Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7418 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 26/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19571-2014 proposto da:

PIERRE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore LINO

PONTA, PONTA LINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO GHIGLIOTTI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIOPTER DI M.M. E M.C. SNC, in persona dei soci

amministratori Sigg.ri M.M. e M.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO CUOMO ULLOA giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza resa in data 24/1/2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla società Diopter s.n.c. di M.M. e M.C., ha condannato la società Pierre s.r.l. e Lino Ponta al pagamento, in favore della società attrice, delle somme da quest’ultima corrisposte in eccesso, rispetto a quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e di spese di amministrazione condominiale;

con la stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dai locatori per effetto di pretese modificazioni non autorizzate dell’immobile locato;

a sostegno della decisione assunta, la corte d’appello ha rilevato la correttezza dei conteggi effettuati dal giudice di primo grado, nel confronto tra quanto effettivamente dovuto dalla Diopter e quanto, per converso, concretamente corrisposto in favore di Lino Ponta, in relazione a un primo periodo contrattuale, e in favore della Pierre s.r.l., con riguardo al periodo contrattuale successivo;

allo stesso modo, la corte d’appello ha confermato la correttezza della decisione di primo grado circa la preesistenza delle modificazioni del bene condotto in locazione dalla Diopter s.n.c. rispetto all’epoca della conclusione del contratto di locazione oggetto di giudizio;

avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione la Pierre s.r.l. e Lino Ponta, sulla base di quattro motivi d’impugnazione, esposti in forma non sistematica;

resiste con controricorso la società Diopter s.n.c. di M.M. e M.C., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso;

con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la Pierre s.r.l. e Lino Ponta hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla società Diopter s.n.c. di M.M. e M.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) i ricorrenti hanno depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dalla società controricorrente;

si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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