Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7412 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR

221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 22495/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1893/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2006 R.G.N. 41/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato GENTILE GIUSEPPE GIOVANNI per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per: in via principale,

inammissibilita’ del ricorso principale ex art 366 bis c.p.c. e

inammissibilita’ anche incidentale; in subordine accoglimento del

ricorso principale e rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 28.2 – 1.8.2006 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 31.10.2001, impugnata dalle Poste Italiane, dichiarava il diritto di B.A. ad essere inquadrata nella qualifica di dirigente superiore di esercizio con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (11.12.2000).

Osservava in sintesi la corte territoriale che l’approvazione della graduatoria faceva sorgere il diritto della dipendente a conseguire la superiore qualifica in virtu’ dell’obbligazione assunta col bando concorsuale e, quanto alla decorrenza economica, fissata dal bando medesimo con riferimento alla data di “effettiva assunzione in servizio” nella qualifica funzionale, che doveva tenersi conto che l’effettiva assunzione era stata condizionata dall’instaurazione del giudizio, per cui doveva farsi coincidere con la notificazione del ricorso di primo grado.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A. B..

Resistono con controricorso le Poste Italiane, le quali hanno anche proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente B.A. prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione del D.M. 25 luglio 1990, n. 8417, art. 8 in relazione agli artt. 1355, 1336 e 1326 c.c., nonche’ vizio di motivazione ed, al riguardo, rileva che la clausola contenuta nel bando concorsuale (art. 8 cit.), che, fissata la decorrenza giuridica all’1.1.1989, demandava alla “effettiva assunzione in servizio” la decorrenza economica, doveva ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 1355 c.c., in quanto meramente potestativa, e che, ove si fosse ritenuta valida, doveva farsi coincidere con la conclusione del contratto, avvenuta, nel caso, con l’approvazione della graduatoria e la comunicazione della stessa al vincitore del concorso, in conformita’ allo schema giuridico dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c..

Con il primo motivo del ricorso incidentale le Poste Italiane prospettano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione del D.M. 25 luglio 1990, n. 8417, art. 8 nonche’ vizio di motivazione ed, al riguardo, osservano che, in considerazione della chiara interdipendenza posta dal bando fra il riconoscimento del trattamento economico proprio della qualifica e l’effettivo svolgimento delle relative mansioni, la decorrenza economica della nomina doveva fissarsi alla data di effettiva assunzione in servizio.

Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione di legge, in relazione agli artt. 1326 e 1336 c.c. e alle norme concorsuali, nonche’ vizio di motivazione, si duole che la corte territoriale non abbia offerto alcuna adeguata e logica motivazione in ordine al mancato rispetto delle previsioni del bando (art. 3, comma 2) che consentivano la partecipazione alla selezione dei dirigenti di esercizio che avessero conseguito tale nomina successivamente alla data di pubblicazione del bando medesimo, e circa l’obbligo del datore di lavoro, in osservanza al principio di autotutela, di modificare la graduatoria, “qualora dovessero essere accertati errori e/o omissioni nella compilazione della stessa”.

I ricorsi devono preliminarmente riunirsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Va poi, per ragioni di priorita’ logica, preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la societa’ ricorrente, nel contestare la fondatezza della domanda da controparte proposta, rileva essenzialmente, per come si e’ gia’ visto, che il giudice del riesame ha omesso di considerare che la graduatoria originaria “e’ stata sostituita con altra graduatoria al fine di ricomprendervi anche i candidati risultati vincitori a seguito di successivi accertamenti”.

Il motivo e’ infondato.

La corte di merito ha, infatti, preso in esame le difese della societa’ ricorrente circa la possibile incidenza della clausola (art. 3, comma 2) che autorizzava i dipendenti che avessero conseguito la nomina a dirigenti di esercizio successivamente alla data di pubblicazione del bando a partecipare al concorso pur dopo la scadenza del termine applicabile agli altri interessati, ma ha ritenuto, con interpretazione corretta ed incensurabile in questa sede di legittimita’, che tale possibilita’ trovasse limite, sulla base di una interpretazione coerente con i principi che presiedono alle procedure concorsuali, nella definitiva approvazione della graduatoria e nella conseguente qualificazione, ad opera della societa’ stessa, della posizione della B. quale “vincitrice del concorso”.

