Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7419 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 26/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19590/2014 proposto da:

AZIENDA USL N. (OMISSIS) PISTOIA, in persona del Direttore Generale

Dott. A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato ANNA MATTIOLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GHELLI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ACCENTO ANTICA COMPAGNIA COSTRUZIONI EDILI IN TOSCANA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1954/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA MATTIOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 24/1/2014, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Accento Antica Compagnia di Costruzioni Edili in Toscana s.r.l., ha condannato l’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Pistoia (di seguito Ausl) (quale conduttrice) al pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di canoni insoluti e risarcimento dei danni in favore della società locatrice.

Con la medesima sentenza, la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Ausl per la pronuncia della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della società locatrice, e per la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto illegittimamente la Ausl conduttrice avesse sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti, dovendo ritenersi escluso il ricorso di alcun inadempimento rilevante della società locatrice, conseguentemente assumendosi la responsabilità della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e della relativa condanna al pagamento di quanto dovuto in favore di controparte.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Pistoia sulla base di sei motivi d’impugnazione.

4. La Accento Antica Compagnia di Costruzioni Edili in Toscana s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363, 1453, 1454, 1455, 1456, 1460, 1575, 1584 e 1622 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo la corte territoriale erroneamente rilevato l’ininterrotto godimento, da parte della Ausl conduttrice, dell’immobile concesso in locazione, trascurando di dettare un’adeguata motivazione su tale punto, omettendo l’esame di specifici fatti storici consistiti nell’oggettiva inutilizzabilità (e nella concreta mancata utilizzazione) del bene locato nel periodo corrispondente all’esecuzione dei lavori che la locatrice si era impegnata a realizzare, nonchè nell’avvenuta stipulazione, da parte della Ausl, in corrispondenza di tale periodo, di un contratto di locazione con altro soggetto per sopperire alla temporanea indisponibilità del bene locato.

Al riguardo, la ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale (anche con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale richiamate in epigrafe) nella parte in cui ha ritenuto compatibile, con la persistente realizzazione degli interessi delle parti contrattuali (e quindi dello stesso contratto di locazione), la sola disponibilità, da parte della Ausl conduttrice, delle chiavi dei locali concessi in godimento e la permanenza di alcuni arredi nell’immobile locato per il periodo dei lavori, trattandosi di circostanze del tutto inidonee a dar conto di una sia pur minima consistenza economica della prestazione della società locatrice in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.

2. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sotto il profilo della violazione di legge, osserva il collegio come, nel riproporre una diversa considerazione dei fatti così come ricostruiti e interpretati dalla corte territoriale, l’odierna ricorrente abbia trascurato di procedere alla necessaria deduzione dell’errata ricognizione, ad opera del giudice a quo, delle fattispecie normative astratte dalla stessa richiamate, nonchè a un’adeguata specificazione dell’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nello spettro di applicazione delle norme invocate, avendo l’azienda sanitaria propriamente rivendicato una diversa lettura e configurazione dei fatti controversi rispetto a quanto operato, nella sentenza impugnata, sulla base di una coerente e lineare interpretazione dei fatti di causa.

Si tratta, dunque, di un’impostazione critica del tutto estranea al paradigma della violazione o della falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in questa sede, pertanto, inammissibilmente richiamata dall’amministrazione sanitaria ricorrente.

Quanto alle denunce relative al preteso omesso esame dei fatti controversi richiamati nel motivo di censura, si osserva che la ricorrente trascura di articolare in modo specifico, tanto le occorrenze concrete dell’omissione denunciata, quanto i profili di decisività dei fatti dedotti, non emergendo, in modo incontroverso e inequivocabile, il disegno del differente esito della risoluzione della controversia che sarebbe emerso con certezza là dove la corte territoriale avesse tenuto conto in modo specifico e analitico dei fatti richiamati.

