Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7417 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20786-2014 proposto da:

ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLEMENTE IX N.

10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELENA DE OTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2024 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/06/2014 R.G.N. 360/2012.

Fatto

RITENUTO

1. Che F.A. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino, premettendo di aver instaurato con l’Azienda sanitaria Regione Molise (ASReM) più contratti di lavoro a tempo determinato (a far data dal 20 febbraio 2003 al 31 marzo 2009), nessuno dei quali contenente la specificazione delle esigenze temporanee ed eccezionali legittimanti l’apposizione del termine. Pertanto, ha chiesto la condanna dell’Azienda sanitaria al risarcimento del danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36.

2. Il Tribunale, pur riconosciuta la fondatezza del ricorso quanto alla nullità dei dedotti contratti e delle relative proroghe, riteneva che non poteva essere riconosciuto, neppure in via equitativa, il risarcimento del danno come invocato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 ulteriore e diverso rispetto a quello risarcibile ex art. 2126 c.c., in quanto non avente natura di danno-indennità e privo di funzione punitivo-dissuasiva.

3. La sentenza veniva appellata sia dal F., che dalla ASReM, che era stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale.

Dal lavoratore, quanto al mancato riconoscimento del risarcimento del danno, e dal datore di lavoro in relazione alla ritenuta nullità dei contratti a termine.

4. La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Larino, che nel resto confermava, condannava l’ASReM al pagamento in favore di F.A., a titolo di risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva in misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata di interessi e/o rivalutazione dalla definitività della presente pronuncia al soddisfo.

Il giudice di secondo grado rigettava l’appello incidentale dell’Azienda sanitaria.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ASReM, prospettando nove motivi di impugnazione.

6. Resiste con controricorso il lavoratore.

7. In prossimità dell’adunanza camerale l’Azienda ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che, con il primo motivo di ricorso, è dedotta, in relazione al rigetto dell’appello incidentale proposto dall’Azienda sanitaria, la nullità della sentenza e del procedimento.

Omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la prescrizione quinquennale; mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., in riferimento all’art. 2947 c.c., e in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Essa ricorrente aveva censurato in appello la statuizione con la quale il Tribunale aveva affermato che il termine di prescrizione era decennale.

Poichè si verteva in ipotesi di responsabilità precontrattuale, ascrivibile alla responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione era quinquennale.

La Corte d’Appello non aveva preso in esame tale eccezione, così incorrendo nel vizio denunciato.

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non riproduce nel testo della censura la statuizione della sentenza del Tribunale, alla quale fa riferimento, e la relativa eccezione formulata in appello (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) che sarebbe stata disattesa dal giudice di secondo grado, limitandosi a dedurne il contenuto, così dando luogo alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cfr., Cass., n. 6014 del 2018).

In caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante, si v. Cass. n. 14098 del 2009, Cass. n. 11039 del 2006); tuttavia, occorre rilevare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – onere nella specie disatteso – “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge: art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., art. 156 c.p.c.;

nullità della sentenza e violazione del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza di appello ha motivato il rigetto dell’appello incidentale mediante rinvio generico e astratto alla motivazione della sentenza di primo grado, di cui la ricorrente riporta uno stralcio.

Assume la ricorrente che il rinvio generico costituisce recepimento acritico delle argomentazioni del Tribunale, e non è idoneo a costituire revisione prioris instantiae.

La Corte d’Appello non aveva fornito risposta alle censure e ai fatti addotti con l’impugnazione, risultando pertanto insufficiente il percorso argomentativo, anche in ragione della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione per relationem.

4. Il motivo, che pur invocando più vizi, si sostanzia nella censura di violazione di legge, con riguardo alla disciplina della motivazione della sentenza, non è fondato e deve essere rigettato.

Come già affermato da questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (si v. Cass., n. 20883 del 2019).

Nella specie, la Corte d’Appello ha rigettato l’appello incidentale richiamando la sentenza del Tribunale, ma di quest’ultima ha vagliato la motivazione rispetto alle specifiche censure prospettate dall’Azienda. Ciò, sia con riguardo alla statuizione relativa alla necessità che il datore di lavoro dia la prova della sussistenza delle ragioni che ai sensi della L. n. 230 del 1962 legittimano il ricorso all’apposizione del termine – rilevando che l’Azienda non aveva dato e non si era offerta di dare prova delle ragioni legittimanti l’assunzione a termine, prova che non poteva essere surrogata dal mero rinvio ad un provvedimento amministrativo del direttore generale; sia con riguardo alla statuizione di nullità del contratto, in quanto affetto dal vizio di violazione di norme imperative.

Di talchè, l’intervenuto esame critico, in base ai motivi di gravame, delle argomentazioni svolte dal primo giudice, sottrae la sentenza impugnata alla censura prospettata.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, nella specie art. 1 e art. 11 (che ha abrogato la citata L. n. 230 del 1962). Violazione del principio della domanda e vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Violazione delle norme processuali sulle prove.

Nullità della sentenza e del procedimento, nel punto in cui ha affermato che “l’appellante incidentale non ha mai neppure offerto di dare la prova della sussistenza delle ragioni che ai sensi della L. n. 230 del 1962 legittimano il ricorso al termine”, in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 commi 1 e 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, e ai limiti della domanda.

Assume la ricorrente che la fattispecie non è regolata dalla L. n. 230 del 1962, ma dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, che richiede solo che l’apposizione del termine risulti direttamente o indirettamente da atto scritto, nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma 1, senza sancire l’obbligo di provare l’esistenza delle ragioni previste dalla L. n. 230 del 1962.

Il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva lamentato la mancata indicazione e specificazione nei contratti delle “esigenze di natura eccezionale e temporanee”, che secondo esso medesimo avrebbero dovuto caratterizzare le apposizioni dei termini, non consentite per soddisfare una stabile esigenza di copertura di posto in organico, ma non aveva contestato la sussistenza di quelle ragioni alla luce del D.Lgs. n. 368 del 2001, da cui sarebbe scaturito l’onere del datore di lavoro di darne la prova in giudizio.

In ogni caso, il D.Lgs. n. 368 del 2001, aveva superato l’orientamento precedente, ex lege n. 230 del 1962, volto a riconoscere la legittimità della apposizione del termine in presenza di un’attività meramente temporanea, così come aveva superato i caratteri della “eccezionalità”, “straordinarietà” ed “imprevedibilità”, propri delle precedenti ragioni giustificatrici.

Pertanto, assume la ricorrente, è erronea una lettura del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, che affermi la legittimità dell’apposizione del termine soltanto in presenza di una occasione temporanea di lavoro.

Ciò che la legge richiede è la ricorrenza di esigenze oggettive dell’organizzazione di impresa “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”. Esse giustificano il ricorso a rapporti a tempo, senza che la stabilità dell’esigenza incida sulla legittimazione del contratto. Le esigenze di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo, previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, sono dunque riferibili anche all’ordinaria attività, e quindi al fabbisogno ordinario, purchè caratterizzato da temporaneità.

Nel caso di specie, si trattava di esigenze straordinarie o temporanee ed eccezionali (carenza di organico, necessità di garantire i limiti di assistenza, sotto il vincolo inderogabile del rispetto dei limiti di spesa imposto dal Piano di rientro del deficit della sanità molisana), e non generiche.

6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge: D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 (altro profilo), falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11. Violazione e falsa applicazione del suddetto D.Lgs. n., artt. 1 e 2. Nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame dei motivi di diritto prospettati dall’ASReM in ordine: al procedimento di formazione ed espressione della volontà dell’Ente, alla rilevanza dei provvedimenti amministrativi di assunzione emessi dal direttore generale con la collaborazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo (procedimento dichiarato “suggestivo” e non considerato dalla Corte d’Appello), alla rilevanza normativa e probatoria dei detti atti e provvedimenti, indicanti le ragioni delle assunzioni e delle apposizioni dei termini nei contratti, sia direttamente che indirettamente, mediante richiamo a norme, disposizioni regionali, vincoli di spesa e di bilancio, di CCNL, del piano di rientro dal deficit della sanità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Assume la ricorrente che, in ragione della eccezione di prescrizione quinquennale, potevano essere presi in esame solo gli ultimi cinque anni antecedenti la domanda e, dunque solo i contratti che ricadevano nella disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001. Ricorda, quindi, il contenuto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2. Espone che il momento genetico del rapporto è legato al contenuto della determina che ha stabilito l’assunzione, contenente le indicazioni delle ragioni e delle esigenze che l’assunzione a termine è diretta ad affrontare.

