Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7417 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO

Angelo, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2005 R.G.N. 335/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice di appello di Milano, confermando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

la Corte territoriale ha, sulla premessa dell’applicabilita’ del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 al contratto a termine stipulato, con decorrenza 16 maggio 2002, “ai sensi della vigente normativa” per “far fronte agli incrementi di attivita’ o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, connesse ala gestione degli adempimenti ICI, che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio”, riformato la sentenza di primo grado e ritenendo non provata e nemmeno dedotta l’indicata causale, ha dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato sin dal 16 maggio 2002 con condanna della societa’ a “riattivare il rapporto” e a pagare le retribuzioni a far tempo messa in mora.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la societa’ Poste Italiane affidato a tre motivi;

il lavoratore ha resistito con controricorso;

successivamente e’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de Qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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