Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7420 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 23/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26370/2017 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA

1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MURGIA, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE VERGOTTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CAMPA, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 542/2017 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il

17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha chiesto la rimessione del ricorso alla

pubblica udienza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.V., creditrice di F.A. munita di titolo esecutivo, iniziò l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi. Il (OMISSIS) pignorò i crediti vantati dal proprio debitore F.A. nei confronti della società Siref Fiduciaria s.p.a. (nella sentenza impugnata, “Sirefid s.p.a.”).

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, la terza pignorata società dichiarò di detenere a titolo fiduciario, per conto di F.A., una quota del capitale sociale della società Rughis s.r.l., del valore nominale di Euro 72.617,20.

3. Con ordinanza 9 giugno 2016 il giudice dell’esecuzione non accolse l’istanza di vendita, dichiarò nullo il pignoramento ed estinta la procedura esecutiva.

Motivò tale decisione affermando che le quote di una società a responsabilità limitata devono essere pignorate mediante notificazione al debitore ed alla società, ai sensi dell’art. 2471 c.c..

Nel caso di specie, invece, la creditrice aveva utilizzato le forme del pignoramento presso terzi (come detto, notificando il pignoramento non alla società, ma al soggetto che deteneva la quota sociale a titolo fiduciario, per conto del socio).

4. G.V. propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza.

All’esito della fase sommaria il giudice dell’esecuzione con ordinanza 14 settembre 2016 “sospese l’efficacia” del provvedimento dichiarativo della nullità del pignoramento.

5. Tra la pronuncia dell’ordinanza dichiarativa della nullità del pignoramento (9 giugno 2016) e quella dichiarativa della sospensione della sua efficacia (19 settembre 2016) accaddero i seguenti fatti:

-) la società fiduciaria ritrasferì al fiduciante la quota da questi detenuta nella Rughis s.r.l.;

-) la Rughis s.r.l. azzerò il capitale per perdite e deliberò la ricapitalizzazione della società;

-) F.A. non sottoscrisse alcuna quota della deliberata ricapitalizzazione, perdendo la qualità di socio.

6. Pervenuto il giudizio di opposizione agli atti esecutivi alla sua fase finale, con sentenza 17 ottobre 2017 n. 542 il Tribunale di Como rigettò l’opposizione proposta da G.V. ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il Tribunale ritenne che l’opponente non avesse interesse ex art. 100 c.p.c., a proporre l’opposizione.

Ha ragionato così:

-) il pignoramento della quota sociale perse efficacia per effetto dell’ordinanza dichiarativa della sua nullità, pronunciata dal giudice dell’esecuzione il 9 giugno 2000 c.c.;

-) prima che l’efficacia di tale ordinanza venisse sospesa, la società fiduciaria (terza pignorata) aveva restituito al fiduciante (debitore esecutato) la quota sociale detenuta per suo conto;

-) tale cessione era dunque opponibile alla creditrice;

-) in ogni caso per effetto dell’azzeramento del capitale sociale per perdite e della mancata sottoscrizione di una quota della ricapitalizzazione, il debitore esecutato ( F.A.) non era più titolare di alcuna quota sociale nella Rughis s.r.l..

7. La sentenza è stata impugnata per cassazione da G.V. con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, F.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., nonchè dell’art. 2913 c.c..

Al di là di tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo la ricorrente invoca due principi:

1) l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato nullo il pignoramento non era “immediatamente esecutiva”, con la conseguenza (inespressa nel ricorso, ma implicita) che quell’ordinanza non poteva avere privato di effetti il pignoramento;

2) in ogni caso la decisione del Tribunale aveva di fatto “privato il rimedio oppositivo della sua funzione ripristinatoria della legittimità del processo esecutivo”.

In sostanza la ricorrente assume che, a seguire il ragionamento del Tribunale, si perverrebbe all’assurdo che l’opposizione agli atti esecutivi non servirebbe mai a nulla, perchè lascerebbe comunque impregiudicati gli effetti prodotti dal provvedimento del giudice dell’esecuzione avverso il quale è stata proposta opposizione.

1.1. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio, in quanto affetta da un vizio di nullità rilevabile d’ufficio.

Al presente giudizio, infatti, non ha preso parte la società Siref Fiduciaria s.p.a., terzo pignorato.

Il terzo pignorato è litisconsorte necessario, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quotiens de commoda eius agatur: e cioè in tutti i casi in cui dall’esito dell’opposizione dipende la sua eventuale liberazione dal vincolo di indisponibilità delle somme o delle cose pignorate.

Nel caso di specie, se all’esito del giudizio di opposizione risultasse fondata l’allegazione di G.V., secondo cui l’ordinanza dichiarativa di nullità del pignoramento, poi sospesa, non aveva potuto privare di effetto il pignoramento della quota sociale detenuta dalla Sirefid, il ritrasferimento della suddetta quota dalla Sirefid al fiduciante ne risulterebbe illegittimo, in quanto compiuto in violazione del divieto di disporre delle cose pignorate.

Ne consegue che la sentenza d’appello va dichiarata nulla per difetto di integrazione del litisconsorzio necessario.

Essa andrà di conseguenza cassata, e la causa rinviata al Tribunale di Lecco, affinchè provveda alla suddetta integrazione necessaria del contraddittorio.

2. L’esame del ricorso incidentale resta assorbito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecco, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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