Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7406 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3010/2018 proposto da:

P.A., P.M., P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 153 INT. 1, presso lo studio

dell’avvocato ARMANDO TATAFIORE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA MANNI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (già INA ASSITALIA SPA), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOLUTIONS SC PA, M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2836/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati ARMANDO TATAFIORE e MARIA CRISTINA MANNI;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 23041/2011 – decidendo sulla controversia instaurata da P.M., L. ed A., in proprio e quali eredi della madre, Pe.Ma., e del padre, Pe.Ag., per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale, nel quale era rimasto coinvolto, riportando lesioni mortali, il padre degli attori, che, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Fiat Panda, la strada provinciale denominata di (OMISSIS), era entrato in collisione con l’autoveicolo Fiat Uno, assicurato per la r.c.a. da Assitalia S.p.a., di proprietà di M.R. e condotto da C.P.L., proveniente dalla opposta direzione – il Tribunale di Roma dichiarò che il sinistro stradale si era verificato per colpa concorrente di C.P. (al 70%) e Pe.Ag. (al 30%) e condannò in solido M.R., C.P.L. ed Ina Assitalia S.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 620.388,00 oltre interessi.

Con sentenza 2836/2017 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame principale di Ina Assitalia (al quale aveva aderito C.P.) e di quello incidentale degli eredi P., ha indicato nella misura risipettivamente del 60% e del 40% il contributo causale nella verificazione dell’incidente a carico di Pe.Ag. e di C.P., rideterminando anche il quantum debeatur. In particolare quella Corte ha ritenuto più grave (e da valutare appunto nel 60% del contributo causale nella verificazione dell’evento) il comportamento di Pe.Ag., che incontestatamente aveva invaso l’opposta corsia di marcia e non rispettato l’obbligo di dare la precedenza (e quindi aveva originato una situazione di estremo pericolo), e meno grave (da valutare nel 40% del predetto contributo) quello di C.P. (che viaggiava ad una velocità non consona alla situazione ambientale), che rilevava solo in termini di aggravamento delle conseguenze.

Avverso detta sentenza P.M., L. ed A., in proprio e nella qualità di eredi di Pe.Ag. e Pe.Ma., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

Generali Italia S.p.a. (in precedenza Ina Assitalia S.p.a.) ha resistito con controricorso, pure illustrato da memorie.

C.P. e M.R. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con O.I. della Sezione Sesta-3 di questa Corte, n. 20808/19, depositata il 1 agosto 2019, è stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione.

Nell’imminenza dell’odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1223 c.c., avuto riguardo agli artt. 2056 e 2043 c.c., si dolgono che la Corte territoriale, al fine della determinazione del grado di efficienza causale dei comportamenti dei conducenti, abbia applicato “il criterio della priorità della condotta nell’originare il sinistro”, essendo a tal fine, invece, a loro avviso, necessario valutare la gravità delle rispettive condotte e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2055 c.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., in relazione agii artt. 1223 e 2043 c.c., nonchè artt. 40 e 41 c.p., si dolgono che la Corte territoriale abbia applicato “il criterio della priorità della condotta nell’originare il sinistro” ai fini della determinazione del grado di efficienza causale dei comportamenti dei conducenti anche sotto il profilo della prevedibilità dell’evento da parte del C..

Secondo i ricorrenti, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la maggiore efficienza causale del comportamento del C., che aveva tenuto una velocità eccessiva che sarebbe stata, appunto, la causa efficiente nella produzione del sinistro, valutando se, invece, con una velocità adeguata e nei rispetto dei limiti di velocità, vi fosse lo spazio di frenata secondo le condizioni ambientali.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che dalle risultanze istruttorie fosse emerso che il C., viaggiando ad una velocità elevatissima, non avrebbe potuto impedire l’evento, e deducono di aver contestato negli scritti difensivi tale circostanza, che, peraltro, sarebbe una mera ipotesi.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono tutti inammissibili, risolvendosi in una censura sulla valutazione in fatto operata dalla Corte di merito in ordine alla graduazione delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti.

La Corte territoriale, invero, sulla base dell’accertata dinamica del sinistro, ha valutato le responsabilità dei due conducenti e le rispettive colpe, ritenendo, nell’esercizio del suo potere discrezionale (proprio del giudice del merito), preponderante quella del P., per non avere rispettato il segnale di precedenza e per aver invaso l’opposta corsia di marcia (e, quindi, per aver originato una situazione di estremo pericolo, nel che si risolve il criterio della priorità della condotta), rispetto a quella del C., per avere tenuto una velocità non consona alla situazione ambientale, rilevante solo in termini di aggravamento delle conseguenze, ponendo in rilievo che dalle evidenze istruttorie era emersa “l’ipotesi” che il C. non avrebbe comunque potuto evitare l’evento e che doveva non di meno considerarsi che i danni riportati dai veicoli e gli esiti della collisione facevano desumere che una velocità adeguata avrebbe comportato conseguenze meno gravose.

Non sussiste, in ogni modo, la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Ed invero, come precisato anche recentemente da questa Corte (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiasi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza – sostanzialmente proposta nella specie – volta a censurare la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092), ovvero a lamentare che il giudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. anche Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769). E nella specie, infatti, la Corte territoriale, nel valutare gli elementi acquisiti al processo, ha ritenuto che dalle evidenze istruttorie fosse emerso “che il conducente della Fiat Uno, pur viaggiando ad una velocità non consona alla situazione ambientale, non avrebbe potuto evitare l’evento” e ha motivatamente ritenuto che la condotta del C. “rileva(va) solo in termini di aggravamento delle conseguenze”. Trattasi di valutazione e non di fatto, sicchè al riguardo non rileva la contestazione degli attuali ricorrenti nè è configurabile il lamentato vizio di percezione.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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