Da questo punto di vista, si tratta, dunque, della mera invocazione, da parte della ricorrente (non già dell’omesso esame, ad opera del giudice d’appello, di fatti decisivi già controversi tra le parti, bensì) di una rilettura nel merito degli elementi istruttori e dei fatti emersi nel corso del processo, riproposti in una diversa prospettiva interpretativa, essendosi la Ausl limitata a criticare (inammissibilmente) le valutazioni di fatto espresse dalla corte territoriale in ordine ai riconosciuti profili di residua utilizzazione dell’immobile, da parte della stessa, e l’obiettiva persistente conservazione di un profilo di significativo rilievo economico della prestazione goduta, tale da rendere del tutto ingiustificata la sospensione del pagamento dei canoni.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363, 1454, 1460, 1427, 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, avendo la corte territoriale contraddittoriamente affermato il carattere pacifico della circostanza secondo cui l’azienda Ausl conduttrice avrebbe manifestato tolleranza nell’avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, avendo il giudice di primo grado piuttosto affermato che la conduttrice avrebbe inteso prorogare i termini per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali della società locatrice, senza neppure assumere alcuna decisione in ordine al corrispondente motivo di appello sollevato dalla Ausl conduttrice.

Sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe errato in diritto nell’affermare che la tolleranza manifestata dalla conduttrice nell’avvalersi della clausola risolutiva espressa significasse elidere gli effetti dell’inadempimento della società locatrice e la conseguente persistente possibilità del ricorso, da parte dell’amministrazione conduttrice, dei rimedi risolutori previsti dalla legge.

4. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, nel proporre le censure illustrate nel motivo d’impugnazione in esame, l’amministrazione ricorrente dimostra di non aver adeguatamente còlto la ratio decidendi richiamata dal giudice d’appello con riguardo all’interpretazione della c.d. tolleranza manifestata dalla conduttrice nel trascurare, in tutto l’arco del rapporto, il ricorso alla clausola risolutiva espressa pur originariamente convenuta tra le parti.

Varrà sul punto sottolineare come la corte territoriale abbia richiamato tale “pacifica” circostanza (senza che, peraltro, la Ausl conduttrice abbia mai chiaramente evidenziato l’epoca dell’asserita cessazione della propria tolleranza circa i pretesi ritardi della locatrice nel completamento dei lavori di adeguamento dell’immobile locato) al fine di valorizzarne il profilo di indice presuntivo riferito all’ininterrotto godimento dell’immobile da parte della conduttrice: indice valutato unitamente alla non ancora avvenuta completa liberazione dell’immobile fino al momento della riconsegna delle chiavi.

Proprio l’integrata valutazione di tali occorrenze, secondo il ragionamento logicamente congruo elaborato dal giudice d’appello, è valso a porre un adeguato fondamento istruttorio alla circostanza della ritenuta permanenza, sia pur residuale, del godimento del bene locato da parte dell’amministrazione conduttrice.

Del tutto arbitrariamente, pertanto, l’odierna ricorrente ha attribuito alla corte d’appello l’affermazione secondo cui la tolleranza nell’avvalersi della clausola risolutiva espressa avrebbe avuto la virtù di elidere gli effetti dell’eventuale inadempimento della locatrice, non avendo il giudice di secondo grado mai raggiunto una simile conclusione, essendosi limitata a ricavare, dal comportamento materiale dell’amministrazione conduttrice (ivi compreso il rilievo della ridetta tolleranza), un significativo indice del persistente interesse della stessa all’uso dell’immobile, sia pure ridotto nella sua consistenza quantitativa.

5. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 1337, 1338, 1375, 1427, 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente conferito un decisivo rilievo giuridico, sul piano della valutazione dell’inadempimento contrattuale della società locatrice (anche in violazione del canone di buona fede di cui all’art. 1375 c.c.), alle pretese assicurazioni fornite dall’Azienda Usl, nella fase delle trattative delle parti, circa la possibilità di contenere i lavori di adeguamento dell’immobile in tempi estremamente brevi.

Sul punto, l’amministrazione ricorrente si duole dell’irragionevole ribaltamento delle posizioni delle parti operato dalla corte territoriale, in relazione agli oneri di conoscenza dello stato dell’immobile, della sua situazione amministrativa e delle eventuali pratiche presentate, nonchè dell’erronea attribuzione di un valore decisivo, ai fini della decisione sulla risoluzione del contratto, ai comportamenti tenuti dalle parti nella fase delle trattative e della formazione del contratto.

6. Il motivo è inammissibile.

Anche in relazione alla censura in esame l’amministrazione ricorrente dimostra di non cogliere le rationes indicate dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata.

