Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7414 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 23/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5743-2014 proposto da:

D.G.P., (OMISSIS), D.G.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GROTTE CELONI 26, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO BARONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UGO DE ANGELIS giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G.;

– intimato –

Nonchè da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

18, presso lo studio dell’avvocato CARMELO COMEGNA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.G.P., D.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6248/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato PIETRO BARONE;

udito l’Avvocato CARMELO COMEGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Tivoli, Sez. dist. di Palestrina, con sentenza del 31.10.2006, rigettò le domande proposte da F.G. contro M. e D.G.P.P.; questi ultimi, il (OMISSIS), gli avevano venduto petardi illegali e difettosi, poi scoppiati, causa dei danni alla persona patiti dall’attore. Il primo giudice escluse la responsabilità dei D.G. in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, trattandosi di danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, nella specie esclusa dalla sussistenza di fattispecie penalmente rilevante a suo carico, ex artt. 678 e 679 c.p.. Sul gravame del F., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20.11.2013, in riforma della decisione di primo grado, accolse la domanda attorea ritenendo la corresponsabilità dei D.G. in misura del 50% e condannandoli al pagamento in favore del F. della somma di Euro 248.765,00, oltre interessi e spese.

Ricorrono ora per cassazione M. e D.G.P.P., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso F.G., che propone anche ricorso incidentale, fondato su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Error in iudicando ed error in procedendo – travisamento delle risultanze probatorie rese dal teste C.F. – Contraddittorietà della decisione – violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c. – violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, si afferma la violazione dell’art. 116 c.p.c., stante il travisamento delle risultanze probatorie da parte della Corte d’appello, che ha attribuito al teste C.F. una valenza totalmente diversa da quanto da lui affermato. Ciò, in particolare, in relazione alla legittimazione passiva di D.G.M., che, già titolare della Ditta individuale (OMISSIS), l’aveva ceduta prima dell’evento lesivo con atto di donazione del 17.2.1999 al figlio Pier Paolo, e quindi non poteva essere chiamato a rispondere dei danni. La Corte d’appello, al contrario, ha ritenuto che la legittimazione passiva spetti in questo caso anche al cedente, ritenendo provata la partecipazione di fatto di Michele Del Giacco all’attività commerciale, avendo questi venduto i fuochi sia al teste Cardente, sia allo stesso F..

Sostiene Michele Del Giacco che il Cardente non aveva assistito all’acquisto dei fuochi da parte del F., e ha riferito soltanto fatti da questi a sua volta riferitigli. Trattasi quindi di testimonianza de relato actoris, illegittimamente utilizzata dalla Corte d’appello quale unico elemento probatorio per supportare la decisione.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “Error in iudicando – Contraddittorietà della decisione – violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 comma I e II e 2056 codice civile, in relazione anche agli art. 678, 679 e 5 codice penale – omessa valutazione del comportamento del ricorrente: in relazione all’art. 360 1° comma, n° 3 e 4, c.p.c.”, entrambi i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto una pari responsabilità tra venditore e compratore. Si

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sostiene che, nella specie, il comportamento negligente del F., che consapevolmente aveva acquistato fuochi pirotecnici illegali, così concorrendo nel reato contravvenzionale di cui agli artt. 678 e 679 c.p., avrebbe carattere assorbente ed escluderebbe il suo diritto al risarcimento del danno, trattandosi di danni che egli avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

RICORSO INCIDENTALE

2.1 – Con unico motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 678 e 679 c.p. art. 5 c.p. art. 43 c.p. art. 530 cpp cpv; art. 2043 e 2050 c.c., salvo altre disposizioni, per l’ipotesi prevista dall’art. 360 n. 3 c.p.c.”, Giuseppe F. impugna incidentalmente la sentenza d’appello per aver questa riconosciuto una pari responsabilità nell’evento lesivo tra venditori e compratore, mentre avrebbe dovuto attribuirla in toto ai primi.

3.1.1 – Deve anzitutto affrontarsi l’eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso principale.

Sostiene in proposito Giuseppe F. che il Tribunale aveva respinto sic et simpliciter le domande attrici, senza statuire alcunchè sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Michele Del Giacco. Pur avendo correttamente risolto la questione, rigettando l’eccezione, la Corte d’appello avrebbe dovuto in realtà dichiararla inammissibile, in quanto Michele Del Giacco, nel costituirsi, non aveva spiegato appello incidentale sul punto, ma si era limitato a chiedere l’integrale conferma della sentenza di primo grado.

3.1.2 – L’eccezione in esame è inammissibile.

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Infatti, per quanto possa fondatamente sostenersi che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Michele Del Giacco avrebbe dovuto ribadirsi impugnando incidentalmente (e condizionatamente – v. Cass. n. 4047/2016) la sentenza di primo grado (e non con la riproposizione mera ex art. 346 c.p.c., come invece avvenuto), è evidente che l’aver comunque la Corte d’appello pronunciato al riguardo costituisce un error in procedendo in cui essa è incorsa. Tale vizio, però, non è stato denunciato dal F. col ricorso incidentale, con la conseguenza che la questione non può più essere affrontata in questa sede. 3.2 – Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Il giudice d’appello ha ritenuto che Michele Del Giacco, nonostante l’intervenuta cessione dell’azienda al figlio Pier Paolo, abbia continuato di fatto nella gestione dell’attività, e ciò in forza della deposizione testimoniale di Franco Cardente; ha poi rilevato che tutti gli altri testi avevano univocamente riferito che l’acquisto e la riparazione dei fuochi era avvenuta presso la ditta (OMISSIS), rigettando anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Pier Paolo Del Giacco.

