Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7418 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15499/2018 proposto da:

V.B., V.G., elettivamente domiciliati in

Roma alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato

Paolo Panariti, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Giovanni Valtulini;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma alla via C. Della

Giustiniana, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Gianni

Ceccarelli, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Massimiliano Battagliola, e Graziano Brugnoli;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via

Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avvocato Simone Ciccotti,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Aldo Algani;

– controricorrente –

e contro

Aig Europe Limited, Assicuratori dei Lloyd’s, Milano Assicurazioni

S.p.a., elettivamente domiciliati in Roma al viale Regina

Margherita, n. 278, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maria

Bagnardi, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco

Ferraro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2020 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’estinzione del processo

per rinunzia, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza interlocutoria n. 08382 del 29/04/2020, resa all’esito della Camera di consiglio del 27/11/2019, questa Corte, ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso di V.B. e G. fossero di potenziale rilievo nomofilattico, rimetteva la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Nelle more dell’udienza pubblica del 20/12/2020, sono pervenuti in cancelleria la rinuncia al ricorso da parte di V.B. e G. e le accettazioni da parte del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, di C.R. e della Aig Europe Limited, Assicuratori dei Lloyd’s, Milano Assicurazioni S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla rinunzia e dall’adesione ad essa, provenienti rispettivamente dai ricorrenti V.B. e Gi. da un lato e dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, di C.R. e della Aig Europe Limited, Assicuratori dei Lloyd’s Milano Assicurazioni S.p.a. dall’altro, quali parti costituite in causa in questa fase di legittimità, risulta che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalle parti controricorrenti, con spese del grado di legittimità integralmente compensate.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese di questo giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676-01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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