Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7411 del 07/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 07/03/2022), n.7411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 18089-2021 proposto da:
LA PIRAMIDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO
D’AMATO;
– ricorrente –
contro
P.B., C.E., M.E., MA.MA.,
D.A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 11,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE FRANCISCIS, rappresentati
e difesi dall’avvocato LUIGI APICELLA;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 11909/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 09/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
Piramide s.r.l. ricorreva per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte del 19 giugno 2020 n. 11909, pronunciata su ricorso di M.E., P.B., D.A.L., C.A., Ma.Ma., nei confronti del la Piramide s.r.l.;
evidenziava l’omessa distrazione delle spese processuali quali liquidate;
la parte ha depositato altresì memoria;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
che:
e’ necessario disporre la correzione di errore materiale in parola, ammissibile come da giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31033);
non deve disporsi sulle spese, stante la natura amministrativa del procedimento in oggetto (Cass., 22/06/2020, n. 12184).
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte 19 giugno 2020 n. 11909, come segue: al dispositivo, al termine del primo periodo, devono aggiungersi le seguenti parole “Spese distratte in favore dell’avvocato Claudio d’Amato”.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022