Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7407 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

e sul ricorso n. 27278/2007 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato PANNONE OTTAVIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4127/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2006 R.G.N. 20/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto con assorbimento

dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la spa Poste Italiane ed esponeva che, quale dipendente della convenuta, era stata licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo in data 26.11.2001. Deduceva la violazione sotto diversi profili della normativa di cui alla L. n. 223 del 1991 e chiedeva pertanto dichiararsi l’illegittimita’ del predetto licenziamento, con ogni consequenziale pronuncia. Si costituiva la spa Poste Italiane e deduceva la correttezza del proprio operato. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda attrice.

2. Proponeva appello la M. e la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda stessa.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– risulta la violazione della ricordata L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 in quanto i dati relativi all’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’, con indicazione del nominativo di ciascuno, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’eta’, del carico di famiglia e delle modalita’ inerenti ai criteri di scelta, sono stati comunicati all’Ufficio Regionale del Lavoro ed alle organizzazioni sindacali circa 45 giorni dopo la comunicazioni ai singoli lavoratori dei licenziamenti;

– la norma prevede invece la contemporaneita’ di tale comunicazione ed il ritardo non risulta giustificato da motivi oggettivi, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione che viene citata; cio’ anche se la contestualita’ della comunicazione di cui trattasi non e’ finalizzata alla conoscenza dei motivi del licenziamento;

– tale violazione comporta l’illegittimita’ del recesso.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso M.C., la quale propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad undici motivi. Poste Italiane ha presentato memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo del ricorso, dopo una articolata premessa inerente alle vicende che hanno condotto al licenziamento collettivo de quo, la ricorrente Poste Italiane spa deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 223 del 1991, art. 4: la comunicazione inviata agli interlocutori istituzionali dopo l’invio delle lettere di licenziamento soddisfa il requisito della contestualita’, da intendersi in senso non rigoroso e compatibile con la complessita’ della procedura. La tempistica adottata non ha compromesso il diritto all’impugnativa del recesso.

5. Il ricorso e’ infondato. La ridetta L. n. 223 del 1991, art. 4 prevede tra l’altro che le imprese che intendano esercitare la facolta’ di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 nonche’ alle rispettive associazioni di categoria, in mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata tra il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita’; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilita’ delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facolta’ di collocare in mobilita’ gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’ con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ con puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. A sensi del successivo comma 12 le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

6. Appare pertanto evidente che il requisito della comunicazione contestuale all’Ufficio Regionale del Lavoro ed alle organizzazioni sindacali e’ previsto a pena di illegittimita’ dei licenziamenti irrogati.

7. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di occuparsi in piu’ occasioni del problema della contestualita’, ed ha stabilito che (Cass. n. 15898.2005) in tema di licenziamenti collettivi, la nozione di contestualita’ delle comunicazioni, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneita’ dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che solo in questo ambito sono ammissibili valutazioni da parte del giudice di merito – per esempio, con particolare riferimento ai problemi concreti di recapito delle comunicazioni. Cass. n. 4970.2006 afferma: In tema di licenziamenti collettivi, la lettera e la “ratio” della previsione normativa contenuta nella L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 conducono a ritenere che la prima comunicazione (al singolo lavoratore) e la seconda (agli Uffici del lavoro ed alle associazioni di categoria) hanno contenuto e finalita’ differenti. In particolare, la prima comunicazione – da redigersi in forma scritta – deve contenere solo la notizia del recesso, senza la necessita’ di alcuna motivazione; la “contestuale” comunicazione all’Ufficio del lavoro, invece, deve includere anche i dati relativi all’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ la puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta.

Conseguentemente, deve escludersi che la “contestualita’” richiesta dalla menzionata a norma sia prevista in funzione della conoscibilita’ della motivazione da parte del lavoratore, dovendosi, altresi’, intendere non come contemporaneita’ bensi’ come “obbligo di immediatezza”, rilevando, oltretutto, in proposito, non tanto il momento della spedizione quanto quello della ricezione (quale causa di formale conoscenza del contenuto) dell’atto. Tale pronuncia si pone in apparente contrasto con la prima limitatamente al problema dell’incidenza del ritardo nella comunicazione sul diritto di impugnativa del licenziamento, ma conferma peraltro il principio della immediatezza.

7. Cass. n. 5578.2004 ritiene che in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e la sua “ratio” – che e’ quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualita’ della comunicazione del recesso all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell’impiego e alle Associazioni di categoria) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non puo’ non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneita’ la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva; il relativo onere probatorio e’ posto a carico del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata all’ufficio regionale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quindici giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo.).

8. Tale filone giurisprudenziale torva la sua radice nella sentenza delle Sezioni Unite n. 302.2000 e permane costante fino alle recenti sentenze tra cui Cass. n. 1722,2009: in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e la sua “ratio” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, e’ quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualita’ della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non puo’ non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneita’ la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo). Conforme la sentenza n. 16776.2009.

9. Poiche’ nella specie il ritardo e’ stato accertato dalla sentenza di merito in giorni 45 e non sono stati rilevati giustificati motivi del ritardo stesso, il ricorso deve essere rigettato.

10. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale vengono riproposte le questioni di legittimita’ della procedura di messa in mobilita’ e licenziamento collettivo sotto vari profili assorbiti dalla sentenza di merito, puo’ essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna Poste Italiane spa a rifondere a M.C. le spese del grado, che liquida in Euro 38,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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