Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7408 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato CARRIERI MARIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE’

CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato UTZERI EVA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GANINO BRUNO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.M.G., T.A.M., C.C.;

– intimati –

e sul ricorso N. 27279/2007 proposto da:

R.M.G., T.A.M., C.C.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo

studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta deleghe a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato CARRIERI MARIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4166/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2006 R.G.N. 165/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto con assorbimento

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I quattro lavoratori indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma nei confronti della spa Poste Italiane, per impugnare il licenziamento collettivo loro intimato il 30.11.2001. Gli attori deducevano l’illegittimita’ sotto vari profili della procedura adottata da Poste Italiane e l’insussistenza dei presupposti stessi della messa in mobilita’. Previa costituzione ed opposizione di Poste Italiane, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponevano appello gli attori e la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado con accoglimento delle domande attrici. La sentenza di appello motivava nel senso che la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 era pervenuta all’Ufficio Regionale del Lavoro ed alle organizzazioni sindacali con 45 giorni di ritardo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Poste Italiane, deducendo unico, articolato motivo. Resistono con controricorso i quattro attori; essi, tranne il P., propongono ricorso incidentale condizionato affidato a 12 motivi, coi quali si reiterano tutte le censure proposte nel giudizio di merito e ritenute assorbite dalla Corte di Appello. Poste Italiane ha presentato memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, dopo una articolata premessa inerente alle vicende che hanno condotto al licenziamento collettivo de quo, la ricorrente Poste Italiane spa deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 223 del 1991, art. 4: la comunicazione inviata agli interlocutori istituzionali dopo l’invio delle lettere di licenziamento soddisfa il requisito della contestualita’, da intendersi in senso non rigoroso e compatibile con la complessita’ della procedura. La tempistica adottata non ha compromesso il diritto all’impugnativa del recesso.

4. Il ricorso e’ infondato. La ridetta L. n. 223 del 1991, art. 4 prevede tra l’altro che le imprese che intendano esercitare la facolta’ di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata tra il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita’; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilita’ delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facolta’ di collocare in mobilita’ gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’ con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ con puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. A sensi del successivo comma 12 le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

5. Appare pertanto evidente che il requisito della comunicazione contestuale all’Ufficio Regionale del Lavoro ed alle organizzazioni sindacali e’ previsto a pena di illegittimita’ dei licenziamenti irrogati.

6. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di occuparsi in piu’ occasioni del problema della contestualita’, ed ha stabilito che (Cass. n. 15898.2005) in tema di licenziamenti collettivi, la nozione di contestualita’ delle comunicazioni, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneita’ dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che solo in questo ambito sono ammissibili valutazioni da parte del giudice di merito – per esempio, con particolare riferimento ai problemi concreti di recapito delle comunicazioni. Cass. n. 4970.2006 afferma: In tema di licenziamenti collettivi, la lettera e la “ratio” della previsione normativa contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, conducono a ritenere che la prima comunicazione (al singolo lavoratore) e la seconda (agli Uffici del lavoro ed alle associazioni di categoria) hanno contenuto e finalita’ differenti. In particolare, la prima comunicazione – da redigersi in forma scritta – deve contenere solo la notizia del recesso, senza la necessita’ di alcuna motivazione; la “contestuale” comunicazione all’Ufficio del lavoro, invece, deve includere anche i dati relativi all’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ la puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. Conseguentemente, deve escludersi che la “contestualita’” richiesta dalla menzionata norma sia prevista in funzione della conoscibilita’ della motivazione da parte del lavoratore, dovendosi, altresi’, intendere non come contemporaneita’ bensi’ come “obbligo di immediatezza”, rilevando, oltretutto, in proposito, non tanto il momento della spedizione quanto quello della ricezione (quale causa di formale conoscenza del contenuto) dell’atto. Tale pronuncia si pone in apparente contrasto con la prima limitatamente al problema dell’incidenza del ritardo nella comunicazione sul diritto di impugnativa del licenziamento, ma conferma peraltro il principio della immediatezza.

7. Cass. n. 5578.2004 ritiene che in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e la sua “ratio” -che e’ quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualita’ della comunicazione del recesso all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell’impiego e alle Associazioni di categoria) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non puo’ non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneita’ la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva; il relativo onere probatorio e’ posto a carico del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata all’ufficio regionale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quindici giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo.).

8. Tale filone giurisprudenziale torva la sua radice nella sentenza delle Sezioni Unite n. 302.2000 e permane costante fino alle recenti sentenze tra cui Cass. n. 1722.2009: in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e la sua “ratio” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, e’ quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualita’ della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non puo’ non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneita’ la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo). Conforme la sentenza n. 16776.2009.

9. Poiche’ nella specie il ritardo e’ stato accertato dalla sentenza di merito in giorni 45 e non sono stati rilevati giustificati motivi del ritardo stesso, il ricorso deve essere rigettato.

10. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale vengono riproposte le questioni di legittimita’ della procedura di messa in mobilita’ e licenziamento collettivo sotto vari profili assorbiti dalla sentenza di merito, puo’ essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna Poste Italiane spa a rifondere ai controricorrenti le spese del grado, che liquida quanto a R.M.G., T.A.M. e C.C. in Euro 40,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, quanto a P. G. in Euro 12,00 oltre Euro duemila/00 per onorari; spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge su entrambe le liquidazioni.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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