Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7415 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

TISAR SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR della Lombardia ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato dalla USAR s.r.l. in liquidazione in quanto notificato a mezzo posta al liquidatore, senza previo tentativo di consegna presso la sede della società.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. Parte intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, criticando l’affermazione della sentenza secondo la quale l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato presso la sede della società. Poichè sarebbe pacifico in causa che questa era “cessata”, “non essendo più possibile individuare una sede sociale” avrebbe trovato applicazione l’art. 145 c.p.c., comma 3, a mente del quale, se la notificazione presso la sede della persona giuridica non è possibile, e nell’atto da notificare è indicata la persona fisica che la rappresenta, la notificazione avviene nei confronti di quest’ultima, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

Il motivo è infondato, perchè la società cessata dall’attività non cessa di esistere, e mantiene la sede come sede della liquidazione, se non diversamente disposto.

Ma è fondato il secondo rilievo, mosso col motivo, col quale si osserva che la nullità della notificazione dell’avviso era stata sanata dalla proposizione del ricorso, che attestava il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, richiamando per la notificazione degli avvisi le disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile ad essi anche l’art. 156 c.p.c., che impedisce di dichiarare la nullità per inosservanza di forme degli atti del processuali che hanno raggiunto il loro scopo. L’avviso di accertamento serve infatti a consentire la verificazione giudiziale della pretesa tributaria prima che essa si consolidi, sicchè può ben considerarsi alla stregua di un atto processuale, sebbene preceda la formale instaurazione del contraddittorio, che ha la funzione di provocare.

Il secondo motivo (rivolto avverso la affermazione della sentenza secondo la quale il vizio della notificazione comporta la nullità dell’avviso medesimo) resta assorbito.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per la decisione dei motivi di appello non esaminati, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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