Circa la natura e l’efficacia del bando per la selezione ai fini dell’avanzamento interno di carriera, ha gia’ precisato questa Suprema Corte che, ove il datore di lavoro abbia manifestato la volonta’ di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalita’ del concorso, criteri di valutazione dei titoli ecc), prevedendo, altresi’, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale e’ destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalita’, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Sicche’ il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne’ espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtu’ del disposto dell’art. 2077 c.c., comma 2 (cosi’ SU n. 8595/1998; v. anche Cass. n. 16501/2004; Cass. n. 14478/2009; SU n. 8951/2007).

Ne’ ad affievolire il principio dell’immodificabilita’ delle obbligazioni assunte col bando puo’ valere, per come prospetta la societa’ ricorrente, il “noto principio di autotutela” (che imporrebbe di modificare la graduatoria, ove dovessero essere accertati “errori e/o omissioni nella compilazione della stessa”), non risultando che tale autotutela (pur possibile in presenza dell’approvazione della graduatoria con un atto amministrativo: per essersi la procedura conclusa prima della trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico) sia stata al tempo esercitata dalla amministrazione, ne’ che successivamente la societa’ abbia prospettato eventuali profili di illegittimita’ con l’unico strumento per cio’ consentito dall’ordinamento, e cioe’ chiedendo la disapplicazione degli atti della procedura concorsuale e del relativo provvedimento conclusivo, in relazione a specifici ed individuati vizi degli stessi.

Essendosi la stessa sol limitata a far valere l’adozione di difformi graduatorie, con conseguente unilaterale modifica delle obbligazioni assunte col bando, ma in violazione del diritto alla promozione gia’ consolidatosi in capo al dipendente positivamente selezionato (cfr.

in senso conf. Cass. n. 5323/2006). Cio’ posto, deve ritenersi infondato anche il ricorso principale.

Sostiene la ricorrente che la clausola contenuta nel bando concorsuale (art. 8 cit.), che, fissata la decorrenza giuridica all’1.1.1989, demandava alla “effettiva assunzione in servizio” la decorrenza economica, deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 1355 c.c., in quanto meramente potestativa.

Ma, in realta’, la disposizione in esame non lede, in primo luogo, alcun valore eminente dell’ordinamento ed anzi costituisce espressione del principio di corrispettivita’ che e’ a base del contratto di lavoro subordinato e della conseguente normale coincidenza fra valore delle mansioni e misura della retribuzione, sulla base di un criterio di effettivita’ che puo’ trovare deroga solo in presenza di una diversa disposizione negoziale o di un titolo autonomo dell’attribuzione patrimoniale (quale il risarcimento del danno).

Ne’, comunque, la clausola e’ qualificabile come meramente potestativa, dal momento che, ove il datore di lavoro abbia manifestato la volonta’ di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga, come nel caso, tutti gli elementi di una vera e propria offerta al pubblico, lo stesso, per come si e’ gia’ detto, risulta vincolato non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalita’, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede, in quanto vincoli intrinseci alla discrezionalita’ delle prerogative di potere privato.

Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha individuato, in assenza di ogni diversa prospettazione circa eventuali profili risarcitori, la decorrenza degli effetti economici della promozione dalla data del ricorso, quale atto idoneo a far valer l’adempimento degli obblighi nascenti dal bando ai fini dell’assunzione effettiva nella qualifica per la quale la dipendente risultava positivamente selezionata e per il conseguimento delle connesse utilita’ economiche.

Il ricorso principale va, pertanto rigettato ed in tal esito restano assorbite anche le censure svolte col primo motivo del ricorso incidentale.

Stante l’esito del gravame, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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