Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7411 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6858-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PONTEFICI, 3, presso lo studio dell’avvocato NICO PANIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIBERO ARMILLOTTA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 191/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LIBERO ARMILLOTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 31 gennaio 2013, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da C.R. nei confronti di P. e M.L., avverso la sentenza del Tribunale di Torino – sezione distaccata di Moncalieri del 19 maggio 2010, con la quale era stata accolta la domanda proposta dai M. per il risarcimento dei danni sofferti a causa di condotte del C. accertate come illecite in sede penale ed il convenuto era stato condannato al pagamento della somma di Euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori (da cui detrarre la provvisionale di Euro 2.000,00 per ciascuno, riconosciuta in sede penale) per danni non patrimoniali relativi al reato di cui all’art. 650 c.p. (per violazione di un provvedimento dell’autorità, che aveva comportato immissioni dannose), oltre alla somma complessiva di Euro 1.400,00 (da cui detrarre la provvisionale complessiva di Euro 800,00), in favore soltanto di M.P., per i danni relativi ai reati di ingiurie e minacce.

La Corte d’appello – dopo avere rigettato l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio già respinta dal primo giudice e riproposta come primo motivo di appello ed aver riconosciuto la legittimazione passiva in capo al C., quale autore dei reati – ha confermato la sentenza di primo grado sia per l’esistenza dei danni che per la loro quantificazione. Respinto il gravame, la Corte ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati.

2. C.R. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

Gli intimati non si sono difesi.

E’ stata raccomandata la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex artt. 99, 112, 115, 116 e 132, art. 156, comma 3, artt. 159 e 161, art. 163, comma 2, nn. 3, 4 e 5, art. 164, commi 4 e 5 nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e art. 187 c.p.p., comma 3”.

Il ricorrente ripropone, come vizio di violazione di norme processuali, l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, già rigettata dai giudici di merito. Sostiene l’indeterminatezza di petitum e di causa petendi, perchè gli attori non avrebbero specificato i danni patiti in conseguenza dei fatti illeciti accertati in sede penale ed avrebbero quantificato gli stessi senza riportare i criteri seguiti per la determinazione.

1.1. Il motivo è infondato.

In proposito, va ribadito che “Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (Cass. n. 691/12; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13328/15).

Va però precisato quanto segue.

Ai fini della determinatezza degli elementi di cui all’art. 163 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, l’atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall’attore alla sua condotta illecita) ed al giudice di individuare il thema decidendum (cfr. Cass. n. 13328/15 cit.).

Pertanto, quando sia proposta domanda risarcitoria, l’attore ha l’onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non essendo ammesse formule generiche o di stile. Tuttavia, una volta indicate la categoria, patrimoniale o non patrimoniale, dei danni dei quali è chiesto il risarcimento e, nell’ambito di questa, la tipologia dei pregiudizi, mediante ricorso a singole “voci” di danno, non si può escludere che queste, in relazione al caso concreto e tenuto conto dell’accezione comune loro riconosciuta, presentino una portata descrittiva idonea a definire “le ragioni della domanda”, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 4.

Ogni altro aspetto – in particolare, quello dell’effettivo collegamento causale tra i danni lamentati e la condotta illecita ascritta al responsabile e quello dell’esatta loro quantificazione, soprattutto qualora si tratti di pregiudizi di natura non patrimoniale, liquidabili soltanto in via equitativa – attiene, non alla validità dell’atto di citazione, ma al merito della controversia, quindi al thema probandum ed alla fondatezza della domanda.

1.2. Nel caso di specie, in punto di fatto risulta dallo stesso ricorso, nonchè dalla sentenza impugnata, che l’atto introduttivo del giudizio non fosse affatto mancante, quanto a causa petendi ed a petitum, delle indicazioni indispensabili di cui sopra. Esso infatti conteneva la descrizione dei pregiudizi lamentati dagli attori danneggiati quale conseguenza degli illeciti penali ascritti al convenuto, mediante il riferimento alla tipologia dei danni di cui era chiesto il risarcimento, tutti riconducibili alla categoria dei danni non patrimoniali da reato (specificati in danno “esistenziale” e danno “morale”, in citazione quantificati e indicati come “ulteriori” rispetto a quelli già ritenuti dal giudice penale, che li aveva accertati in concreto: cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).

