Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7417 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25195/2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in CATANIA, CORSO DELLE

PROVINCE n. 20, presso lo studio dell’avvocato CARMELO FARACI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MO.TE.LI., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

PRUDENZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO

FINOCCHIARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16315/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. ha proposto ricorso per revocazione articolato in tre motivi- avverso la sentenza n. 16315/2018 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal medesimo M. avverso la sentenza n. 1382/2015 emessa dalla Corte di Appello di Catania, al contempo accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Mo.Te.Li. (assorbiti gli altri).

La Mo. ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha dichiarato di rinunciare al 2 e al 3 motivo.

In data 19.11.2020, il difensore del M. ha comunicato il proprio impedimento a presenziare alla pubblica udienza, senza tuttavia avanzare richiesta di differimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, quale errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, il “mancato esame del secondo e del settimo motivo del ricorso principale, con riferimento alla scoperta del preliminare di vendita stipulato dalla Mo. con tale D.G.A., due anni prima del conferimento del mandato al M., riguardante l’intero terreno oggetto di mandato”: premesso che uno dei fatti storici decisivi del giudizio, totalmente omesso dalla Corte di Appello di Catania, era costituito dall’esistenza di un contratto preliminare stipulato dalla Mo. – nel mese di (OMISSIS) – con tale D.G.A., avente ad oggetto l’intera estensione del terreno da lottizzare, il ricorrente deduce che tale fatto era stato riportato sia nel secondo che nel settimo motivo del ricorso per cassazione e assume che la Corte ha omesso di percepire la parte del secondo e del settimo motivo in cui si erano denunciati, rispettivamente, l’omessa valutazione di prove documentali e l’omesso esame del fatto decisivo della scoperta del preliminare di vendita al D.G.; lamenta pertanto che “la decisione impugnata è fondata sulla supposizione di un fatto, l’esistenza della sola prima parte del secondo e del settimo motivo di ricorso, la cui verità è incontestabilmente esclusa per la presenza della seconda parte sia del secondo che del settimo motivo”; evidenzia, inoltre, il valore decisivo dell’errore commesso in quanto “la Corte non ha percepito la sussistenza di un fatto impeditivo per il M. di procedere alla lottizzazione”, compiendo un errore che ha influito anche sull’accoglimento del ricorso incidentale, poichè la Corte Suprema ha ritenuto che la Mo. avesse diritto al risarcimento del danno sulla supposizione erronea che il terreno da lottizzare fosse nella sua piena disponibilità.

1.1. Premesso che, nell’illustrare il secondo e il settimo motivo, la sentenza impugnata menziona espressamente (direttamente, quanto al secondo e indirettamente quanto al settimo, mediante richiamo al contenuto del secondo) i contratti preliminari stipulati dalla Mo. con terzi e la pendenza di giudizi ex art. 2932 c.c..

incardinati dai promissari acquirenti, per poi rigettare il secondo in quanto involgente valutazioni di merito e il settimo perchè incentrato su una non scrutinabile insufficienza della motivazione, il motivo di revocazione risulta inammissibile e – comunque – infondato.

E’ manifestamente inammissibile, in quanto basato non già su un fatto, ma sul modo in cui sono stati riferiti in sentenza il secondo ed il settimo motivo del ricorso ordinario, ossia su un’attività di enunciazione necessariamente riassuntiva rispetto alla quale l’eventuale pretermissione di circostanze non integra una negazione delle stesse, ma può solo costituire un’attività riassuntiva insufficiente. In altri termini, il modo in cui viene riassunto un motivo, se si trascura di riferire qualcosa, non concreta una supposizione dell’inesistenza di un fatto risultante esistente dagli atti, giacchè l’attività riassuntiva, proprio perchè tale, non si presta ad essere intesa secondo il paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4).

A ciò deve aggiungersi il rilievo che, benchè sia “esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso”, tuttavia “deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass. S.U. n. 31032/2019).

Ciò vale tanto più nel caso di specie in cui il ricorso non denuncia effettivamente un omesso esame dei due motivi, ma un insufficiente loro esame che si evincerebbe dal modo in cui sono stati riferiti.

Il motivo è, comunque, infondato giacchè difettano elementi per ritenere che, a prescindere dal modo in cui li ha riassunti, la Corte abbia letto i due motivi in modo incompleto, tenuto conto del riferimento fatto dalla sentenza impugnata ai contratti preliminari e ai giudizi promossi ex art. 2932 c.c..

Va considerato, per di più, che non sussiste la decisività dell’errore prospettato, atteso che le ragioni poste a fondamento del rigetto di entrambi i motivi (sintetizzabili nella inammissibilità di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, altresì, del sindacato sulla sufficienza della motivazione) sono indipendenti dall’esame dei singoli elementi fattuali che non sarebbero stati esaminati a causa dell’erronea percezione del contenuto delle censure.

2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’avvenuta rinuncia agli stessi da parte del difensore del ricorrente (cfr. Cass. n. 17893/2020);

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

4. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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