Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7411 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35163/2018 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA PALA, e

SILVIO PIETRO F. PIRAS, ed elettivamente domiciliato in Sassari

presso lo studio della prima in via E. Lussu n. 9, pec:

avv.paolapala.pec.it; silviopietro.piras.pecordineavvocati.ss.it;

– ricorrente –

contro

B.F., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

SANGIOVANNI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, in VIA VITTORIA COLONNA 40, pec:

giuseppe.sangiovanni.forotorre.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3594/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.F., allora Comandante della Compagnia dei Carabinieri della Marina Militare di (OMISSIS), inoltrò alla Procura Militare della stessa città un’informativa con la quale segnalò che il Tenente di Vascello T.M., pur avendo già l’assegnazione di un alloggio di servizio nel Comune di (OMISSIS), aveva sottoscritto un’istanza con la quale chiedeva l’assegnazione di un secondo alloggio in (OMISSIS), in spregio al regolamento che vietava l’occupazione di più alloggi della stessa amministrazione. A seguito di tale informativa fu instaurato, a carico del T., un processo penale per truffa militare pluriaggravata e per falsità ideologica nel quale l’imputato fu assolto con la formula “perchè il fatto non sussiste”. Il T. presentò allora una denuncia-querela nei confronti del B. nella quale rappresentò la Falsità delle notizie contenute nell’informativa, ed il notevole disagio derivato dall’avvenuta incriminazione per truffa e falso. Il B. subì conseguenze da questa denuncia-querela: fu sollevato dall’incarico di comandante facente funzioni della Compagnia c.c. per la Marina Militare di (OMISSIS), soffrì di disturbi d’ansia ed agì pertanto, con atto di citazione, perchè il Tribunale di Napoli condannasse il T. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 51.645,00. Il convenuto si costituì in giudizio e propose domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l’illegittimità della condotta del B. e la sua condanna al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 2/4/2007 accolse la domanda del B., rigettò quella riconvenzionale del T. e condannò quest’ultimo al risarcimento del danno nella misura di Euro 6.000 oltre interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata.

3. Il T. propose appello dolendosi che il giudice di primo grado avesse errato nel ravvisare nel proprio comportamento gli estremi della calunnia, in quanto le circostanze riferite nella querela erano veritiere ed esposte con espressione continente. Il B. propose appello incidentale – volto ad ottenere la quantificazione dei danni in misura maggiore rispetto a quella liquidata nel primo grado del giudizio.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3865 del 17/7/2018, ha rigettato l’appello principale ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, presente l’elemento soggettivo della calunnia, indispensabile per radicare la domanda risarcitoria, ravvisata nel carattere ed intento ritorsivo della denuncia del T. contro il B., accusato di aver agito nei suoi confronti con intento diffamatorio e persecutorio, di aver diffuso fatti e notizie coperte dal segreto e di aver riferito fatti non veritieri; ha ritenuto che il comportamento del B. fosse stato irreprensibile come comprovato dal decreto penale di archiviazione disposto nei suoi confronti e che egli avesse agito nell’esercizio di precisi doveri di servizio. Quanto all’elemento soggettivo della calunnia imputabile al T. la corte territoriale ha precisato che esso fosse desumibile dalle sentenze della Corte Militare d’Appello di Napoli e del Tribunale di Napoli, dalle quali si traeva conferma della falsità delle dichiarazioni rese dal T. e dunque della non idoneità delle pronunce di assoluzione ad escludere la consapevolezza della falsità delle gravi accuse mosse con la denuncia querela nei confronti del B.; in parziale accoglimento dell’appello incidentale la corte territoriale ha condannato il T. a risarcire il B. dei danni non patrimoniali arrecati nella doppia valenza del danno morale e del danno esistenziale, liquidati nella maggior somma di Euro 20.000,00 determinata in via equitativa oltre interessi legali, accessori e spese del doppio grado del giudizio.

4. Avverso la sentenza T.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito B.F. con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 3130-bis 1 c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2059,2697,2727 e 2729 c.c. e art. 368 c.p., art. 654 c.p.p. – il ricorrente si duole che la sentenza abbia trascurato fatti rilevanti dai quali avrebbe dovuto desumere l’assenza di prova del dolo nel proprio comportamento e, conseguentemente, escludere la calunnia. Ciò sarebbe desumibile dal fatto che il B. aveva agito solo dopo che il T. era stato assolto con formula piena e dalla piena legittimazione di esso T. ad opporsi alla richiesta di archiviazione nei confronti del B., essendosi egli rivolto alla magistratura per esporre varie censure sull’operato del maresciallo. Nè ad avviso del ricorrente poteva sostenersi che la corte territoriale avesse fatto correttamente ricorso alla presumptio hominis ex art. 2729 c.c., essendo a suo avviso assente la gravità, concordanza e precisione delle circostanze poste a fondamento della presunzione ed anzi essendovene di numerose in senso contrario non sussistendo alcuna iniziativa in sede penale contro di lui, segno evidente che i magistrati non avessero ritenuto sussistenti gli estremi della calunnia. Detto elemento sarebbe stato solo apoditticamente affermato e ravvisato nella denuncia che portò all’archiviazione anzichè alla condanna. Il giudice avrebbe invece omesso di considerare che il T. fu sottoposto a due processi per iniziativa del B., conclusisi non con una pronuncia di archiviazione ma di assoluzione, mentre la prova dell’elemento soggettivo della ritorsione non avrebbe potuto essere desunta esclusivamente dalla mera archiviazione del procedimento.

1.1 Il motivo è inammissibile in quanto le censure sono generiche, eterogenee, prive di specificità, non rispettose delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e non conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di specificità delle censure.

E’ noto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 va prospettato con riguardo ai medesimi fatti esaminati e posti a base dell’impugnata decisione prospettando che la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo o sia stata male applicata (cfr. Cass., L, n. 26307 del 15/12/2014, Cass., 3, n. 22348 del 24/10/2007); viceversa l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile in sede di legittimità solo attraverso il vizio di motivazione (Cass., 6-5 n. 13238 del 25/5/2017, Cass., 5, n. 26110 del 30/12/2015). In ogni caso il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatte dal giudice del merito (Cass., 6, n. 9097 del 7/4/2017, Cass., 3, n. 828 del 16/1/2007).

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 368 c.p.artt. 204326972727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente si duole che l’impugnata sentenza non si sia conformata alle pacifiche acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali sul reato di calunnia sia con riguardo alla esatta ricognizione della fattispecie, sia con riguardo ai suoi elementi costitutivi – conclamata falsità obiettiva dei fatti riferiti e consapevolezza dell’innocenza dell’accusato. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare, in assenza di elementi probatori, la sussistenza del carattere e dell’intento ritorsivo deducendolo dal solo fatto che egli aveva denunciato alla Procura della Repubblica fatti e comportamenti riguardanti il B. senza che esistesse alcuna prova di tali comportamenti.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè sollecita questa Corte ad una inammissibile rivalutazione del merito e consiste in critiche aspecifiche alla decisione che avrebbero dovuto essere veicolate tramite il vizio di motivazione che non è, invero, prospettato.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.300 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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