Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7410 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 10 ottobre 2005 la commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti di C.G., confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento che aveva elevato il suo reddito ai fini di IRPEF e ILOR per l’anno 1987.

Ha motivato la decisione ritenendo che il possesso di autovetture fosse elemento insufficiente per fondare la rettifica della dichiarazione dei redditi di un agricoltore con metodo sintetico.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’avvocatura dello stato per l’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze; il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’avvocatura dello stato va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante.

02. Con il primo motivo, l’avvocatura erariale denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c”. Sostiene che l’avviso di accertamento, notificato il 22 novembre 1995, è stato impugnato dal contribuente il 23 gennaio 1996, allorquando il termine di sessanta giorni era irrimediabilmente spirato, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.

03. Ancorchè l’inammissibilità del ricorso introduttivo possa essere rilevata anche d’ufficio (cfr. Cassazione civile sez. trib., 3 novembre 2010, n. 22319 – Diritto & Giustizia 2010), tale inammissibilità non può essere eccepita per la prima volta dinanzi a questa Corte quando la valutazione della fondatezza della eccezione implica un accertamento di fatto (Cassazione civile sez. trib., 30 dicembre 2010, n. 26391 – Rass. Tribut. Cass. 12/2010), nella specie riguardante la data d’inoltro del ricorso in prime cure ai fini dell’osservanza, o meno, del termine di legge rispetto alla notifica dell’atto impositivo.

04. Trova, infatti, applicazione anche in tema d’inammissibilità del ricorso introduttivo il principio secondo cui l’esame in sede d’impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di farle valere. E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui, come nella specie, si proponga la questione pregiudiziale senza specificare – nel rispetto del principio di autosufficienza – se, dove, quando e in che termini l’eccezione sia stata dedotta nel giudizio d’impugnazione, risultando la censura, ancorchè rilevabile d’ufficio, coperta da giudicato interno (sent.

ult. cit.).

05. Infine, sempre quanto ad autosufficienza, dal tenore del ricorso non si comprende neppure il senso della questione sollevata dall’amministrazione, atteso che il piego del ricorso pervenuto alla commissione tributaria provinciale reca il timbro postale del 20 gennaio e il protocollo d’arrivo del 22 gennaio 1996 (lunedì).

06. Con il secondo motivo, l’avvocatura erariale denuncia “contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” e “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

07. Sostiene che i giudici d’appello avevano disatteso la pretesa fiscale erroneamente svalutando la disponibilità di beni di notevole valore, quali erano due autovetture a benzina di 24 e 7 cavalli fiscali immatricolate rispettivamente nel 1984 e nel 1982, il che costituiva indice rivelatore della produzione di redditi in misura ben superiore rispetto al solo reddito fondiario dichiarato (L. 2.337.000). Il motivo è fondato.

08. Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l’amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, tenore di vita, ecc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo; in tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (Cassazione civile sez. trib., 06 maggio 2009, n. 10385 – Dir. e giur. agr. 2009, 9, 541).

09. La disponibilità di tali autovetture, come degli altri beni previsti dal D.P.R. 600, art. 2, costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”. Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare se il contribuente offra prova in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cassazione civile sez. trib., 23 luglio 2007, n. 16284 – Giust. civ. Mass. 2007, 7-8).

10. La sentenza impugnata, che dagli esposti principi si è discostata, è pertanto affetta dalla violazione della legge sostanziale denunciata con il primo motivo di ricorso, e va pertanto cassata senza rinvio, potendosi definire la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, in mancanza di elementi a discarico.

11. La seconda censura del secondo motivo di ricorso, riguardante il difetto di motivazione sul medesimo punto, è assorbita nella odierna decisione.

12. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza; nelle ragioni della decisione e nell’evoluzione giurisprudenziale in materia si ravvisano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ministeriale; accoglie il secondo motivo di ricorso dell’agenzia delle entrate e, disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente e lo condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate a favore dell’agenzia in Euro 1200 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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