Al riguardo, converrà evidenziare come la corte d’appello abbia richiamato il significato dei comportamenti osservati dall’amministrazione sanitaria nella fase precontrattuale (con particolare riguardo all’assicurazione, fornita dalla stessa Ausl in detta fase, circa il carattere verosimilmente contenuto dei tempi necessari per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell’immobile locato) al solo scopo di lumeggiare il giudizio condotto sulla diligenza della società locatrice nell’adempimento delle proprie obbligazioni concernenti la tempestività nella realizzazione di detti lavori.

Ciò posto, volta escluso, come nella specie, il ricorso di un omesso esame di fatti decisivi controversi, o di vizi della motivazione rilevanti sul piano costituzionale, occorre ribadire come esorbiti dei compiti della Corte di cassazione quello di verificare l’adeguatezza di un simile ragionamento ai fini della valutazione discrezionale della sussistenza o della misura della gravità dell’inadempimento della locatrice: gravità nella specie esclusa, dal giudice d’appello, sulla base della congiunta e coerente considerazione degli indici di fatto più sopra richiamati.

7. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 1256, 1375, 1453 e 1454 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità della società locatrice in relazione al differimento dei tempi tecnici necessari per la realizzazione di lavori promessi, avuto riguardo all’impossibilità di considerare imprevedibili i tempi necessari al perfezionamento dei procedimenti amministrativi costituenti il presupposto per l’assolvimento degli obblighi contrattuali consapevolmente assunti dalla società locatrice, e per aver inoltre trascurato di esaminare i fatti (espressamente descritti in ricorso) ch’ebbero a incidere sull’allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori promessi e che avrebbero dovuto viceversa considerarsi direttamente riconducibili alla responsabilità della locatrice.

8. Il motivo è inammissibile.

Sul punto, osserva il collegio come la ricorrente, anche in relazione al motivo in esame (in relazione alla censura sollevata ex art. 360 c.p.c., n. 3), abbia trascurato di evidenziare le eventuali erroneità, imputate al giudice d’appello, nella ricognizione delle fattispecie normative astratte richiamate, o l’erronea sussunzione, nel relativo spettro applicativo, di fatti incontroversi, avendo la stessa ricorrente viceversa propriamente prospettato una diversa e (a suo dire) più adeguata interpretazione dei fatti contestati.

Quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, le censure critiche appaiono riferite senza alcuna adeguata articolazione dei profili di decisività dei fatti richiamati, limitandosi la ricorrente a riproporre una diversa lettura di fonti di valutazione istruttoria, come tale riservata alle prerogative discrezionali del giudice di merito, una volta escluso, come nella specie, il ricorso di vizi motivazionali di tale gravità e pregnanza da pregiudicarne la tenuta sul piano del c.d. “minimo costituzionale” del discorso giustificativo.

9. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1465, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di procedere alla valutazione comparativa degli inadempimenti delle parti evidenziando il carattere maggiormente rilevante di uno dei due ai fini della pronuncia sulla risoluzione del contratto.

10. Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia espressamente proceduto al compimento di una valutazione complessiva del comportamento contrattuale di entrambe le parti del rapporto, giungendo alla coerente conclusione dell’insussistenza o, quantomeno, della scarsa gravità (o “scarsa importanza”, secondo il linguaggio dell’art. 1453 c.c.) degli eventuali inadempimenti della società locatrice.

Appare, pertanto, del tutto priva di fondamento la denunciata mancata esecuzione, ad opera della corte territoriale, di una valutazione comparativa dei dedotti inadempimenti delle due parti, essendo propriamente mancata, secondo la valutazione del giudice d’appello, una corrispettività dei relativi inadempimenti, in ragione dell’esclusiva rilevanza, sul piano giuridico, della sola (grave o “importante”) sottrazione dell’amministrazione conduttrice all’assolvimento delle proprie principali obbligazioni contrattuali, di per sè idonea, in assenza di giustificazioni eventualmente fornite dal contegno contrattuale di controparte, a fondare la formale attestazione dell’esclusivo rilievo del relativo inadempimento.

11. Con il sesto e ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., atteso che, alla cassazione della sentenza impugnata, non potrebbe che conseguire la condanna della società locatrice al rimborso delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.

12. Il motivo è radicalmente inammissibile, trattandosi di un rilievo non interpretabile alla stregua di una ragione di censura, e dunque di un motivo di ricorso illustrato nei confronti della sentenza impugnata.

13. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza (quando non l’inammissibilità) delle censure sollevate dalla ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto alcuna difesa in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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