Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7406 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4445-2014 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO RANABOLDO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GA.LU., I.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ENNIO QURINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato CARLO

SEGNALINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANILO CERRATO giusta procura speciale a margine della comparsa

costitutiva;

– resistenti con procura speciale –

avverso la sentenza n. 222/2013 del TRIBUNALE di CASALE MONFERRATO,

depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato ALESSIA CIPRIOTTI per delega;

udito l’Avvocato CARLO SEGANLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.S. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Casale Monferrato i coniugi Ga.Lu. e I.M. chiedendo il risarcimento del danno cagionato all’impianto di apertura del cancello di accesso alla propria, abitazione dal cane di proprietà dei convenuti. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il giudice adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello G.S.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 1 luglio 2013 il Tribunale di Casale Monferrato dichiarò inammissibile l’appello. Osservò il Tribunale che l’atto di appello era stato proposto sulla base dei criteri previgenti in quanto, nonostante quanto previsto dal nuovo art. 342 c.p.c., l’appellante aveva censurato non una o più parti della motivazione della sentenza di primo grado, ma il complesso della stessa sulla base del rilievo della erroneità della valutazione delle prove acquisite e che i motivi non specificavano in quali punti la decisione impugnata fosse errata. Aggiunse che l’appellante non aveva individuato le singole modifiche da apportare in sede di riforma alla ricostruzione in fatto contenuta nella decisione impugnata, ma aveva riproposto pressochè interamente le deduzioni svolte in primo grado.

5. Ha proposto ricorso per cassazione G.S. sulla base di due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che la sentenza di primo grado non ha effettuato alcuna ricostruzione del fatto differente da quella prospettata dall’attore, ma ha più semplicemente ritenuto non provati i fatti indicati a fondamento della domanda, sicchè non vi era alcuna diversa ricostruzione da far valere, non potendo l’impugnazione che vertere su questioni di mera valutazione della prova.

2. Con il secondo motivo si denuncia in subordine violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva il ricorrente che l’atto di appello censurava tutti gli elementi che il Giudice di Pace aveva considerato ai fini della esclusione della prova e riesaminava tutti gli elementi di prova per far rilevare come essi fossero idonei al fine del riconoscimento della responsabilità dei convenuti e che erano state indicate tutte le conseguenze che la prova del fatto avrebbe comportato sull’esito della lite.

3. I motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; 21 maggio 2004, n. 9734). Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664 la quale ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo).

Il ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso nel loro impianto specifico i motivi di appello. In mancanza di tale specificazione non è possibile valutare la fondatezza del ricorso ed accertare il fatto processuale. Aggiungasi che, vertendo la censura su una particolare struttura della motivazione della decisione di primo grado, è mancata anche la specifica illustrazione del contenuto di quest’ultima, quale onere rilevante sempre sul piano dell’autosufficienza del ricorso.

Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al giudizio delle parti intimate (l’avv. Danilo Cerrato, presente mediante sostituto in udienza, è privo di procura speciale per il giudizio di cassazione).

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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