Le censure del ricorrente – come bene ha scritto il giudice a quo -attengono più alla valutazione del merito della controversia (in particolare, quanto alla sussistenza di un danno alla salute risarcibile in mancanza di uno stato di malattia e quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale) ed “alla qualità del supporto probatorio delle domande proposte” (cfr. pag. 10 della sentenza) che al vizio dell’atto di citazione.

Poichè questo non sussiste ed è stato escluso dal giudice, il primo motivo di ricorso va rigettato.

2. Col secondo motivo si denuncia ” violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione alla nullità dell’atto introduttivo artt. 112, 115, 116 e 132, art. 156, comma 3, artt. 159 e 161, art. 163, comma 2, nn. 3, 4 e 5 e art. 164, commi 4 e 5, con violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e art. 187 c.p.p., comma 3, e artt. 2697, 2056 e 2059 e 1226 c.c. per il riferimento alla inesistenza del danno in re ipsa e sua liquidazione in via equitativa”.

Il ricorrente, pur riproponendo in rubrica la censura attinente al medesimo vizio di nullità dell’atto di citazione di cui al primo motivo, illustra il secondo addebitando al giudice di merito una serie di errori sul merito del giudizio, riguardanti l’esistenza e la quantificazione dei danni (danno alla salute identificato in “una situazione di malessere fisico, pur passeggero e psicologico” piuttosto che in una vera e propria malattia; mancanza della prova del nesso causale in sede civile; erronea valutazione del giudicato penale; mancanza di allegazione e di prova di danni verificatisi nel periodo successivo al 3 giugno 2001; liquidazione di danni non provati e ritenuti in re ipsa).

2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

In primo luogo, l’inammissibilità è dovuta alla mancata corrispondenza tra le norme delle quali è denunciata la violazione con riferimento alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio e le censure del ricorrente, che attengono invece al merito della controversia.

Quanto a quest’ultimo, l’inammissibilità è altresì dovuta al fatto che la gran parte delle censure attiene all’attività di valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito, posto che è da escludere che questi abbia violato l’art. 2697 c.c., poichè ha gravato gli attori dell’onere della prova.

2.2. Quanto alle affermazioni del giudice concernenti la rilevanza del giudicato penale in sede civile, esse sono corrette nella parte in cui ne hanno ritenuto l’operatività in punto di an debeatur, anche circa la sussistenza di un danno alla salute risarcibile, con rimessione al giudice civile soltanto del quantum debeatur, avendo i danneggiati partecipato al processo penale quali parti civili, ottenendo anche il beneficio della provvisionale.

2.3. Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., trattandosi di risarcimento di danni non patrimoniali, la loro liquidazione bene è stata effettuata dal giudice in via equitativa sulla base di elementi di fatto addotti dai danneggiati e specificati in sentenza (cfr. alle pagg. 15-17).

Si tratta di circostanze attinenti alle conseguenze pregiudizievoli derivate ai danneggiati dai reati ascritti all’odierno ricorrente.

Dato ciò, è da escludere che sia stato liquidato un danno ritenuto in re ipsa. Questo, infatti, si ha soltanto quando si consideri il c.d. danno evento, vale a dire la condotta illecita in sè, piuttosto che il danno – conseguenza, vale a dire gli effetti dannosi della condotta nei confronti danneggiati.

Ogni altra doglianza in merito alla liquidazione equitativa dei danni da reato è inammissibile alla stregua del principio di diritto per il quale l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (così da ultimo Cass. n.5090/16; cfr., tra le altre, Cass. n. 8213/13 e n. 22885/15).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poichè gli intimati non si sono difesi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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