Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7409 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5471-2014 proposto da:

EDIMCO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dell’attuale legale

rappresentante (liquidatore) P.L., domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dagli avvocati PIERGIOVANNI VIGNO, ANGELA LA ROSA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Responsabile Closing e

Pianificazione Dott. M.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO BAZZANI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato STEFANO BAZZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Genova, con sentenza parziale e non definitiva del 5.4.2004 e con sentenza definitiva del 20.6.2007, accolse solo parzialmente l’opposizione proposta dalla Edim.co. s.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo con cui le si ingiungeva – quale fideiussore di O.P. System s.r.l. – il pagamento in favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. della somma di Lire 1.439.969.450 oltre accessori; il giudice di primo grado, infatti, revocò il decreto, condannando tuttavia l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 730.445,97, con esclusione degli interessi anatocistici e usurari pretesi dall’opposta. Sul gravame conseguentemente proposto, la Corte d’appello di Genova confermò le decisioni di primo grado con sentenza del 9.11.2013.

Edim.Co propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimata resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo la “violazione, la falsa e/o omessa applicazione dell’art. 2348 bis c.c. vigente all’epoca dei fatti di causa, in relazione all’art. 2 dello Statuto della ricorrente”, nonchè la “omessa considerazione della circostanza che il preteso verbale 09.11.1999 della EDIM. CO… faceva riferimento alla edificazione del capannone della O.P. SYSTEM, non strumentale all’attività economica della EDIM. CO srl”, e ancora l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., la ricorrente censura la sentenza impugnata perchè la fideiussione in virtù della quale venne emessa l’ingiunzione a suo carico è nulla per violazione dell’art. 2348 bis c.c., vigente all’epoca dei fatti, in quanto rilasciata dall’amministratore esorbitando dai poteri a lui spettanti per statuto, essendo estranea all’oggetto sociale. L’art. 2 dello statuto, infatti, prevede la possibilità di garantire obbligazioni altrui, ma solo se strumentali alla propria attività sociale, strumentalità nella specie assente, perchè frutto di erroneo ricorso a presunzioni (ossia, una supposta comunanza di interessi tra essa ricorrente e la O.P. System s.r.l., debitrice principale) e di erronea interpretazione del citato verbale assembleare.

1.2 – Con il secondo motivo, prospettando violazione degli artt. 277 e 278 c.p.c., si lamenta l’erroneità dell’operato del primo giudice (non censurato dalla Corte d’appello sebbene richiesta), che con la sentenza parziale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la Edim.Co al pagamento della somma ingiunta per capitale, riservando il prosieguo del giudizio di primo grado alla determinazione degli interessi. Sostiene la ricorrente che, poichè il capitale non era rinvenibile nel ricorso monitorio (trattandosi di saldo di c/c), ne derivava che la condanna era da considerarsi generica, e quindi illegittima perchè assunta in assenza di conforme domanda della BNL, invece necessaria ai sensi dell’art. 278 c.p.c., comma 1.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione, omessa e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, si sostiene che il giudice d’appello sarebbe incorso in ultrapetizione, per essere stata condannata la Edim.Co al pagamento anche riguardo ad un rapporto (sovvenzione) estraneo al giudizio perchè non indicato nel ricorso per d.i.. La Corte d’appello genovese ha infatti ritenuto, errando, che gli interessi prodotti da tale rapporto venivano “girocontati” trimestralmente sul c/c principale, con la conseguenza che il rapporto di sovvenzione doveva intendersi automaticamente rientrante nell’ambito della domanda originaria, che invece si fondava esclusivamente sullo scoperto del c/c ordinario e sulla mancata restituzione di un finanziamento.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, deducendo omessa o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, all’epoca vigente, si censura la decisione impugnata per la mancata ammissione delle prove orali richieste con l’atto d’appello circa la falsità del verbale assembleare del 9.11.1999. Si sostiene infatti che la Corte d’appello, nel respingere le relative istanze istruttorie, ritenute tardive, ha fatto riferimento al nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., comma 2, mentre avrebbe dovuto applicare ratione temporis il testo precedente, che consentiva l’ammissione di nuove prove in appello purchè indispensabili ai fini della decisione.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile.

