Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7411 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 18726-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio LEGALITAX, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIAL TEAM SCRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 9208/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone istanza di correzione dell’ordinanza n. 9208/2019 dep. il 3 aprile 2019, che ha erroneamente dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della controricorrente, essendovi tenuto solo la ricorrente, Industrial Team Scrl, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 bis.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza va accolta, e va corretto sul punto il dispositivo della sentenza, disponendo in conformità della richiesta formulata dall’Agenzia delle entrate, che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9208/2019 dep. il 3 aprile 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “controricorrente” a pag. 5 dell’ordinanza e nel dispositivo a pag. 6, si debba leggere “ricorrente”, nonchè aggiungendo, dopo le parole contenute nel dispositivo “Euro. 4.000,00 per compensi”, le parole “oltre spese prenotate a debito”, eliminando la frase “oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9208/2019 dep. il 3 aprile 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “controricorrente” a pag. 5 dell’ordinanza e nel dispositivo a pag. 6, si debba leggere “ricorrente”, nonchè aggiungendo, dopo le parole contenute nel dispositivo “Euro. 4.000,00 per compensi”, le parole “oltre spese prenotate a debito”, eliminando la frase “oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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