Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7408 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6603-2014 proposto da:

A.V., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO RIZZO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LECCE, in persona del suo Presidente p.t.

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 115

(C/O ROSCI), presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GIOVANNA CAPOCCIA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 681/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30 settembre 2013 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da A.V. avverso la sentenza del Tribunale locale dell’11 giugno 2009, con la quale era stata respinta la domanda, proposta dall’ A. nei confronti della Provincia di Lecce, con chiamata in causa della Milano Assicurazioni s.p.a., di risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), asseritamente dovuto alla presenza di brecciolino sul fondo e alla scarsa illuminazione in un tratto di strada di competenza provinciale.

L’ A. propone ricorso allegando tre motivi. La Provincia di Lecce resiste con controricorso. La Milano Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo l’ A. ripropone l’eccezione di tardività della chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte della Provincia di Lecce, già disattesa dal giudice d’appello per carenza di interesse. Il ricorrente sostiene di essere legittimato ad eccepire la tardività, giacchè il terzo chiamato, nella qualità di garante, è legittimato a sua volta a svolgere contestazioni con riferimento al rapporto sostanziale dedotto fra le parti. Osserva, citando un precedente di questa Sezione, che il terzo chiamato in causa sarebbe carente di interesse a far valere la tardività della chiamata e non potrebbe eccepirne l’irritualità, dal che si ricaverebbe a contrario – che l’unico legittimato a formulare l’eccezione è proprio l’attore.

La doglianza, sebbene corretta in iure, è in concreto inammissibile, in quanto l’attore che eccepisce la tardività della chiamata in causa di un terzo, deve indicare quale concreto interesse abbia ad escludere quest’ultimo dalla partecipazione al giudizio.

Nella specie, l’ A. non ha prospettato quale fosse il suo interesse specifico ad eccepire la tardività della chiamata in causa della compagnia assicurativa; nè un simile interesse è concretamente ravvisabile, considerato che la domanda è stata rigettata nel merito per difetto di prova, a prescindere dall’attività difensiva del chiamato in causa.

Con gli altri due motivi si denuncia la “falsa applicazione di una norma di diritto” non meglio precisata nonchè la “motivazione contraddittoria insufficiente” (secondo motivo) e la “carenza di motivazione” (terzo motivo). La prima censura, comune a entrambi i motivi, del tutto generica e aspecifica. Il vizio di motivazione non è più previsto fra i motivi di ricorso, a seguito della modifica dell’art. 60 c.p.c., comma 1, n. 5, per le sentenze di appello pubblicate successivamente all’11 settembre 2012.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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