Infatti, premesso che l’articolata censura deve essere esaminata complessivamente, e che in definitiva le doglianze avanzate dalla Edim.Co si risolvono nel mettere in discussione valutazioni di merito, non censurabili in questa sede di legittimità, va rilevato che la Corte d’appello ha ritenuto la validità della fideiussione in questione, osservando che lo statuto sociale della Edim.Co consente il rilascio di garanzie in favore di terzi, purchè l’operazione sia strumentale agli interessi della società; strumentalità ritenuta sussistente nella specie, stante la comunanza di interessi economici tra la Edim.Co e la O.P. System, società entrambe facenti capo a P.S., all’epoca amministratore della stessa odierna ricorrente.

Ora, pur vero essendo che la Edim.Co indica nel ricorso in quale fase processuale vennero prodotti sia lo statuto sociale che il verbale assembleare del 9.11.1999, e dove essi si trovino, è pur vero che essa non riporta nel corpo del ricorso nè il contenuto dell’art. 2 dello statuto, che invoca a sostegno della pretesa invalidità della garanzia, nè quello del verbale assembleare del 9.11.1999 (quest’ultimo prodotto in primo grado dalla BNL e non autonomamente allegato al ricorso; dal controricorso non risulta che sia neanche stato prodotto dalla stessa BNL in questa sede).

Difetta quindi il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), dal momento che la ricorrente ha omesso di riportare il completo contenuto della documentazione invocata, non consentendo alla Corte di apprezzare – sulla base della sola lettura del ricorso – se e in che misura si siano verificate le dedotte plurime violazioni di legge e anche il preteso omesso esame di fatto decisivo (sull’onere di riassumere o trascrivere il contenuto del documento, a pena d’inammissibilità, v. da ultimo Cass. n. 19048/2016).

2.2 – Ma, a ben vedere, la ricorrente è incorsa in una autonoma causa di improcedibilità del ricorso, relativamente al motivo in esame, non avendo prodotto in questa sede, come pure era tenuta a fare ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il citato verbale assembleare del 9.11.1999. Ribadito infatti che detto verbale, come precisato in ricorso (p. 4), venne prodotto dalla BNL in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta e che esso non è stato versato in atti in questa sede nè dalla ricorrente nè dalla stessa BNL (la cui produzione, peraltro, non avrebbe comportato l’assoluzione della stessa ricorrente dalla sanzione processuale), la Edim.Co avrebbe potuto assolvere il proprio onere, per il principio di strumentalità delle forme processuali, mediante il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e restituita munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3 (v. Cass, Sez. Un., 3.11.2011, n. 22726); di tale richiesta, però, non è fatta alcuna menzione in ricorso, sicchè difetta anche una sia pur minima – ma necessaria – attività assertiva in proposito.

2.3 – Infine, va anche rilevata la manifesta inammissibilità della dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.c., nella parte in cui non prevede che siano ricorribili per cassazione (anche) le sentenze d’appello affette da omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per pretesa violazione dell’art. 111 Cost..

Infatti, premesso che la questione in esame difetta di rilevanza, dal momento che la ricorrente non espone (neanche in memoria) sotto quale profilo sarebbe nella specie sussistente il preteso vizio della cui improponibilità essa si duole, e che la stessa Edim.Co fa chiaro riferimento critico alla recente riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è appena il caso di rilevare che, come statuito da Cass., Sez. Un., 7.4.2014, n. 8053, essa “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

E’ del tutto evidente che la riconduzione della novella in discorso al “minimo costituzionale”, garantito dall’art. 111 Cost., in forza di un percorso argomentativo che il Collegio condivide integralmente, esclude in radice la configurabilità di una copertura costituzionale della precedente previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); ne consegue che la questione è anche manifestamente infondata.

