Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 742 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17137-2013 proposto da:

F.F. difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato FELICE FAZIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO in persona del Presidente della Giunta Regionale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA

MARIA COLLACCIANI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica 2001, in relazione alle vetture di proprietà del contribuente. Il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa tributaria, mentre la Regione nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso rappresentando che i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla notifica dei prodromici avvisi d’accertamento, inoltre, richiamava la proroga dei termini di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 37, e quella di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 16.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR rigettava l’appello della parte contribuente, confermando la sentenza di primo grado, con particolare riferimento al mancato spirare dei termini di prescrizione del tributo.

Avverso quest’ultima pronuncia, la parte intimata ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo illustrato da memoria, mentre, la Regione Lazio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente ha denunciato il vizio di difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per errore di valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al processo, ex art. 116 c.p.c., che erano inidonee a superare l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, con conseguente motivazione insufficiente, su un punto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., applicabile alla presente vicenda processuale, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, che “Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 – ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. sez. un. n. 8053/14). In particolare, è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1 e penultimo comma, anche in riferimento all’esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del provvedimento di primo grado allorchè l’inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale ed inoltre, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di “doppia conforme” in fatto, non solo non impediscono, nè limitano l’esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l’effettività (Cass. n. 26097/14).

Più nello specifico, “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 5528/14).

Nella presente vicenda, invece, l’appello è stato rigettato basandosi sulle stesse ragioni di fatto, poste a base della decisione in primo grado, nè il ricorrente ha saputo dimostrare il contrario.

Inoltre, con atto depositato il 2.12.2015, il ricorrente ha depositato, nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., copia autentica, con certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 11051/23/2015, emessa tra le medesime parti, che avrebbe dichiarato la prescrizione del diritto della Regione Lazio alla riscossione della Tassa automobilistica relativa al 2001, in ordine ai tre veicoli di proprietà del contribuente e, quindi, la non debenza del tributo regionale che sarebbe il medesimo oggetto nel presente giudizio, invocando gli effetti del giudicato esterno che determinerebbero a suo dire, la cessazione della materia del contendere.

Il motivo non può essere accolto, in quanto dall’esame del certificato di passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 124 disp. att. c.p.c., la stessa risulta essere stata depositata in segreteria il 22.5.2015, quindi, alla data del rilascio dell’attestazione di passaggio in giudicato (10.11.2015), non risulta essere decorso il termine di sei mesi e trentuno giorni di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, novellato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte intimata a pagare alla Regione Lazio in persona del Presidente in carica, le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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