Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7415 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7415

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 7.1.2009, accolse la domanda (subordinata) di S.A. volta ad ottenere la declaratoria della nullità del contratto di cessione di n. (OMISSIS) azioni della Banca Popolare dell’Irpinia s.p.a. (ora Banca della Campania s.p.a.) intercorso tra lo stesso S. e la Cer Progetti s.r.l. in data 12.6.1997. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 11.2.2013, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Cer Progetti, respinse la domanda di nullità, nonchè quella principale di risoluzione per inadempimento, stante il giudicato di Trib. Avellino 9.5.2007 (sentenza che aveva accertato l’intervenuto trasferimento della azioni in questione in favore di Cer Progetti), e ciò in forza del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Ricorre ora per cassazione S.A., affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso la Cer Progetti s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata laddove fa discendere dal giudicato di Trib. Avellino 9.5.2007 – che aveva dichiarato la titolarità del pacchetto azionario in questione in capo alla Cer Progetti – la conseguenza che implicitamente erano state affermate sia la validità del contratto di cessione delle azioni, sia le modalità di adempimento delle rispettive obbligazioni, cosicchè le azioni di nullità e di risoluzione avanzate in questo giudizio sarebbero oramai precluse.

In particolare, afferma il ricorrente che non vi sarebbe rapporto tra la domanda di risoluzione avanzata in questa sede e il giudicato in questione, perchè il dedotto mancato versamento del prezzo (in cui consisterebbe l’inadempimento della Cer Progetti, su cui il S. insiste) è un posterius rispetto all’accertamento dell’intervenuto trasferimento della titolarità delle azioni.

2.1 – Il ricorso è infondato, nei termini che seguono.

In relazione alla domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento del prezzo delle azioni da parte della Cer Progetti, la Corte d’appello di Napoli ha affermato la preclusione da giudicato perchè il Tribunale di Avellino, con la sentenza del 9.5.2007, aveva implicitamente individuato, quale corrispettivo della compravendita di azioni, la cessione al venditore di un credito vantato dall’acquirente Cer Progetti nei confronti di S.S.; ha pure affermato che l’odierno ricorrente non aveva neanche censurato tale accertamento con l’appello proposto avverso quella decisione (poi rinunciato, con conseguente passaggio in giudicato della stessa sentenza) e che il superiore accertamento implicito circa le modalità di adempimento dell’obbligazione dell’acquirente era sostanzialmente incompatibile con la pretesa del S. di configurare l’inadempimento della Cer Progetti nel mancato pagamento di Lire 284.400.000, sicchè la pretesa stessa era da considerare comunque infondata nel merito.

In proposito, il ricorrente nega chex sulla domanda di risoluzione per inadempimento, possa essersi formato alcun giudicato, nè esplicito, nè implicito. Quest’ultimo, in particolare, sarebbe da escludere perchè il mancato pagamento del prezzo non costituisce un antecedente logico essenziale e necessario rispetto alla pronuncia che ha accertato il trasferimento delle azioni, tanto più che, nella citata sentenza del Tribunale di Avellino, la circostanza della cessione del credito è riportata meramente nell’ambito dello svolgimento del processo, senza che al riguardo venga adottata alcuna statuizione. Aggiunge che la stessa decisione evidenzia, a pag. 6, l’irrilevanza della questione del pagamento del prezzo ai fini dell’economia del decisum, laddove si sottolinea che il preteso inadempimento potrebbe al più rilevare solo ai fini della risoluzione del contratto (domanda in quella sede inammissibile perchè tardivamente proposta), ma non certo per escludere l’avvenuto perfezionamento del contratto.

L’assunto non può essere condiviso. In proposito, seppur sia da escludere che dalla declaratoria di inammissibilità dell’azione di risoluzione proposta tardivamente nel primo giudizio, possa derivare tout court la preclusione da giudicato, non v’è dubbio che nella specie ciò derivi proprio dallo specifico contenuto della domanda risolutoria proposta in questa sede. Infatti, il S. ha allegato che la Cer Progetti non ha mai pagato il prezzo di acquisto delle azioni, determinato in Lire 284.400.000; tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, l’esame complessivo svolto dal Tribunale di Avellino nella ripetuta sentenza ha avuto ad oggetto anche le modalità di esecuzione del contratto (e quindi, implicitamente, anche le obbligazioni assunte dalle parti). E tra le obbligazioni assunte non v’è dubbio che – nella prospettazione attorea, evidentemente neppure contestata con tempestività, se è vero che il S. si costituì dopo oltre cinque anni dall’avvio di quel giudizio (v. ricorso, pp. 2 e 3) – quella dell’acquirente per il pagamento del prezzo era da individuare proprio nella cessione del detto credito, questione neanche sfiorata dall’appello proposto dal S. e poi rinunciato, come appunto accertato dalla stessa Corte partenopea.

Rispetto alle valutazioni di questa, tuttavia, ritiene la Corte di dover disporre la correzione della motivazione, ex art. 384 c.p.c., comma 3, laddove si afferma che la pretesa del S. circa il pagamento in denaro sia meramente infondata. Al contrario, poichè il giudicato formatosi sul contenuto dell’obbligazione dell’acquirente è nel senso che questa consisteva nella cessione del credito, proprio da ciò deriva l’inammissibilità della proposta domanda di risoluzione, in quanto il S. assume l’inadempimento di un’obbligazione (il pagamento di una somma di denaro) diversa da quella che s’è definitivamente (ed implicitamente) accertato essere stata pattuita dalle parti. In altre parole, il giudicato non s’è formato sull’inadempimento della Cer Progetti (da qui l’astratta proponibilità della domanda ex art. 1453 c.c.), bensì sul contenuto della sua obbligazione.

In questo senso, quindi, ben può riaffermarsi nel caso in esame il principio secondo cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (così, Cass. n. 22520/2011; Cass. n. 14535/2012; Cass. n. 3488/2016). Nello stesso senso, ma sotto altra prospettiva, può del pari ribadirsi che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo; l’autorità del giudicato non è di ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo” (così, Cass. n. 25862/2010).

5.1 – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. Sa.Sa..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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