Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7406 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 17/03/2020), n.7406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3699/2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresenta

e difesa dall’avvocato Carlotta Barbetti, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., in qualità di curatore speciale della minore

E.K.Z.I., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Maria Silvia Zampetti, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

E.K.L.; Procuratore generale della Corte di appello di

Firenze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2818/2017 della Corte di appello di Firenze,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, con sentenza in data 14 dicembre 2017, ha respinto l’appello proposto da B.E. nei confronti del curatore speciale della figlia E.K.Z., del padre E.K.L. e del Pubblico Ministero contro la sentenza con cui il locale tribunale per i minorenni aveva: dichiarato lo stato di adottabilità della minore; disposto la sospensione della responsabilità dei genitori e dei loro incontri con la figlia; disposto il collocamento della minore presso il Servizio sociale – Società della salute – Zona fiorentina nord ovest ed il suo inserimento all’interno di un nucleo familiare; aveva nominato quale tutore provvisorio la struttura collocataria.

Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento B.E. con un solo motivo cui resiste con controricorso il curatore speciale della minore.

Il padre non ha spiegato difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 18834 del 2019 questa Corte di cassazione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del tutore provvisorio della minore.

La ricorrente ha depositato memoria tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel mancato adempimento sollecitato da questa Corte di legittimità con l’ordinanza interlocutoria n. 18834 del 2019, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del tutore del minore, litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità L. n. 183 del 1984, ex art. 15, u.c. e art. 17, deve trovare applicazione il principio, piano nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, per il quale: “In materia di ricorso per cassazione, conseguenza della inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio ad un litisconsorte necessario è l’inammissibilità dell’impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate” (Cass. 20/07/2004 n. 13434; Cass. 14/01/2000 n. 362; sugli effetti, vd. ancora: Cass. 05/05/2010 n. 10863).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese processuali di questa fase del giudizio restano compensate tra le parti nella natura della controversia.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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