In effetti, da quanto è dato desumere dal ricorso principale, la Corte d’appello non sembra aver centrato la questione: come si evince dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti del 14.6.2008 (riportate a p. 3 del ricorso), non era in contestazione l’evento “acquisto dei fuochi” presso la Pirotecnica 90 da parte di F.G., bensì – oltre alla negazione della fondatezza della domanda attrice – il fatto che D.G.M. avesse avuto un ruolo attivo nella vendita in questione. Sul punto, la Corte del merito ha attribuito valenza decisiva alla deposizione del teste C.F., che, come risulta dalla relativa trascrizione (riportata a p. 7 del ricorso), ha confermato la relativa circostanza perchè riferitagli dal F., non avendo egli assistito alla vendita; ha anche aggiunto di aver avuto problemi analoghi a quelli del F. per aver acquistato da entrambi i D.G. dei fuochi simili a quelli esplosi al F. medesimo, senza tuttavia precisare quando ciò sia avvenuto nè quanto tempo prima rispetto all’acquisto di quest’ultimo. Quindi, sebbene il teste non avesse assistito alla compravendita per cui è causa, la Corte d’appello ha tratto dalla sua deposizione il convincimento che D.G.M. abbia avuto uno specifico ruolo nella stessa transazione commerciale, partecipandovi a pieno titolo.

Al riguardo, nonostante quanto sostenuto dal controricorrente, non possono nutrirsi dubbi sulla natura de relato della suddetta deposizione (nella parte concernente la vendita per cui è causa), perchè avente ad oggetto la dichiarazione della parte che ha proposto il giudizio, e non già il fatto oggetto di accertamento.

In proposito, è noto l’insegnamento secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla (Cass. n. 569/15 e Cass. n. 8358/07); secondo altro orientamento, invece, “La testimonianza “de relato ex parte actoris” può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità” (Cass. n. 18352/13; Cass. n. 11844/2006).

Al riguardo, ritiene la Corte di dover aderire all’orientamento più rigoroso, perchè in caso contrario si finirebbe con l’attribuire una veste qualificata (quella di “elemento di prova”) ad una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste, che quella allegazione si è invece limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia, per aver appreso il fatto dalla parte stessa, e non per cognizione diretta, o al limite per averlo appreso da terzi estranei al giudizio), come senz’altro è avvenuto nella specie. Ha quindi errato la Corte d’appello nel fondare principalmente il proprio convincimento su quella parte della deposizione del teste C. ove si riferisce quanto il teste stesso aveva appreso dal F.: ossia, il fatto che era stato proprio D.G.M. a vendergli i fuochi. Il motivo in esame deve essere quindi accolto, imponendosi la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che nel decidere sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva in discorso dovrà rivalutare le risultanze istruttorie alla luce di quanto precede.

4.1 – Vanno ora esaminati congiuntamente – stante l’evidente connessione – il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale. Essi sono entrambi infondati.

E’ indubbio che D.G.P.P. (impregiudicata restando la questione della responsabilità di D.G.M., da valutarsi nel giudizio di rinvio) ha venduto materiale illegale; d’altra parte, la normativa concernente materie esplodenti, tra cui rientra il materiale pirotecnico (T.U.L.P.S. del 1931, artt. 678-680 c.p., fino al recente D.Lgs. n. 123 del 2015, ovviamente non applicabile nella presente controversia) ha chiara finalità di tutela dell’incolumità pubblica, sicchè il venditore di tale materiale – sulla cui illegalità, come detto, non v’è ormai questione – non può pretendere di andare esente da responsabilità in caso di eventi dannosi che rappresentano proprio la concretizzazione del rischio che detta normativa tende a prevenire.

Allo stesso tempo (e qui si passa all’unico motivo di ricorso incidentale del F.), la sussistenza dell’elemento psicologico in capo a quest’ultimo circa la natura illegale dei fuochi acquistati non soltanto ne ha determinato una volontaria sottoposizione al rischio di incidenti, poi puntualmente verificatisi, ma ne delinea la figura di cooperante nei reati di cui agli artt. 113, 678 e 679 c.p.. A tal ultimo proposito, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte – oltre a ribadire l’irrilevanza della eventuale ignoranza delle legge penale ex art. 5 c.p. – ha ritenuto di poter configurare in capo al F. la colpa, laddove gli ascrive una “condotta complessivamente imprudente”, derivante dalla sussistenza di elementi – la mancata indicazione della provenienza e del talloncino d’uso – che costituivano un segnale d’allarme percepibile da un uomo di media diligenza, tanto più che alcuni fuochi avevano le micce difettose (v. sentenza, p. 3).

Contrariamente a quanto sostenuto dal F., l’elemento psicologico per i reati contravvenzionali può individuarsi non soltanto nel dolo (ciò che invece concerne i soli delitti), ma anche nella colpa, come disposto dall’art. 42 c.p., u.c.. E poichè il giudice d’appello ha accertato, come s’è detto, che il F. ha agito nella specie con imprudenza, ogni ulteriore valutazione sul punto è preclusa a questa Corte, trattandosi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità e peraltro neanche specificamente impugnata (avendo il ricorrente incidentale incentrato le doglianze esclusivamente sotto il profilo della mancanza del dolo).

Pertanto, anche la condotta del F. – complessivamente considerata – ha contribuito all’evento lesivo, avendo essa avuto una specifica valenza riguardo al nesso di causalità ed essendo stata quindi correttamente scrutinata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e non invece sotto il diverso profilo del comportamento esigibile secondo regole di diligenza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, come invece aveva ritenuto il Tribunale.

5.1 – In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere rigettati, mentre il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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