Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7416 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato AIELLO FILIPPO, che lo rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

A.B.F., S.M.C., S.

D., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 892/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2006 R.G.N. 9514/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito l’Avvocato AIELLO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 31.1 – 5.5.2006, previa riunione dei procedimenti e in accoglimento dei gravami proposti, dichiarò che tra gli appellanti e la Poste Italiane spa intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, decorrente dal (OMISSIS) per A.B.F., dal (OMISSIS) per S. M.C., dal (OMISSIS) per S.D., dal (OMISSIS) per A.A. e dal (OMISSIS) per D.R.; condannò quindi la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni dovute agli appellanti con le decorrenze rispettivamente indicate.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su cinque motivi.

Gli intimati A.B.F., S.M.C., S.D. e A.A. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria L’intimato D.R. ha parimenti resistito con distinto controricorso, illustrato con memoria.

In corso di causa sono stati depositati i verbali di conciliazione in sede sindacale stipulati tra la ricorrente e le intimate A.B. F., S.M.C. e S.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dai ricordati verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

Ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si appalesano idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione.

2. Attesa la data di pubblicazione della sentenza impugnata (5.5.1996), nel presente procedimento trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c., così come inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6.

Tutti i motivi di ricorso sono stati svolti per violazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed il secondo altresì per vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass, SU, n. 20360/2007); inoltre il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2652/20008).

I motivi svolti non rispettano tali prescrizioni, onde il ricorso proposto nei confronti di A.A. e D.R. va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di A.B.F., S.M.C. e S. D. e compensa le spese; dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di A.A. e D.R. e condanna la ricorrente a rifondere loro le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in Euro 11,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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