Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7413 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12033/2018 proposto da:

Z.B., rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

LIPPARINI, ed elettivamemle domiciliata presso lo studio del

medesimo e dell’avvocato ALESSANDRO DATTURI, in ROMA, in V.LE MARCO

POLO 88, pec. Massimo,lipparini.avvocatiperugiapec.it;

alessandrodatturi.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO ALESSI, e ROSARIO

LIVIO ALESSI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei

medesimi in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

gaetanoalessi.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La signora S.A., per mezzo della curatrice speciale Z.B., con atto di citazione convenne davanti al Tribunale di Perugia la Sara Assicurazioni SpA, quale impresa esercente il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo di essere risarcita dei danni derivati a seguito di un sinistro in cui era rimasta coinvolta in data (OMISSIS) intorno alle ore 17.00 quando, transitando in bicicletta, venne investita da tergo da un veicolo rimasto ignoto, agganciata al cappotto e scaraventata al suolo dove venne trovata in stato di incoscienza da alcuni passanti.

La Sara Assicurazioni si costituì in giudizio contestando la fondatezza della domanda sia nell’an che nel quantum evidenziando la carenza di elementi probatori validi in ordine alla irnputabilità del sinistro ritenendo che l’incidente fosse stato dovuto ad un malore della anziana donna. Furono acquisiti gli atti di un corrispondente procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica, escussi dei testi, disposta CTU ergonomica e medico-legale, all’esito della quale la domanda fu rigettata.

La Z. propose appello e, nel contraddittorio con la compagnia di assicurazioni, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 790 del 18/10/2017, ha confermato l’assenza di alcuna prova idonea a sostegno delle tesi attrici, la mancanza di testimoni, l’assenza di elementi atti a provare che il cappotto della vittima fosse stato tranciato dal veicolo che l’avrebbe fatta cadere. Ha ritenuto che gli unici elementi probatori fossero costituiti da dichiarazioni dei familiari riportanti reminiscenze della vittima in alcuni rari momenti di lucidità e che ciò non fosse sufficiente a ricondurre la responsabilità del fatto a soggetti terzi. Conseguentemente la Corte d’Appello ha rigettato l’appello.

2. Avverso la sentenza la Z. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Ha resistito la compagnia Sara Assicurazioni SO, con controricorso.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione degli artt. 101,190,352 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost. – la ricorrente si duole che la pronuncia avrebbe violato il principio del contraddittorio in quanto la sentenza sarebbe stata deliberata il giorno;tesso della precisazione delle conclusioni, con ciò impendendo al procuratore della parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa in violazione dell’art. 190 c.p.c.. Il principio del contraddittorio non sarebbe da riferire solo all’atto introduttivo del giudizio ma deve realizzarsi nella sua effettività durante tutto lo svolgimento del processo, ivi compreso ovviamente il deposito delle comparse conclusionali. Ciò avrebbe determinato la nullità della sentenza senza che la lesione del diritto di difesa dovesse essere in alcun modo provata ma sussistendo, in sostanza, in re ipsa.

1.1. Il Collegio, pur consapevole della mancanza di un univoco orientamento nella giurisprudenza di legittimità circa la nullità della sentenza pronunciata prima della consumazione dei termini a difesa, ritiene di aderire alla prospettazione meno rigorosa, richiedendo alla parte la dimostrazione della causa della nullità. In altri termini è necessario che la parte che voglia avvalersi della pretesa violazione del principio del contraddittorio dimostri in che modo il rispetto di quei termini avrebbe cambiato l’esito del giudizio. In base a questo indirizzo ” La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive – contenute nello scritto non esaminato dal giudice – la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta” (Cass. 3, n. 7086 del 9/4/2015; Cass., 3, n. 4020 del 23/2/2006). In mancanza di prova relativa al danno procurato all’integri:à del contraddittorio il motivo deve essere rigettato.

2 Con il secondo motivo di ricorso – violazione degli artt. 112,342,352,359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nullità della sentenza per omessa, apparente motivazione – la ricorrente censura genericamente la sentenza perchè non conterrebbe l’indicazione e la confutazione di motivi specifici di impugnazione.

3. Con il terzo motivo solleva il vizio di Violazione dell’art. 111, art. 116 e art. 132, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia insanabile contrasto tra argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione – assume che la sentenza avrebbe una motivazione inesistente mancando della confutazione degli specifici motivi di impugnazione sollevati con l’atto di appello. La ricorrente censura altresì la sentenza per non aver adottato un regime probatorio privilegiato in ordine all’istruttoria di causa contro il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

4. Con il quarto motivo – violazione degli artt. 111,116132, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – nullità della sentenza ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti mancanza di motivato dissenso dalle conclusioni dell’ausiliare.

5. Con il quinto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 342,111,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 2697 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo mancanza di motivato dissenso dalle conclusioni della Procura della Repubblica – censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe aderito alle conclusioni del p.m. in sede penale.

2-5. I motivi dal secondo al quinto evidenziano vizi della motivazione. Si assume, in sostanza, che il giudice non avrebbe tenuto in alcuna considerazione gli elementi probatori raccolti in giudizio di per sè sufficienti a provare i presupposti per il risarcimento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. In particolare sarebbe stata omessa la valutazione delle prove testimoniali, la relazione del maresciallo della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, l’analisi della bicicletta che aveva riportato danni da collisione. Così come sarebbe stata omessa qualunque valutazione delle risultanze della CTU la quale aveva concluso nel senso dell’avvenuta verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dall’attrice e dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagini preliminari, con particolare riguardo alle condizioni della bicicletta e alla presenza di un foro sul cappotto indossato dalla signora S. al momento del sinistro. Il CTU aveva in particolare sottolineato che il foro presente sul cappotto della signora S. era compatibile con l’altezza da terra del gancio della sponda del cassone di un motocarro Ape così come la dinamica dell’incidente come ricostruita dalle testimonianze era compatibile con i danni riportati dalla bicicletta. Infine la ricorrente censura la sentenza impugnata anche con riguardo alla mancata valutazione delle risultanze del giudizio penale nel quale fu richiesta l’archiviazione non perchè la notizia di reato fosse ritenuta infondata ma per la mancanza di elementi atti a consentire di individuare il responsabile dell’incidente.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento. La sentenza d’appello, in effetti, manca di qualunque supporto motivazionale con riguardo agli elementi acquisiti al giudizio: in particolare tace del tutto sul cappotto acquisito agli atti e sulla compatibilità del foro in esso presente con la dinamica dell’aggancio da parte di un rimorchio; nulla dice sui danni riportati dalla bicicletta. In definitiva la motivazione è meramente apparente e la sentenza merita di essere cassata con rinvio per nuovo esame.

6. Con il sesto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 111,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 2697 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe letto correttamente le risultanze della CTU.

7. Con il settimo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 342,163, 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 112, nullità della sentenza ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

6-7 I motivi possono dirsi assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.

8. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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