Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7407 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 28/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 28 luglio 2005 la commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l’appello da C.G. e C.R., nella qualità di legali rappresentanti della s.n.c. Tomaificio ErreGi di Ceccanti Giuliano & Renzo nei confronti dell’Agenzia delle entrate, annullando l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 1995, l’amministrazione aveva disconosciuto per i suddetti due soci le deduzioni ILOR D.P.R. 917 del 1986, ex art. 120, per difetto della prevalenza della loro attività nell’impresa, rispetto a quella, pur retribuita, di amministratori della società.

Ha motivato la decisione ritenendo che, ammontando il complessivo reddito societario a L. 50.650.000 e il reddito per l’attività di amministratore a L. 14.000.000 ciascuno, fosse agevole concludere che il reddito del primo tipo fosse superiore al reddito del secondo tipo. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’agenzia delle entrate; la parte contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Con unico motivo, deduce l’Agenzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 120, circa il suddetto criterio della prevalenza dell’attività svolta da soci amministratori di una società con otto dipendenti e un giro d’affari di circa L. mezzo miliardo.

Il motivo è fondato.

02. Nella fattispecie entrambi i soci erano anche amministratori della società, ricevendo per tale opera uno specifico compenso; per l’ufficio ricorrente detta attività di amministrazione deve considerarsi occupazione prevalente e in sostanza assorbente rispetto a quella prestata come socio.

03. Si rileva, in proposito, che la deduzione ai fini ILOR, prevista dal D.P.R. 917 all’art. 120, si applica ai redditi d’impresa delle persone fisiche, a condizione che il soggetto cui la deduzione si riferisce presti la propria opera nell’impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

04. Si rileva, inoltre, che dai dati esposti nella sentenza impugnata emerge che il reddito dichiarato per l’attività di amministratore è stato di L. 14.000.000 ciascuno, a fronte di quello di sole L. 10.711.000 dichiarato per la partecipazione societaria.

05. Si è chiarito che, in tema di ILOR, ai fini del riconoscimento della deduzione prevista dall’art. 120 cit., in favore delle società di persone, con riferimento alle quote di reddito spettanti ai soci che prestino la propria opera nell’impresa come occupazione prevalente, il concetto di prevalenza deve essere riferito al solo reddito del socio in quanto tale e non anche al costo eventualmente affrontato dalla società per compensare il lavoro prestato dal socio in qualità di amministratore (o in base ad un rapporto di dipendenza), con la conseguenza che la deduzione non trova applicazione nel caso in cui l’attività svolta in qualità di amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio (Sez. U, Sentenza n. 5786 del 04/03/2008).

06. Si è precisato che tale prevalenza deve essere intesa in senso sia qualitativo che quantitativo, e quindi rapportata all’impegno di tempo e di energie fisiche e mentali che l’attività richiede in concreto per essere espletata, rispetto ai quali il corrispettivo economico rappresenta soltanto uno degli elementi di valutazione:

pertanto, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che ad una maggiore remunerazione corrisponda un maggior impegno lavorativo, deve ritenersi sempre ammessa da parte del contribuente la prova contraria che alla prevalenza del corrispettivo riconosciutogli per l’attività di amministratore non corrisponde una sostanziale prevalenza d’impegno, in quanto ai fini della spettanza della deduzione assume rilievo decisivo l’effettiva prevalenza dell’attività di socio e non già la valutazione economica che ad esso viene attribuita (Sez. U, cit.).

07. Quindi, la società intimata, avendo retribuito in maniera prevalente i soci-amministratori, per beneficiare della deduzione in esame, avrebbe dovuto fornire la prova che l’opera prestata dai due soci nell’attività di impresa fosse prevalente rispetto a quella amministrativa, nonostante questa attività fosse stata ricompensata più generosamente.

08. Tale indagine non può dirsi essere stata effettuata dai giudici d’appello secondo la ripartizione dell’onere delle prova, non risultando dal tenore della decisione che alcuna giustificazione dello sbilanciamento retributivo, che consentisse di superate la presunzione “maggiore retribuzione uguale maggiore impegno di lavoro” (cfr. Sez. U, cit. in motiv. P. 2.6).

09. La sentenza di secondo grado, quindi, va censurata nella parte in cui afferma che l’impegno diretto dei soci deve considerarsi prevalente, per il solo fatto che il reddito societario complessivo fosse di poco più di 50 milioni di lire a fronte di redditi per l’attività di amministrazione di L. 14 milioni per ciascuno dei due soci-amministratori, circostanza che da sola non consente di superare la presunzione di corrispondenza, nel mondo dell’impresa, tra retribuzione ed impegno di lavoro.

10. Tali considerazioni costituiscono applicazione della giurisprudenza di legittimità da tempo formatasi sul punto (Sez. 5, Sentenze nn. 2492 del 2006, n. 27625 del 2005, 12339 del 2002, 946 del 2000; cfr. anche n. 3173 del 2010); da tale condiviso orientamento i giudici di secondo grado si sono discostati nel caso di specie.

11. Si rileva, infine, che erroneamente i giudici d’appello affermano: “Dall’importo dei L. 50.650.000 non può detrarsi, ai fini che interessano, l’ammontare di L. 29.277.000 per reddito reinvestito di cui all’agevolazione prevista dal D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 3. Detta detrazione opera solo ai fini agevolativi specifici e non fa diminuire l’importo del reddito in sè considerato”.

12. Invero, così come esattamente sostenuto dall’avvocatura erariale, “il reddito societario complessivo va defalcato dalla quota ottenuta a titolo di agevolazione tributaria, perchè tale somma è chiaramente ricevuta a titolo di capitale e non costituisce corrispettivo di attività lavorativa svolta dal singolo”.

13. L’agevolazione prevista dal D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 3 (convertito nella L. 8 agosto 1994, n. 489) esclude dall’imposizione il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti (cfr. in generale Sez. 5, Sentenza n. 1521 del 28/01/2004), il che lascia intendere che si tratta di apporto sostanzialmente funzionale alla vita dalla società per stabilizzare o migliorare il suo posizionamento sul mercato.

14. In conclusione, la decisione impugnata è pertanto affetta dalla violazione della legge sostanziale denunciata e va quindi cassata;

alla pronuncia consegue necessariamente il rinvio della vertenza ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale, affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità resta riservata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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