Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7414 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12509/2018 proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO

MIRACOLO, elettivamenre domiciliato presso lo studio dell’avvocato

LORENZO PORCACCHIA in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 13, pec:

avvfabriziomiracolo.puntopec.it;

lorenzoporcacchia.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO COCCO, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

33, studiomartinicocco.pec.it;

– controricorrente –

e contro

AUTOCAPITAL SRL, DA. AUTOMOBILI DI DA.RE. C. SRL,

M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1198/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.F. con ricorso L. 21 febbraio 2009, ex art. 3, convenne in giudizio la società Autocapital srl e la compagnia Axa Assicurazioni SpA davanti al Tribunale di Cassino per sentir pronunciare la condanna delle società convenute al risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale – conseguente al sinistro nel quale era rimasto coinvolto sull’Autostrada (OMISSIS) quando venne violentemente tamponato da una Fiat Stilo di proprietà della società Autocapital srl condotta da B.E.. Assunse che, in conseguenza del tamponamento, aveva riportato danni gravissimi che avevano richiesto un trasporto urgente in ospedale tramite elicottero, il ricovero, diversi interventi chirurgici e lo scioglimento della prognosi solo dopo due mesi.

La società Autocapital srl rimase contumace e la compagnia Axa nel costituirsi in giudizio eccepì di aver già soddisfatto le pretese dell’attore versando un acconto di Euro 120.000,00, più che adeguato in ragione della ritenuta preponderante responsabilità del danneggiato D. nella causazione del sinistro, avendo egli operato una brusca sterzata verso il centro della corsia dell’autostrada (OMISSIS), come accertato in analogo giudizio, intrapreso per il ristoro del danno al mezzo, dal Giudice di Pace di Cassino. Si costituì in giudizio anche la Da. Automobili srl in qualità di cessionaria del credito del D. concludendo per la condanna della compagnia a risarcire il danno direttamente ad essa cessionaria. Si costituì anche una seconda cessionaria del credito M.A..

2. Il Tribunale di Cassino, disposta una CTU ed acquisite prove testimoniali, ritenne decisiva la testimonianza della terza trasportata A.F. presente nella Fiat Stilo condotta dal B. – veicolo tamponante – la quale riferì che l’autovettura guidata dal D. si era spostata all’improvviso senza segnalare la manovra al centro della carreggiata rendendo impossibile alla Fiat Stilo di evitarla. Ritenne dunque provato il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro ed applicò l’art. 2054 c.c., comma 2, sia pur ripartendo in modo diverso le responsabilità rispetto a quanto accertato dal Giudice di Pace di Torre del Greco: stimò infatti a carico del B. la percentuale del 30% e pose il residuo 70% a carico del D.. Per la quantificazione del risarcimento il Tribunale prese quale parametro il criterio del punto percentuale del danno biologico con personalizzazione e, considerato che i fatti erano avvenuti prima del consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sulle tabelle milanesi, ritenne satisfattiva la somma già versata dalla compagnia al D. dichiarò estinto il credito dell’attore, così come le richieste dei cessionari.

3. Il D. propose appello chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo tamponante, contestò la valutazione delle prove, chiese l’applicazione delle tabelle milanesi ed il ricalcolo delle diverse voci di danno.

4. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1198 del 22/3/2017, ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla valutazione della testimonianza chiave di A.F., già valutata dal G.d.P. di Torre del Greco, rilevando che la parte attrice ora appellante era decaduta dall’eccezione di inammissibilità della testimonianza per non averla sollevata al momento dell’espletamento della prova o nella prima udienza successiva ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; che, in ogni caso, la dinamica riferita dalla teste era in linea con le risultanze del rapporto ed in particolare con la localizzazione del punto d’urto e dell’inizio delle tracce di scarrocciamento lasciate impresse in corrispondenza della striscia di delimitazione tra la prima corsia e quella centrale, avvalorante la tesi dell’improvvisa manovra effettuata dal D. verso il centro della corsia; che andava confermata la tesi della velocità elevata di entrambe le vetture ed il riconoscimento del concorso di colpa del tamponante nella misura del 30% nonchè l’inapplicabilità della presunzione “de facto” di mancato rispetto della distanza di sicurezza di cui all’art. 149 C.d.S.. Sulla quantificazione del danno la Corte d’Appello ha confermato l’idoneità della valutazione effettuata dal giudice di prime cure sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma.

