Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7414 del 07/03/2022
Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 07/03/2022), n.7414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 162/2021 proposto da:
S.L., nella qualità di figlio di O.N.R.,
S.G., in qualità di nipote di O.N.R., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Cerbara n. 94, presso lo studio
dell’avvocato Amoruso Gianluca, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Montagnana Giorgia, giusta procura in calce
al ricorso;
-ricorrenti –
contro
S.F.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio dell’avvocato Mazzocco Marco,
rappresentata e difesa dall’avvocato Scappini Matteo, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
F.E., S.M.;
– intimate-
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 05/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2022 dalla cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con decreto depositato in data 5/10/2020, ha respinto il reclamo proposto da S.L. (figlio di O.N.R.), con intervento in giudizio di S.G. (figlia del reclamante e nipote della O.), avverso decreto del giudice tutelare di apertura dell’amministrazione di sostegno a favore della O.N.R., con nomina della di lei figlia S.F.R., sorella del reclamante, in qualità di amministratore di sostegno.
In particolare, i giudici d’appello, in punto di nomina dell’amministratore di sostegno, non facendosi più questione in merito all’apertura della misura dell’amministrazione in ragione delle condizioni della beneficiaria, quali evincibili dall’esame da parte del giudice e della documentazione sanitaria, hanno sostenuto che la nomina della figlia meritava conferma, sia alla luce della volontà espressa dalla beneficiaria, la quale, con atto stipulato davanti a Notaio del (OMISSIS), aveva individuato, per la propria futura incapacità, la figlia quale amministratrice di sostegno, sia perché, in sede di esame diretto da parte del giudice tutelare, la stessa beneficiaria aveva indicato comunque la figlia come la sua figura di riferimento, non avendo essa più rapporti con il figlio, e non erano emersi appropriazioni o operazioni compiute dall’amministratrice in danno della beneficiaria.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 22/10/2020, S.L. e S.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di S.F.R. (che resiste con controricorso, notificato il 12/1/2021, non vi è avviso ricevimento notifica a mezzo posta) e di O.N.R., F.E. e S.M. (che non svolgono difese). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 408 c.c., in relazione alla mancata nomina di persona estranea al nucleo familiare; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 115,61 e 191,210 e 116 c.p.c., art. 2722 c.c., in relazione alla violazione dell’onere della prova, per non avere la Corte d’appello preso in esame le allegazioni di parte reclamante, comprovanti l’incapacità di intendere e di volere derivante da deficit cognitivo della beneficiaria a far data dal (OMISSIS), nonché valutato correttamente le dichiarazioni della O. in sede di esame diretto da parte del giudice tutelare (contraddittorie riguardo ai figli), disattendendo la richiesta di CTU e di esibizione della cartella clinica della stessa beneficiaria; c) la violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., avendo la Corte di merito trascurato di prendere in esame la specifica istanza del ricorrente di nomina, come amministratore di sostegno, di un terzo estraneo alla famiglia per i gravi motivi allevati e dedotti; d) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi rappresentati dalla sussistenza del conflitto tra i figli della beneficiaria, dall’inidoneità della figlia ad assumere l’incarico; d) con il quinto motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di condanna del reclamante e della interveniente alle spese di lite.
2. I ricorrenti, con la memoria, hanno dato atto della morte della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, O.N.R., avvenuta l'(OMISSIS), come da certificato di morte allegato, e dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.
3. Premesso che la produzione del certificato di morte in questa sede deve ritenersi consentita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 23 maggio 2003, n. 9191), occorre rilevare che, nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, analogamente a quanto avviene nel giudizio d’interdizione (ex multis Cass. 7239/2004; Cass. 24149/2016), la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull’originario thema decidendum (Cass. 12737/2011) e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria, oltre al travolgimento della decisione impugnata, al pari di quella di primo grado (Cass. n. 368/2000; Cass. 16160/2002; Cass. 1205/2003; Cass. 7239/2004).
Al riguardo, va, infatti, richiamato il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 3570/2006), in ipotesi di morte dell’interdetto nel corso del giudizio di impugnazione, analoga a quella di morte dell’amministrando nella procedura per cui è causa: “la disposizione di cui all’art. 338 c.p.c., secondo cui l’estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, è incompatibile con i procedimenti speciali di interdizione e di revoca dell’interdizione, quali processi volti a tutelare, in via giurisdizionale, lo ” status ” della persona e gli interessi pubblici afferenti; ne deriva che nel caso in cui l’interdetto muoia nelle more del giudizio di appello avverso la pronuncia che aveva revocato l’interdizione, la dichiarazione di estinzione del procedimento conseguente alla cessazione della materia del contendere travolge anche la sentenza di primo grado”; cfr. Cass. 1001/1989, ove si richiama un orientamento consolidato in punto di conseguente estinzione dell’intero procedimento, senza che ciò comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto essa resta travolta e caducata, al pari della sentenza di primo grado, e Cass. 7239/2004).
4. In ordine alle spese processuali dell’intero giudizio, la natura della controversia e l’imprevedibilità dell’evento morte giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese per i gradi di merito e per il presente giudizio di legittimità.
Non ricorrono, in ogni caso, i presupposti processuali per l’applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; invero, esso è applicabile “solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. 20697/2021; cfr. Cass. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022