Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7415 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30133-2014 proposto da:

ENNY PELLETTERIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIULIANO MANNA, MAURIZIO MANNA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 821/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/06/2014 R.G.N. 812/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la società in liquidazione Enny Pelletterie Srl impugnò la sentenza del Tribunale di Firenze n. 783/05 che aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale per il pagamento a favore dell’Inps di Euro 59.734,36 a titolo di contributi sulle retribuzioni versate ai dipendenti nel periodo aprile-settembre 1991, periodo per il quale era stata revocata l’iniziale ammissione al trattamento d’integrazione salariale;

2. con sentenza del 22-29 gennaio 2008 la Corte di Appello di Firenze accolse il gravame della società fondato sull’eccepita prescrizione, annullando l’iscrizione a ruolo e compensando le spese del doppio grado;

3. avverso questa pronuncia fece ricorso per cassazione l’Inps con un solo motivo, sostenendo che tra le parti si era formato un giudicato sulla non ricorrenza della prescrizione in relazione al credito contributivo azionato;

4. con sentenza n. 91 del 2012 questa Corte ha accolto il ricorso evidenziando che, con la precedente sentenza n. 4004 del 2005, era stato affermato che il credito avente ad oggetto i contributi previdenziali in questione non era prescritto; che, dunque, il giudicato sull’accertamento della non intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali produceva effetti anche nèl successivo giudizio di opposizione alla cartella esattoriale per cui la società non poteva opporre l’eccezione di prescrizione che già aveva opposto nel precedente giudizio; ne conseguiva che la Corte d’appello fiorentina, non tenendo conto di tale giudicato, aveva violato l’art. 2909 c.c., per cui andava disposta la cassazione della pronuncia affinchè il giudice del rinvio si uniformasse a quanto statuito;

5. con sentenza n. 821 del 2014, la Corte di Appello di Bologna, in sede di rinvio, ha respinto “l’appello proposto dalla Enny Pelletterie in liquidazione srl avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 783/05”, “essendo coperto da giudicato l’accertamento in ordine alla non intervenuta prescrizione del credito controverso”; ha poi ritenuto non rilevante “la circostanza che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4205/11 abbia definitivamente annullato il provvedimento di diniego di pagamento della CIGS emesso dall’Inps, essendo vincolato il Collegio al principio espresso dalla Corte di Cassazione”;

6. ha proposto nuovo ricorso per cassazione la società affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il motivo si denuncia: “violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c., comma 3 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, sostenendo che, con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4205/2011 che aveva definitivamente annullato “il diniego di pagamento della CIGS emesso dall’Istituto”, sarebbe venuta meno la materia del contendere “per la sopravvenuta assenza di contribuzione da recuperare da parte dell’Inps”;

2. il motivo, come formulato, non può trovare accoglimento;

la Corte del rinvio incontestabilmente non ha violato le prescrizioni imposte dall’art. 384 c.p.c. atteso che, conformemente alla sentenza di cassazione, ha statuito che il credito contributivo in controversia non poteva considerarsi prescritto;

quanto alla questione di merito, circa il venir meno del presupposto alla pretesa contributiva azionata con la cartella esattoriale, parte ricorrente inammissibilmente non riporta nel corpo del motivo nè i contenuti delle decisioni amministrative che pone a fondamento della censura, nè tanto meno indica specificamente come ed in che modo la questione sia stata prima introdotta nel giudizio e successivamente coltivata in appello, oltre che nella riassunzione del giudizio di rinvio, rendendo impossibile a questa Corte di delibare la fondatezza della stessa in limine litis;

è principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni – ma non è certo questo il caso all’attenzione del Collegio – della sentenza della Cassazione (da ultimo Cass. n. 5137 del 2019; Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003); pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006);

ne consegue che la Corte del rinvio non avrebbe potuto pronunciarsi su questioni, domande e conclusioni nuove e diverse rispetto a quelle coltivate nel giudizio di appello che aveva dato luogo alla sentenza poi cassata, di qui la necessità di compiute allegazioni, nel presente ricorso per cassazione, circa il contenuto degli atti processuali del giudizio che ponessero detta questione; in ogni caso, poi, l’eventuale omissione di attività da parte del giudice del rinvio avrebbe dovuto essere denunciata quale error in procedendo rilevante a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non certo come omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5 cit. articolo, rendendo, anche per questo verso, inammissibile la relativa censura;

3. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA