Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7417 del 26/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 7417 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 26306-2012 proposto da:
MAGURNO FILOMENA C.F. MGRFMN7OR71A773B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona
2017
4034

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/03/2018

avverso

la

sentenza

n.

3314/2012

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2012 R.G.N.

9180/2010.

c.c. 18.10.17 / r.g. n. 26306-12

LA CORTE
esaminati gli atti e RILEVATO che MAGURNO Filomena con ricorso del 21 gennaio 2012 ha
impugnato la sentenza n. 3314 del 14 aprile – 21 maggio 2012, con la quale la Corte
d’Appello di ROMA aveva respinto il gravame interposto dall’attuale ricorrente avverso la
pronuncia dal locale giudice del lavoro, di rigetto della domanda di conversione a tempo
indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine, stipulato ex art. 2 comma 1 bis

dl.vo n. 368/2001 con POSTE ITALIANE S.p.a., con decorrenza 11 novembre 2006 – 31
gennaio 2007;
RILEVATO che il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi, variamente articolati:
1°) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2 co. 1 bis d.lgs. n. 368/2001 e 6 d.lgs.
n. 261/1999, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento all’esatta interpretazione
della nozione di “servizio postale universale” ed anche insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte ritenuto legittimo il contratto
a termine, senza tener conto di quanto dedotto dall’attore, il quale aveva sempre ed in ogni
caso il diritto di provare di essere stato adibito ad attività non connesse con i servizi postali
e quindi in compiti per i quali non era consentita la stipula di contratti a tempo determinato
ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, essendo stato addetto allo sportello;
2°) violazione dell’art. 2 comma 1 bis d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 2697 c.c., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, avendo la Corte territoriale ritenuto provato il rispetto del limite percentuale non
superiore al 15% dell’organico aziendale, pur a fronte di precise censure sul punto contenute
nel ricorso introduttivo del giudizio ed in quello di appello, anche riguardo alla mancata
comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria;
3°) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2 comma 1 bis d.lgs. n. 368/2001
nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, avendo la Corte ritenuto dimostrato il rispetto del limite del 15%
dell’organico aziendale, il cui onere probatorio era a carico di parte datoriale, però rimasto
insoddisfatto, in quanto la società convenuta aveva prodotto documenti inidonei alla prova
della circostanza, inoltre senza valutare che il limite percentuale andava riferito, non
all’intero personale di Poste Italiane in servizio, ma unicamente a quella parte di esso
addetto alle attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali, in
cui si sostanzia il “servizio postale universale” oggetto di concessione.
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L _

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c.c. 18.1017/ r.g. n. 2630G-12

VISTO che la S.p.a. POSTE ITALIANE ha resistito all’impugnazione avversaria mediante
controricorso in data 28 dicembre 2012;
che risultano comunicati rituali e tempestivi avvisi dell’adunanza, fissata al 18-10-2017;
che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che le parti hanno depositato
memorie;
CONSIDERATO

in varie occasioni da questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, cui il
collegio intende dare continuità, condividendole, in assenza altresì di convincenti e pertinenti
argomentazioni di segno contrario, alle quali pertanto integralmente si rimanda (Cass. Sez.
6 – L, ordinanza n. 8564 del 07 – 31/03/2017; Sez. lav. sentenza n. 6765 del 06/12/2016
– 15/03/2017 n. registro generale 026713/2011; Sez. 6 – L, ordinanza n. 6281 in data 11/01

10/03/2017; id. n. 1874 del 24/11/2016 -25/01/2017; id. n. 27442 in data 08/11 –

29/12/2016; id. n. 3 del 06/10/2015 – 04/01/2016; id. n. 18293 del 09/07 – 17/09/2015);
che, in particolare, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite civili con la sentenza n. 11374

del 5 aprile / 31 maggio 2016, secondo cui le assunzioni a tempo determinato, effettuate
da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti
specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche
dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai
sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la
valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal
legislatore. Inoltre, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel
rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile
“ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in
contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE,
atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, l’art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato
dall’art. 1, commi 40 e 43, della I. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a
termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti,
inglobandoli nel calcolo della durata massima di 36 mesi, il superamento della quale può
comportare soltanto la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto;
che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa riferimento esclusivamente
alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione -quelle concessionarie di servizi e
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che Gez il ricorso è manifestamente infondato, poiché rappresenta doglianze già disattese

c.c. 18.10.17 / r.g. n. 26306-12

settori delle poste- e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la
ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del
2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. “servizio
universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità
nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle

del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili
temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dall’art. 2,
comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 (Cass. lav. n. 13609 del 2/7/2015);
che, di conseguenza, è assolutamente irrilevante la questione attinente alle mansioni di
sportellista, anziché di addetto al recapito;
che parimenti risultano prive di pregio le ulteriori censure mosse dal ricorrente, dovendosi
richiamare l’insegnamento ed i chiarimenti delle Sezioni unite civili di questa Corte al
riguardo, come da succitata pronuncia n. 11374 del 5/04 – 31/05/2016, cui altresì
integralmente si rinvia per ogni ulteriore riferimento e approfondimento, unitamente alla
sentenza di Cass. lav. n. 11659 – 11/07/2012, secondo la quale la disposizione dell’art. 2,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunta dall’art. 1, comma 558, della legge n.
266 del 2005, perseguendo una “ratio” di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine
nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare
contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di
indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell’apposizione del termine. Tale disposizione non
contrasta con l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di
sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva
1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di
non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di
trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato;
che inoltre vale il pur condiviso principio affermato da Cass. lav. n. 13221 del 26/07/2012:
l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall’art. 1, comma 558, della
legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi
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condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore, sicché, al fine di valutare la legittimità

c.c. 18.10.17 / r.j. n. 26306-12

di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, comma 1,
del d.lgs. n. 368 del 2001, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali,
percentuali -sull’organico aziendale- e di comunicazione alle organizzazioni sindacali
provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine,
dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente valutato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto di

trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale,
con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze
oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti
di lavoro non opera l’onere di indicare, sotto il profilo formale, e di rispettare, sul piano
sostanziale, la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di
un termine al rapporto (conforme Cass. civ. VI – L, ordinanza n. 24240 del 27/11/2015);
che circa le doglianze relative alla c.d. clausola di contingentamento ed alla comunicazione
alle oo. ss., le stesse risultano infondate ed inconferenti alla stregua di quanto
dettagliatamente rilevato ed apprezzato dalla Corte di merito come da pagine 10 e 11 della
sentenza qui impugnata, con conseguente insindacabilità delle stesse in questa sede di
legittimità, rinviando per il resto sul punto a quanto analogamente già disatteso da questa
Corte in relazione a motivi pressoché identici con le succitate pronunce nn. 8564/17,
6765/17, 6281/17, 1874/17, 27442/16, 3/2016 e 18293/15;
che, pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta
soccombente alle spese;
che, infine, nella specie è inapplicabile ratione temporis l’art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002,
trattandosi di ricorso risalente all’anno 2012;
P.Q.M.
la corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida a favore della controricorrente in euro #4000,00# per compensi professionali ed
in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per
legge.

regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE,

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