Conclusivamente la Corte d’Appello ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado.

5. Avverso la sentenza D.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La compagnia Axa Assicurazioni SpA ha resistito con controricorso.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 246 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente censura la sentenza aggredendo la ratio decidendi basata sulla unica testimonianza di A.F. che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata inammissibile ed inattendibile in ragione del fatto che la teste non era indifferente rispetto all’esito della lite. Ella infatti, in qualità di terza trasportata sulla vettura Stilo, era titolare di un interesse a partecipare al giudizio ed in quanto tale avrebbe dovuto essere ritenuta inattendibile. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare quanto affermato da questa Corte secondo la quale il terzo trasportato non è legittimato a testimoniare nel giudizio instaurato dal danneggiato, finalizzato al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro, in quanto titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.

In ogni caso il giudice non avrebbe dovuto ritenersi esonerato dal potere-dovere di esaminare l’intrinseca credibilità del testimone e valutarne con cautela le dichiarazioni. Non vi sarebbero, peraltro, riscontri probatori circa l’improvviso ed imprevedibile spostamento del veicolo condotto dal D. mentre sarebbe stato del tutto disatteso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo evitando collisioni con il veicolo che precede per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente “tamponante” una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, gravandolo dell’onere della prova liberatoria. Non vi sarebbero peraltro riscontri con le dichiarazioni degli Agenti intervenuti sul luogo i quali avrebbero piuttosto riferito di elementi atti a provare uno sbandamento verso destra del veicolo tamponante.

1.1 Il motivo è inammissibile in quanto volto ad un riesame del merito delle questioni, già valutate, peraltro con una cd. “doppia conforme” dai giudici del merito. L’impugnata sentenza appare, peraltro, del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove, a prescindere dalle preclusioni formatesi in merito all’eccezione di inattendibilità del teste (su cui la giurisprudenza è pure consolidata Cass., 3, n. 20652 del 2579/2009; Cass., 3, n. 21395 del 10/10/2014), il Giudice non si è sottratto al potere-dovere di esaminare l’intrinseca credibilità del medesimo teste ed ha ritenuto la deposizione compatibile con l’accertata dinamica del sinistro di cui ad un rapporto steso dagli agenti verbalizzanti. Nè sono rilevanti le osservazioni relative al preteso tamponamento in quanto nel caso in esame non trovava applicazione la mancata osservanza della distanza di sicurezza (di cui all’art. 148 C.d.S.) ma la disciplina di cui all’art. 154 C.d.S., secondo la quale i conducenti, che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione per cambiare direzione o corsia, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si fa valere il diritto del ricorrente a veder ritenere prevalenti le risultanze istruttorie derivanti dal verbale della Polstrada di (OMISSIS) e delle relative testimonianze degli agenti intervenuti: violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in combinato disposto con gli artt. 140,141, 149 C.d.S. e art. 348 reg. esec. att. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente assume che il giudice di merito abbia inspiegabilmente omesso ogni valutazione delle risultanze istruttorie diverse dalla testimonianza di A.F. con particolare riguardo al verbale della Polstrada di (OMISSIS) dell’8/8/2006 ed alle dichiarazioni rese in giudizio dagli Agenti S. e R., in servizio presso la Polstrada di (OMISSIS) ed intervenuti sul posto nell’immediatezza del sinistro. Il giudice avrebbe dovuto considerare l’efficacia probatoria di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 2700 c.c. e, comunque, in ragione della pregnante e particolare valenza probatoria degli atti, gli stessi avrebbero dovuto svolgere piena efficacia probatoria fino a querela di falso e sarebbero tutti circostanziati nel dimostrare che il sinistro ebbe l’andamento descritto dall’attore di guisa che la corte di merito avrebbe dovuto pronunciare l’esclusiva responsabilità del veicolo tamponante. La compagnia Axa, peraltro, avrebbe riconosciuto stragiudizialmente tale esito.

