Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7405 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27096/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25194/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di questa Corte dep. il 15/10/2010,che aveva dichiarato inammissibile, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania dep. il 12/06/005.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di P.A. quale legale rappresentante del Centro Elettronica Sud s.a.s. avverso l’avviso di rettifica IVA per l’anno 1997.

Si duole la ricorrente d errore di fatto in ordine al deposito della ricevuta predetta che in realtà risultava depositata il 28/08/2008.

La contribuente non resiste.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ogni questione in ordine alla ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto nei confronti delle ordinanze pronunciate a seguito di procedimento camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1, appare risolta alla luce del recente arresto della Corte costituzionale del 9 luglio 2009, n. 207, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 16, nella parte in cui non prevede l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, V. anche Cass. n. 2009/28019. Nel merito della revocazione, secondo una giurisprudenza consolidata, “l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità’ risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico” (Cass., sez. 3^, 23 febbraio 2006, n. 4015, m. 587646, Cass., sez. 2^, 30 novembre 2005, n. 26074, m. 585404).

Le superiori circostanze ricorrono nel caso ora in esame in cui nell’ordinanza impugnata leggesi che non risultava depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso medesimo, laddove nell’attestazione della Cancelleria si legge che tale documento risultava depositato il 28/08/2006.

Risultano in effetti due cartoline di ritorno della notifica, spedita a mezzo posta il 28/06/2006 al legale rappresentante della società sia presso il domiciliatario sia presso la sede sociale, ricevute in data 5/07/2006.

Accolta la revocazione, occorre ora esaminare i motivi di censura dell’Agenzia alla sentenza impugnata.

Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento e omessa motivazione, fondandosi la decisione della CTR su una apodittica affermazione dell’esistenza di errori algebrici nel PV della G. di F., non consentendo di individuare la ratio decidendi, omettendo di pronunciare o motivando insufficientemente sull’appello.

Il motivo è fondato.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998) che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

Di poi ha ritenuto (tra le altre, Cass. n. 2268/2006, n. 1539/2003, n. 6233/2003, n. 11677/2002) che è “legittima la motivazione per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello,facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

L’avere la CTR fondato il ricorso su assunti “errori algebrici”, non meglio specificati, tra l’altro riferiti al PVC senza alcun riferimento alla sentenza, costituisce ipotesi di motivazione non tanto insufficiente ma addirittura apparente.

Col secondo motivo, l’Agenzia deduce vizio di ultrapetizione e vizio motivazionale in quanto il contribuente, totalmente vittorioso in primo grado, non aveva riproposto le questioni degli errori in questione in secondo grado, onde la CTR non poteva pronunziare sulla questione senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR della Campania perchè riesamini la controversia, motivi adeguatamente e provveda sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza impugnata, accoglie il primo motivo di ricorso per cassazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza della CTR della Campania e rinvia ad altra Sezione della medesima CTR che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA