Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7414 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA n GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FINGESTIL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALDERAI EZIO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CALDERAI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

per estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fingestil s.r.l. ricorse avverso l’avviso di accertamento di maggior valore di un immobile trasferito. Dopo la sentenza d’appello, l’Ufficio notificò l’atto di liquidazione dell’imposta di registro, con interessi e sanzioni. La contribuente impugnò l’avviso sostenendo che per la sanzione il credito si sarebbe reso esigibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La CTR ha accolto il ricorso. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza con un motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è tardivo, come eccepito dalla resistente, perchè il termine di impugnazione della sentenza, pubblicata il 28.04.2004, è rimasto sospeso in base alla L. n. 289 del 2002, art. 16 ed è cominciato a decorrere il 2 giugno 2004. Scadeva dunque (dopo un anno e quarantasei giorni) quel 18 luglio 2005 in cui l’atto è stato affidato all’ufficiale giudiziario per la notificazione a mezzo posta.

La controversia non si è estinta “per condono”, come pure la parte privata ha eccepito, perchè la L. n. 289 del 2002, art. 12, della quale il contribuente ha ritenuto di avvalersi (indottovi dalla comunicazione del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Viterbo dell’8 agosto 2003) concerne i ruoli definitivi e non era applicabile alla fattispecie, nella quale si controverte di una iscrizione a ruolo straordinario, emesso in via provvisoria in base alla L. n. 546 del 1992, art. 68.

La CTR ha annullato la cartella sull’assunto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3, escluda la riscossione delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio.

Il ricorso è fondato sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nella formulazione vigente alla data di notificazione dell’avviso di liquidazione (la cartella è del 2001) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3, non escludeva la possibilità per il fisco di richiedere in via provvisoria, dopo la sentenza di secondo grado, oltre all’importo del tributo accertato dalla sentenza della commissione tributaria regionale, anche le sanzioni pecuniarie. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, comma 1, lett. d), n. 1, entrato in vigore il 1 aprile 1998, ha infatti abrogato la menzione delle “sanzioni pecuniarie” precedentemente contenuto nella disposizione che, in deroga alla previsione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, dispone attualmente che soltanto “le imposte suppletive” (e non anche, come per l’innanzi, le sanzioni pecuniarie) “debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione”.

Il motivo è fondato.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – decisa la causa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) col rigetto dell’originario ricorso del contribuente introduttivo della lite.

E’ giustificata la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito. Quelle del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna il contribuente al rimborso di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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