Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 741 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 14/01/2011), n.741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31046-2006 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VALORI

ROSALBA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MALIANDI GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), B.

F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 11991/2005 del TRIBUNALE di MILANO 7^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 7/11/2005, depositata l’08/11/2005, R.G.N.

67470/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico;

considerato che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione;

ritenuto che, nella specie, i due motivo d’impugnazione proposti da Z.G. per la cassazione della sentenza di secondo grado del tribunale di Milano (che ne aveva rigettato la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere i danni da sinistro stradale nei confronti di B.F. e della società Fondiaria SAI spa) tendono ad ottenere in questa sede in riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalità del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua nè illogica, compiuta nei due gradi del giudizio;

ritenuto che il giudice del merito, sulla scorta della deposizione del teste presente F.I. e del rapporto di polizia, ha accertato che lo scontro si era verificato per colpa esclusiva delle stesso Z. (che aveva effettuato manovra di inversione ad “U” e che per tale sua condotta si era reso colpevole anche della contravvenzione di cui all’art. 154 C.d.S., comma 8), senza che a B.F. potesse muoversi alcun rimprovero di colpa concorrente ;

considerato, pertanto, che i mezzi di doglianza sono manifestamente infondati, onde il ricorso deve essere rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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