Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7415 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36021/2018 proposto da:

V.C., rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO

PALUCCI, e MARIA CROCE, e con i medesimi elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’avvocato MARINA LO FARO, in ROMA, V. CALABRIA

57, pec: avvmariacroce.puntopec.it;

Alessandro.palucci.ordineavvocatipescarapec.it;

– ricorrente –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, T.F., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 823/2018 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.C., con atto di citazione del 19/6/2014, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Pescara i signori T.F. e T.M., nella qualità di proprietario e conducente di un’autovettura Audi nonchè la Groupama Assicurazioni SpA, al fine di accertare l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione di un sinistro nel quale era rimasto coinvolto in una via centrale di (OMISSIS) quando, mentre percorreva, a bordo di un motociclo Piaggio, il (OMISSIS), veniva urtato dall’autovettura condotta dal T. che, nel sorpassarlo, gli tagliava la strada facendolo cadere a terra. Ad avviso dell’attore il T. lo aveva soccorso e accompagnato personalmente all’ospedale (OMISSIS) ed aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo peraltro un modulo di constatazione amichevole di sinistro. Nonostante ciò aveva poi negato la propria responsabilità sì da rendere necessaria l’introduzione del giudizio. Costituendosi in giudizio il convenuto aveva dato una diversa versione dei fatti mentre la compagnia di assicurazioni aveva negato addirittura il fatto, asserendo la mancanza di testimoni, l’omessa chiamata della Pubblica Sicurezza, l’incompletezza del modello Cid e l’incompatibilità della descritta dinamica dell’incidente con le risultanze di una consulenza cinematica prodotta in altro giudizio nel quale la compagnia di assicurazioni era stata convenuta dall’Inail.

Venne svolta una CTP di parte all’esito della quale l’attore, oltre al danno biologico, chiese di essere risarcito degli ulteriori danni consistenti nella perdita della propria attività lavorativa di cuoco e nella perdita della capacità lavorativa specifica.

La causa venne istruita con prove documentali, interrogatorio formale del T. – il quale non si presentò a renderlo – ed escussione di testi.

2. Il giudice adito, con sentenza n. 530 dell’11/4/2017, rigettò le domande condannando l’attore alle spese del grado.

Il V. propose appello censurando la decisione per contraddittorietà della motivazione, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per’ aver fondato la decisione esclusivamente su una consulenza cinematica che la Groupama aveva prodotto in altro giudizio per contrastare l’atto di citazione dell’Inail, attore in altro giudizio perchè l’incidente era avvenuto “in itinere” verso il posto di lavoro; ha censurato la svalutazione del Cid operata dal giudice di primo grado e la ritenuta inattendibilità dei testimoni, nonchè la violazione, da parte della compagnia, delle norme sull’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005.

3. La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. 823 del 9/5/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo per quanto ancora qui di interesse, che al Cid non poteva riconoscersi alcun valore probatorio perchè poco chiaro e contrastante con altre risultanze, in particolare con la consulenza cinematica versata nell’altro giudizio che aveva offerto una rappresentazione degli eventi del tutto diversa da quella formulata dall’attore e contenuta nel Cid. Ad avviso della corte territoriale i danni indicati nel Od erano del tutto incompatibili, oltre che con la ricostruzione compiuta dal perito, anche con la dinamica del sinistro prospettata dall’appellante, mentre la mancata presentazione del T. a rendere l’interrogatorio formale doveva far propendere per la negazione della tesi dell’attore – appellante; ugualmente il giudice ha ritenuto inattendibili le testimonianze raccolte in giudizio a favore della tesi attorea.

4. Avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato l’appellante alle spese del grado, il V. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

5. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla contraddittoria motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila in relazione al modello CID sottoscritto congiuntamente dalle parti – il ricorrente censura la sentenza con riguardo all’avvenuta svalutazione del modello CID pur in assenza di una prova contraria.

1.1 Il motivo è infondato. La sentenza ha, discutibilmente o meno è questione di merito sulla quale non è possibile entrare, ritenuto che le risultanze del CID fossero smentite dall’accertamento dei fatti come desumibili da una CTU cinematica acquisita in un precedente giudizio, e con tale apprezzamento non si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte sul valore giuridico del CID. In base a questa giurisprudenza la presunzione iuris tantum da esso creata può venir meno in ragione di altre risultanze probatorie, attesa la regola secondo cui il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo (Cass., 3, n. 14599 del 12/7/2005; Cass., 3, n. 15881 del 25/6/2013; Cass., 3, n. 13019 del 31/572006).

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme ed omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio consistenti nel valutare l’assenza di significative differenze tra la ricostruzione del sinistro prospettata dal ricorrente e quella fornita dall’Inail – censura la sentenza nella parte in cui ha valorizzato la perizia cinematica effettuata in altro e precedente giudizio instaurato nei confronti dell’Inail ritenendo peraltro che il risultato della perizia fosse identico a quello dell’atto di citazione.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito. La Corte d’Appello ha diffusamente motivato sulle ragioni per le quali la perizia cinematica è stata ritenuta compatibile con le risultanze degli esami tecnici sicchè non vi è alcuno spazio per radicare fondatamente una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che la motivazione c’è e non è apparente.

3. Con il terzo motivo deduce ancora la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla negazione del valore probatorio del verbale di constatazione amichevole laddove il contenuto del suddetto verbale avrebbe trovato conferma sia nella consulenza del consulente tecnico di parte del responsabile civile sia nella versione rappresentata dal V..

3.1. Il motivo è inammissibile perchè di merito.

4. Con il quarto motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio – affermazione che la mancata comparizione del T. a rendere l’interrogatorio formale non deponeva in favore dell’appellante; mancata valorizzazione dei testi ritenuti inattendibili senza motivazione – il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto significativa in senso contrario al V. la mancata presentazione del T. a rendere l’interrogatorio formale ed abbia ritenuto inattendibili, senza motivare, i testi di cui era stata chiesta ed ottenuta l’ammissione.

4.1 Il motivo è infondato. Quanto alla mancata comparizione del contumace a rendere l’interrogatorio formale il giudice ha ritenuto che tale comportamento fosse apprezzabile in senso contrario alle tesi dell’attore e ciò rientra nel perimetro possibile delle valutazioni del giudice ex art. 292 c.p.c., il quale è libero di apprezzare il senso della mancata prestazione del giuramento, potendo ma non dovendo ritenere ammessi i fatti deferiti con il giuramento medesimo (Cass., L, n. 28293 del 31/12/2009). Quanto alla ritenuta inattendibilità dei testi la censura è inammissibile perchè, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la sentenza contiene una motivazione più che adeguata sulle ragioni per cui i testi sono stati ritenuti inattendibili.

5. Con il quinto motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a seguito di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, in materia di assicurazione obbligatoria da parte dell’assicurazione – il ricorrente assume che la sentenza sia da censurare nella parte in cui non ha ritenuto di applicare la suddetta normativa dalla quale avrebbe dovuto desumere la conferma da parte dell’investitore di quanto già affermato dal Cid.

5.1 Il motivo è inammissibile perchè privo di specificità e del tutto generico.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese perchè non è stata svolta attività difensiva da parte resistente. Si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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