Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 742 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 14/01/2011), n.742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34731-2006 proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BANCHINI FRANCESCO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. (già LEVANTE ASSICURAZIONI S.P.A.) in

persona del suo legale rappresentante Dott. B.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato MELUCCO GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ISI GIOVANNI LUDOVICO giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BUSANI ROBERTO E GAMBRO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 139/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 25/11/2005, depositata il

31/01/2006, R.G.N. 799/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato DUMONTEL ERICA (per delega dell’Avv. DANTE ENRICO);

udito l’Avvocato GIORGIO MELUCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Parma F.P. conveniva in giudizio B.R., la società Gambro spa e la società di assicurazioni La Levante spa per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, nel quale il motoveicolo da lui guidato era venuto in collisione con l’autovettura di proprietà della Gambro spa, guidata dal B. ed assicurata r.c.a. dalla Levante spa.

Il tribunale, riconosciuta la colpa dell’attore in ragione del 25% e quella del guidatore dell’autovettura nella misura del 75%, condannava i convenuti in solido ai danni in proporzione al loro grado di colpa.

Sulla impugnazione principale del F. e su quella incidentale dei convenuti in primo grado la Corte d’appello di Bologna attribuiva la colpa del sinistro al F. nella misura di due terzi ed al B. in ragione dì un terzo, rideterminando in proporzione e secondo un importo inferiore, il risarcimento dovuto al F., che era condannato, di conseguenza, a restituire la differenza in più che gli era stata corrisposta dall’assicuratore La Levante Ass.ni, con gli interessi legali a decorrere dalla data dei due successivi versamenti.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso F.P., il quale ha affidato l’impugnazione a tre motivi, cui resiste con controricorso la società Levante Ass.ni spa ora Carige Ass.ni spa, mentre non hanno svolto difese in questa sede gli altri intimati B.R. e società Gambro spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 2043, 2054 e 2727 cod. civ. nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente critica la decisione di secondo grado nella parte in cui il giudice del merito, nell’assegnare piena credibilità alla deposizione del teste B. e nel valutare il rispettivo grado di colpa dei protagonisti del sinistro, ha ad esso istante attribuito il maggior grado di colpa.

La censura non è fondata.

Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Nella specie, il motivo d’impugnazione, al di là del riferimento a pretesa violazione della legge civile, tende, in realtà, ad ottenere in questa sede un riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalità del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua nè illogica, compiuta dal giudice del merito nei due gradi del giudizio.

Con il secondo mezzo di doglianza – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 1220 cod. civ. nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente denuncia che il versamento di somme in suo favore da parte dell’assicuratore r.c.a.

dell’autovettura sarebbe avvenuto senza alcuna riserva, a saldo e stralcio di ogni dovuto, per cui il giudice d’appello avrebbe dovuto rigettare la pretesa restitutoria della differenza avanzata dalla società a seguito della riforma della sentenza in secondo grado società.

La censura non può essere accolta.

A fronte della ben precisa indicazione del giudice del merito (secondo cui le somme versate in corso di causa dalla società di assicurazione erano avvenute “in conto del dovuto” e, perciò, senza neppure l’implicito riconoscimento di un debito in detta misura), il ricorrente non spiega perchè detta valutazione di merito (trattasi, invero, di sostanziale quaestio voluntatis) sia illogica o incongrua nè indica le ragioni specifiche perchè, nella specie, la società di assicurazione avrebbe inteso derogare a quella che costituisce la prassi corrente di pagamenti anticipati in conto del dovuto per successivo riconoscimento giudiziale.

Con il terzo motivo d’impugnazione si denuncia la violazione delle norme di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ. ed il vizio di motivazione sul punto, per avere il giudice del merito attribuito alla società gli interessi legali sulle somme ad essa spettanti a titolo di restituzione, nonostante che il relativo credito fosse divenuto liquido ed esigibile solo dal momento della pronuncia della sentenza.

Anche detto motivo non può essere accolto.

Il diritto alla restituzione (per somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero in acconto del dovuto nel detto giudizio) sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza ovvero del successivo riconoscimento di quanto effettivamente dovuto al danneggiato, sicchè la sentenza d’appello, facendo venir meno ex tunc e definitivamente sia il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, sia il titolo dell’acconto, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.

Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda ovvero della sentenza di secondo grado (Cass., n. 1655)/2005; Cass., n. 3291/99; Cass., n. 9863/95).

Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il ricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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