2.1. Il motivo è palesemente inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione delle prove insindacabile in cassazione, essendo come è noto preclusa in sede di legittimità una valutazione delle prove stesse ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, potendo questa Corte, entro i limiti stringenti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, valutare soltanto la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso si intende affermare il diritto del ricorrente ad ottenere l’esame e la conseguente valutazione in merito ad una nuova produzione documentale, ritualmente depositata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parlai.

Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia esaminato la richiesta di acquisizione al giudizio della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla compagnia Axa nella diversa causa civile pendente davanti all’Ufficio del Giudice di Pace di Torre del Greco. Essendo la compagnia Axa assicuratrice di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, nell’altro giudizio la stessa compagnia avrebbe ammesso la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante nello stesso sinistro sicchè, trattandosi di documento formatosi dopo l’instaurazione del giudizio, il giudice avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 345 c.p.c., ritenerne ammissibile la produzione e stigmatizzare negativamente la diversa prospettazione della compagnia a seconda dei diversi contesti processuali per ragioni di mera convenienza.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto la produzione di nuovi documenti in appello è possibile solo ove essi siano indispensabili ai fini del decidere. Nel caso in esame si invoca la mancata acquisizione al giudizio di una memoria difensiva redatta da altro difensore dell’Axa in un diverso giudizio, sicchè non può ritenersi che la produzione in giudizio sia indispensabile.

4. Con il quarto motivo si invoca il diritto del ricorrente a veder va utata correttamente la responsabilità nella causazione del sinistro stradale. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2054 c.c., dell’art. 149C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non sono stati rivenuti provati e non bisognosi di ulteriore prova i fatti costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda risarcitoria. Il ricorrente assume la violazione delle disposizioni in epigrafe per aver il giudice omesso di valutare la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza in presenza di un tamponamento. Ad avviso del ricorrente, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., il tamponante era gravato dell’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione erano stati determinati da cause a lui non imputabili. Il tamponante, in altri termini, avrebbe dovuto dare la prova del fortuito.

4.1 Il motivo è inammissibile perchè non correlato alla ratio decidendi secondo la quale la fattispecie non è sussumibile nell’ipotesi del tamponamento, di guisa da rendere non opponibile la relativa disciplina, ma nella diversa ipotesi di cui all’art. 154 C.d.S., sicchè ogni diversa e più appagante ricostruzione resta preclusa perchè di merito.

5. Con il quinto motivo si invoca il diritto del ricorrente a vedersi applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, unitamente alle spese mediche future: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., art. 149 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non sono stati ritenuti provati o non bisognosi di ulteriore prova i fatti costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda risarcitoria.

Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto esaustivo il riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma, anzichè applicare quelle del Tribunale di Milano. Si tratta della mera riproposizione della questione già lamentata nei gradi di merito, nei quali si è dato ampiamente atto del fatto che la domanda di applicazione delle tabelle milanesi non era stata neppure avanzata. Peraltro i fatti di causa sono antecedenti il consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sul valore parametrico delle tabelle milanesi nel giudizio di equità, sicchè anche sotto questo profilo la censura non merita alcun apprezzamento.

Peraltro occorre ricordare che l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo da parte del giudice del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio in parola (Cass., 3, n. 8884 del 13/5/2020), nè le tabelle milanesi, per quanto integrative del concetto di equità, pur potendo circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante si può dire costituiscano una normativa di diritto (Cass., 3, n. 1553 del 22/1/2019); peraltro neppure si ha contezza del fatto che la questione sia stata posi:a nel giudizio di merito e che il ricorrente abbia versato in atti le suddette tabelle (Cass., 1, n. 17678 del 7/9/2016).

6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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