Nella fattispecie in esame, tutti i provvedimenti che hanno disposto le assunzioni a termine, e le loro proroghe, indicano le ragioni giustificate attinenti ad esigenze straordinarie per coprire carenze di organico, garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), in periodi particolari e temporanei, nel rispetto dell’obbligo di assicurare l’obiettivo economico del piano di rientro dal deficit della sanità, e degli obblighi di bilancio imposti dalle leggi finanziarie e da provvedimenti amministrativi.

I provvedimenti adottati dal direttore generale adducevano ragioni specifiche, di natura temporanea e particolare, alla stregua del parere n. 49 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica.

7. Con il quinto motivo di ricorso è prospettato il vizio di violazione di legge: D.Lgs. n. 502 del 1992, nella specie artt. 2 e 3. Violazione dei principi di diritto che disciplinano l’organizzazione dell’ASReM, i poteri del direttore generale e quelli dei direttori amministrativo e sanitario. Violazione di norme processuali sulle prove e sulla gerarchia delle fonti di prova. Violazione delle norme finanziarie nazionali e regionali sulle assunzioni a termine. Violazione dei vincoli e limiti derivanti dal piano di rientro dal deficit della sanità, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La sentenza impugnata non solo, erroneamente, aveva ritenuto che l’ASReM non avesse dato la prova della sussistenza delle ragioni giustificatrici delle assunzioni a termine, in contrasto con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 che impone solo la indicazione scritta delle ragioni medesime, ma aveva ritenuto non sufficiente la prova data mediante rinvio ad un provvedimento amminsitrativo “stipite” del direttore generale, deducendo, dalla mancata prova, la nullità dei termini.

Ciò, contrastava con l’organizzazione di essa ricorrente che è azienda di diritto pubblico, dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, a valenza aziendale, che opera con criteri di rigore ed economicità, e a cui è preposto il direttore generale, organo esclusivo di gestione e amministrazione dell’Azienda sanitaria al proprio interno.

8. I motivi terzo, quarto, quinto, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

8.1. Il profilo di censura che richiama la doglianza relativa al termine di prescrizione è inammissibile, per le ragioni già esposte al punto 2 nel trattare il primo motivo di ricorso.

8.2. Va, inoltre, rilevato che la ricorrente dopo aver riportato nel fatto del ricorso (pag. 2 del ricorso) che il lavoratore aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell’ASReM in forza di più contratti a termine dal 1 settembre 2001 al 31 marzo 2009, non ha indicato il numero dei contratti in questione e la durata degli stessi e non nè ha trascritto la causale, legale o ricondotta alla contrattazione collettiva, così dando luogo ad un difetto di specificità delle censure prospettate con riguardo alla erronea sussunzione della fattispecie per cui è causa nell’ambito del D.Lgs. n. 230 del 1962, dovendo, invece, secondo la ricorrente, trovare applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001.

8.3. Occorre, infatti considerare che la ricostruzione della successione normativa tra la L. n. 230 del 1962 e il D.Lgs. n. 368 del 2001, deve tener conto delle disposizioni transitorie dettate dal medesimo D.Lgs. n. 368 del 2001, e della disciplina di cui alla L. n. 56 del 1987.

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nell’abrogare (comma 1) la L. n. 230 del 1962, stabiliva (comma 2) che le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, mantenevano, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ed infatti la citata L. n. 56 del 1987, art. 23 ha consentito alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, le quali possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, fattispecie legali.

8.4. Come questa Corte ha chiarito (Cass., n. 20858 del 2005), tuttavia, la L. n. 56 del 1987, art. 23 si inserisce pur sempre nel sistema delineato dalla L. n. 230 del 1962; ne consegue che ai contratti a termine stipulati ai sensi del menzionato art. 23, nella vigenza della L. n. 230 del 1962, sono applicabili non solo le disposizioni di cui all’art. 2 di questa legge (che richiede la forma scritta per l’apposizione del termine), ma anche quelle di cui all’art. 1, nei limiti della loro compatibilità, e all’art. 3, in materia di onere della prova. Rispetto a tali contratti non si applica la successiva e meno rigida disciplina detta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, che reca l’abrogazione delle disposizioni della L. n. 230 del 1962, ma tale disciplina non ha alcuna efficacia retroattiva e non spiega quindi alcun effetto, anche se gli effetti di tali contratti siano destinati a protrarsi nel tempo sino ad epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Si è, altresì chiarito che la L. n. 56 del 1987, art. 23 non modifica l’onere della prova delle condizioni che giustificano sia l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l’eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che la L. n. 230 del 1962, art. 3 pone a carico del datore di lavoro (Cass., 14283 del 2011).