3.1 – Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Con esso, la ricorrente non muove alcuna censura alla decisione della Corte d’appello (se non per il limitato profilo della omessa pronuncia, palesemente infondato perchè, al contrario, la Corte ligure ha invece pronunciato al riguardo), limitandosi la ricorrente a riproporre il contenuto dell’atto d’appello sul punto, laddove essa si doleva di una pretesa mancata indicazione specifica del capitale oggetto d’ingiunzione da parte della Banca. E’ quindi evidente che – in difetto di specifica censura avverso la decisione d’appello – la doglianza finisce col tradursi in un “non motivo”, con conseguente sua inammissibilità.

In ogni caso, come anche accertato dalla stessa Corte del merito, il comando giudiziale complessivo dettato dalle due sentenze di primo grado è inequivoco. Il tenore letterale della sentenza non definitiva del 5.4.2004 (con cui il Tribunale, revocando il decreto opposto, condannò la Edim.Co a pagare all’opposta “l’importo capitale oggetto dell’ingiunzione maggiorato di interessi ed escluso l’anatocismo”) potrebbe porre al più un problema circa la sua eseguibilità, perchè effettivamente il capitale non era determinato all’epoca della sua emissione, occorrendo effettuare una C.T.U. per depurare il saldo del c/c dall’anatocismo e dall’usura bancaria: sarebbe stato quindi più corretto che il Tribunale ligure si limitasse a revocare il decreto e a disporre il necessario approfondimento istruttorio, rinviando ogni statuizione condannatoria all’esito. Tuttavia, anche a voler ipotizzare che possa trattarsi di condanna generica emessa in assenza di domanda, come sostenuto dalla Edim.Co, da tale preteso vizio non è comunque derivata alcuna conseguenza negativa nei suoi confronti, neanche allegata; ne deriva che, anche per tal verso, il motivo si palesa inammissibile, in applicazione del principio di lesività in concreto delle nullità processuali (Cass. n. 26157/14).

4.1 – Il terzo motivo è palesemente inammissibile.

Infatti, la Corte d’appello ha accertato che, trimestralmente, la banca operava il giroconto delle risultanze del “c/c sovvenzione” sul c/c principale, e quindi il saldo di quest’ultimo, ingiunto su istanza della BNL, non poteva che ricomprendere originariamente anche il rapporto contestato. Pur vero essendo, quindi, che i due rapporti in questione erano diversi, di ciò la Corte ha tenuto debitamente conto, rilevando un collegamento negoziale tra di loro: sul punto, la ricorrente non svolge alcuna censura, limitandosi a ribadire l’estraneità tra i due conti in questione e la pretesa ultrapetizione, ma mostrando di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

5.1 – Infine, il quarto motivo – oltre alla improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), negli stessi termini di cui al par. 2.2 – è in parte infondato e in parte inammissibile.

Infatti, la Corte d’appello non ha ammesso le prove orali circa la pretesa falsità del verbale assembleare del 9.11.1999, poichè erano state tardivamente proposte, trattandosi (quelli della pretesa falsità del verbale) di fatti che, nella stessa prospettazione della Edim.Co, sarebbero emersi nel corso del giudizio di primo grado e che quindi essa avrebbe dovuto tempestivamente denunciare già dinanzi al Tribunale. Al contrario di quanto affermato dalla odierna ricorrente, la Corte non ha effettuato nessuna valutazione circa la pretesa “indispensabilità” della prova, proprio per questo assorbente motivo.

Inoltre – ed in ciò si palesa l’inammissibilità – il rigetto delle istanze istruttorie da parte della Corte d’appello è fondato anche sulla rilevata genericità dei capitoli di prova (p. 9), ma la Edim.Co non censura minimamente questa autonoma ratio decidendi.

6.1 – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rivalere la resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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