Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7411 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.L., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 215, presso lo studio dell’avvocato DI BACCO LORENZO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e da
ultimo domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1200/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/07/2005 R.G.N. 9511/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
23/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;
udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.2/6.7.2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 15.7.2003, che, accogliendo il ricorso proposto da M.L. nei confronti delle Poste Italiane, riconosceva il diritto del primo alla qualifica di dirigente superiore di esercizio con decorrenza dall’1.1.1989 e condannava le Poste Italiane a corrispondere le relative differenze retributive a decorrere dal 5.9.1994, data in cui gli altri vincitori del concorso erano stati immessi nelle superiori funzioni.
Osservava la corte territoriale che la previsione del bando concorsuale (art. 3, comma 2), che riconosceva ai vincitori di concorsi interni per titoli professionali che conseguissero la nomina successivamente alla data di pubblicazione del bando la possibilita’ di partecipare al concorso nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di nomina stesso, non poteva interpretarsi nel senso di consentire la partecipazione alla selezione anche successivamente alla approvazione della graduatoria, non essendo giuridicamente configurarle l’ammissione dei partecipanti ad un concorso ormai concluso.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con tre motivi.
Resiste con controricorso M.L..
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale hanno definito il presente giudizio. Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010