Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7416 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4131/2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE FIORENTINO, e MARIA MORRONE, con i quali è elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, pec:

avv.giuseppe.fiorentino.postacert.inps.gov.it,

avv.maria.morrone.postacert.inps.gov.it;

– ricorrente –

contro

C.M.F., rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

D’ANDREA ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

della medesima in VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 107, pec:

mariadandrea.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2871/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione in riassunzione dell’11/11/2008 la signora C.F. convenne davanti al Tribunale di Roma l’INPDAP al fine di ottenere, nei confronti di quest’ultimo, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., idonea a produrre il trasferimento in suo favore della proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS). Precisò di avere esercitato tempestivamente la prelazione sull’immobile di proprietà Inpdap e che l’ente, nonostante l’esercizio della prelazione, aveva attivato la procedura di cartolarizzazione attraverso la Scip.

L’Inpdap si costituì in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato l’immobile trasferito alla Scip srl a seguito di procedura di cartolarizzazione.

2. Integrato il contraddittorio nei confronti della Scip, ammesse prove testimoniali e autorizzato il ritiro dei fascicoli di parte che peraltro una delle parti non provvedeva a ridepositare, il Tribunale adito, con sentenza n. 9956 del 2012, accolse la domanda disponendo il trasferimento della proprietà dell’immobile ex art. 2932 c.c., in favore dell’attrice. Al deposito della sentenza faceva seguito un’istanza di correzione di errore materiale della sentenza che veniva accolta.

3. L’INPS, succeduto ad INPDAP, propose appello e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2871 del 2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che non vi fosse alcuna carenza di legittimazione passiva di Inpdap e poi di Inps dal momento che la società di cartolarizzazione era mero veicolo finanziario e non proprietaria dei beni; che la procedura di correzione dell’errore materiale relativa all’esatta identificazione catastale del bene era legittima e che il motivo relativo ad una pretesa illegittima rimessione in termini dell’attrice per il deposito del fascicolo di parte era inammissibile.

4. Avverso la sentenza, che rigettando l’appello ha condannato l’Inps al pagamento delle spese del grado, lo stesso Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la signora C. con controricorso.

5. La causa è stata assegnata per la trattazione all’Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo parte resistente eccepisce che l’Inps, avendo inoltrato alla C. la richiesta di indicare un notaio rogante per procedere al perfezionamento del trasferimento dell’immobile, avrebbe con tale comportamento fatto acquiescenza alla impugnata sentenza ex art. 329 c.p.c., con ciò rendendo il ricorso improcedibile.

1.1 Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 75 c.p.c., L. 27 febbraio 2009, n. 14, art. 43 bis, comma 12, di conversione del D.L. cd. milleproroghe – l’istituto ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimazione passiva di Inpdap e poi dell’Inps senza avvedersi che, a seguito delle procedure di cartolarizzazione, la legittimazione sarebbe spettata esclusivamente alla Scip srl. Il trasferimento in proprietà degli immobili cartolarizzati ai soggetti originariamente proprietari degli stessi sarebbe avvenuta, infatti, in un periodo successivo all’11/11/2008 data di notificazione della citazione in riassunzione, quando in forza della L. n. 14 del 2009, art. 43 bis, n. 2, la legittimazione era ravvisabile soltanto in capo alla Scip srl.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo agli artt. 287 e 288 c.p.c. – il ricorrente censura la sentenza con riguardo al capo della medesima che ha confermato la correzione dell’errore materiale relativo all’esatta identificazione del bene oggetto di trasferimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 169 c.p.c. – censura il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante il mancato deposito del fascicolo di parte, fascicolo di cui il giudice aveva autorizzato il ritiro e che la parte avrebbe avuto l’onere di ridepositare ai sensi dell’art. 169 c.p.c..

1-3 Il Collegio ritiene di decidere il ricorso sulla base della cd. “ragione più liquida” e dunque prescindendo dalla eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente. Il ricorso appare, infatti, ictu oculi, inammissibile. Per quel che riguarda la pretesa legittimazione passiva della sola Scip srl occorre rilevare che il ricorrente non soddisfa il necessario onere di autosufficienza del ricorso perchè non pone la Corte nelle condizioni di comprendere quale fosse il diverso regime proprietario del bene asseritamente affermato al di là di ogni riferimento normativo. Quanto alla pretesa erronea statuizione sull’errore materiale il motivo è nuovamente inammissibile in quanto la correzione dell’errore materiale è stata eseguita al solo fine di consentire la trascrizione della sentenza e quindi non costituisce una statuizione che ha contenuto decisorio autonomo.

Infine quanto alle questioni relative al deposito del fascicolo di parte il motivo è anch’esso inammissibile perchè privo di autosufficienza.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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