcare la propria giovane età (è nato nel 1985), nonchè il fatto che abbia “affrontato un disperato viaggio per l’Italia alla ricerca di una vita migliore” e al fine di sottrarsi alla situazione di conflitto armato del suo Paese, che, invece, è stata motivatamente esclusa dai Giudici di merito per quanto si è già detto, senza, invero, neppure allegare il fattore di integrazione sociale e lavorativa, come rimarcato anche nella sentenza impugnata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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