8.5. E’ dunque di evidenza che, atteso che il primo contratto veniva stipulato nel 2003, in ragione del complesso quadro normativo e contrattuale che regolava la disciplina dei contratti a termine nella fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, la dedotta erronea sussunzione della fattispecie concreta nella qualificazione giuridica ex lege n. 230 del 1962 – che come si è detto trova applicazione anche in relazione ai contratti a termine ex lege n. 56 del 1987, di cui il D.Lgs. n. 368 del 2001 sanciva una persistente validità – doveva essere specificata dalla ricorrente in modo circostanziato, con riguardo ai fatti giuridici per cui è causa, indicando gli estremi temporali dei singoli contratti e la causale legale o contrattuale degli stessi.

8.6. Va, comunque, rilevato che, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass., n. 2279 del 2010, n. 10033 del 2010, si v. Cass., n. 840 del 2019, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nel testo precedente la modifica introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, conv. nella L. n. 133 del 2008).

8.7. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (si v., Cass., S.U., n. 4911 del 2016, Cass., n. 840 del 2019) è vero che – come già ritenuto da questa Corte (Cass., n. 17155 del 2015) – nell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la specificazione delle ragioni giustificatrici D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 può risultare “per relationem” anche da altri testi richiamati nel contratto di lavoro, ma l’indicazione deve essere circostanziata e puntuale e deve trattarsi di documenti accessibili agevolmente al lavoratore.

Ciò, al fine di assicurare le già ricordate esigenze di trasparenza e di veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (Cass., n. 21320 del 2019).

8.8. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

8.9.Nella specie, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e con accertamento di merito che si sottrae a censure, ha affermato, che il datore di lavoro non aveva provato la sussistenza delle ragioni che ai sensi della L. n. 230 del 1962 legittimano il ricorso all’apposizione del termine, atteso che detto onere della prova non poteva ritenersi adempiuto dal mero rinvio ad un provvedimento amministrativo portante del direttore generale.

Nè coglie la ratio decidendi della pronuncia di appello la censura che, senza riportare la specifica causale dei contratti per cui è causa, richiama l’organizzazione della Azienda sanitaria e le funzioni del direttore generale e dal Commissario straordinario, e le delibere dagli stessi adottati anche in ragione dei vincoli di bilancio, del piano di rientro dal deficit della sanità, e per assicurare i LEA, in quanto tali argomenti non escludono e non sono incompatibili con l’indicazione nel contratto individuale delle ragioni legali o contrattuali dell’apposizione del termine.

9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, in particolare art. 1, e della L. n. 230 del 1962, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5.

Violazione di leggi e disposizioni amministrative che hanno posto limiti e vincoli alle assunzioni, violazione degli obblighi derivanti dal piano di rientro dal deficit della sanità e dal mantenimento di livelli minimi di assistenza. Omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del termine per mancanza delle ragioni di cui alla L. n. 230 del 1962, trascurando che quest’ultima era stata abrogata sin dall’anno 2001, per cui andava fatto riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001. Aveva, altresì, trascurato l’esame delle delibere di assunzione emesse dal direttore generale, e dei sottostanti contratti, in cui erano indicate le ragioni della apposizione del termine.

Inoltre, le leggi finanziarie succedutesi nel tempo avevano impedito le assunzioni a tempo indeterminato ed i provvedimenti ministeriali avevano individuato gli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi della L. n. 311 del 2004.

10. Il motivo è inammissibile.

In materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (si v., Cass., n. 26790 del 2018, n. 24493 del 2018).

Ciò non si rileva nella fattispecie in esame, ove si ravvisa la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

11. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per la mancata corrispondeza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Violazione degli artt. 414 e 434, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3.

Assume la ricorrente che l’appellante principale non aveva proposto nell’appello domanda di condanna al risarcimento del danno, tuttavia la Corte d’Appello aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno benchè in assenza di domanda della parte.

La ricorrente riporta, altresì, alcune censure prospettate in appello, dalla controparte, in ordine alla mancata indicazione delle conseguenze dell’accertata nullità dei contratti a termine, deducendone l’infondatezza.

12. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, a fronte della sentenza di appello che afferma che il lavoratore agiva in giudizio dinanzi al Tribunale per la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno e che lo stesso aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver previsto alcuna conseguenza all’accertata nullità del contratto, non riporta nel testo del motivo di ricorso, per quanto qui rileva, i motivi dell’appello principale, così incorrendo in difetto di specificità della censura che, peraltro, non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza del dedotto vizio di ultrapetizione.

Nè tale carenza può essere supplita dalla Corte, per le ragioni già esposte sopra al punto 2, in ordine alla corretta modalità di devoluzione della censura prospettata ex art. 360 c.p.c., n. 4.

13. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa interpretazione dell’ordinanza della CGUE del 12 dicembre 2013, e della direttiva 1999/70 CE, nonchè dell’Accordo quadro sul rapporto a termine, in particolare clausola 5.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, e succ. mod., in specie artt. 1-4, che ha attuato la citata direttiva Europea e l’allegato accordo quadro sul lavoro a termine.

Nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame ed omessa motivazione in ordine all’intervenuto adeguamento del diritto interno ai principi della direttiva Europea e dell’accordo quadro; erronea interpretazione ed applicazione dell’ordinanza “Papalia”; falso presupposto, violazione del principio dell’onere della prova nella responsabilità extracontrattuale spettante all’attore ex art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

E’ censurata la statuizione che ha fatto conseguire all’abusiva reiterazione del contratto a termine la corresponsione dell’indennità di cui alla L. n. 182 del 2010, art. 32, comma 5.

Il giudice di appello non aveva tenuto conto dell’intervenuto adeguamento al diritto comunitario, avvenuto per effetto del D.Lgs. n. 368 del 2001.

14. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

E’ inammissibile la censura di omesso esame e omessa motivazione atteso che non sono specificate quali deduzioni sarebbero state disattese con carenza di specificità della censura, sotto questo profilo.

Le restanti censure non sono fondate, atteso che l’intervenuta adozione del D.Lgs. n. 368 del 2001 non esclude, nel pubblico impiego contrattualizzato, il risarcimento del danno ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in caso di abusiva reiterazione dell’apposizione del termine.

Come questa Corte ha ribadito (si v., Cass., n. 14344 del 2019) la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 pur escludendo, in caso di violazione di norme imperative in materia, la conversione in contratto a tempo indeterminato, introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e, pertanto è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, e alla giurisprudenza della CGUE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione (si v., Cass. n. 392 del 2012; cfr. anche, tra le altre, Cass. n. 5072 del 2016 nonchè Cass. n. 22552 del 2016).

La sentenza CGUE, 12 dicembre 2013, causa C-50/13, Papalia, ha ribadito che la clausola 5 dell’accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato (si v. Cass., S.U., n. 5072 del 2016).

La direttiva del 1999 non contempla alcuna ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato così “lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia”.

La mancata indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a termine, che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno secondo i principi sanciti da Cass., S.U., n. 5072 del 2016, alla luce di qunato affermato dalla CGUE, non trovando applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato, la misura della trasformazione.

15. Con il nono motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente deduce l’inapplicabilità della L. n. 182 del 2010, art. 32 in quanto relativo a fattispecie diversa, e comunque prospetta l’eccessività dei parametri previsti, nonchè il dover tener conto della prescrizione quinquennale.

16. Il motivo è inammissibile in relazione a tale ultima doglianza in ragione dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso come esposto sopra nel punto 2.

Le ulteriori censure non sono fondate.

Le Sezioni Unite questa Corte, con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 hanno già avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016).

Piuttosto, considerato che l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che, come nella specie, abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno, che sarà normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (cfr., Cass. S.U., n. 5072 del 2016).

I principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro, e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018.

I suddetti principi sono stati correttamente applicati dalla Corte di Appello, che nella determinazione del risarcimento ha tenuto conto dell’arco temporale in cui si erano succeduti i contratti a termine.

17. Il ricorso deve essere rigettato.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00, per esborsi, Euro 4.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA