Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7405 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – rel. Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FIORILLO LUIGI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1781/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/12/2005 r.g.n 10/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2004, P.S. a norma dell’art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio dopo che questa Corte di cassazione con sentenza dell’8 gennaio 2003 n. 95 aveva cassato la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva confermato la decisione del primo giudice di condanna delle Poste ad inquadrare la suddetta P. nella ex categoria (OMISSIS) a decorrere dal 26 febbraio 1995 ed a corrisponderle le differenze retributive conseguenti.

Ricostituitosi il contraddittorio con la s.p.a. Poste Italiane, che concludeva per il rigetto della domanda della P., la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 31 dicembre 2005 rigettava l’appello avverso la sentenza del Pretore di Bologna del 31 dicembre 1997 e condannava la societa’ anche al pagamento delle spese dei giudizi d’appello e di quello di cassazione. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale – dopo avere premesso nello svolgimento del fatto della sua decisione che nella pronunzia della Cassazione si era demandato al giudice di rinvio di esaminare piu’ approfonditamente la volonta’ delle parti collettive “al fine di verificare se all’interno dell’area operativa le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale” – interpretando il contratto collettivo di categoria applicabile alla fattispecie in esame ed in particolare alcune clausole dello stesso (artt. 40, 41, 43, 47) riteneva che la ed. area operativa raggruppava professionalita’ diverse fra loro distinte in ragione del contenute dell’incarico e non gia’ ricollegate ad elementi di “premialita’” e che all’interno dell’area operativa si fissavano livelli retributivi differenti, realizzandosi una operazione di convergenza definitoria verso una declaratoria unica ed onnicomprensiva. Il che finiva per tradursi nella aperta elusione del disposto dell’art. 2103 c.c., autorizzando l’utilizzazione in professionalita’ diverse per contenuto, senza che da cio’ derivasse alcuna conseguenza sul piano retributivo e su quello dello sviluppo della carriera. Ne conseguiva che la sentenza pretorile non meritava alcuna delle censure mosse con il gravame avendo essa riconosciuto alla P. – dopo tre mesi di continuativo esercizio di mansioni superiori nel regime privatistico ai sensi dell’art. 2103 c.c. – il diritto alla qualifica raggiunta (gia’ (OMISSIS) categoria poi denominata posizione economica differenziata).

Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Non si e’ costituito nel presente giudizio P.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la societa’ ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 389 e 394 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare la ricorrente assume che la sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva fissato come punto fermo l’esame della volonta’ contrattuale precisando come fosse nel potere e nella facolta’ delle parti l’operazione di accorpamento delle diverse mansioni pacificamente avvenuta mentre il giudice di rinvio aveva formato il suo giudizio solo formalmente sul (parziale) esame delle clausole contrattuali, fondandolo in realta’ sulla inderogabilita’ dell’art. 2103 c.c..

Con il secondo motivo la societa’ addebita alla impugnata sentenza violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., della L. n. 71 del 1994, art. 6, e dell’art. 1362 c.c. e segg. correlati agli artt. 37, 40, 41, 46, 47, 53, 55 del contratto collettivo integrativo del 23 maggio 1995 ed ancora vizio di motivazione. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata si mostrava errata anche in punto di interpretazione dell’art. 2103 c.c., che non poteva trovare applicazione nel regime della vigenza della disciplina pubblicistica.

Il contratto collettivo del 26 novembre 1994 non attribuiva infatti alcuna efficacia alle declaratorie pubblicistiche, aveva il potere originario di dettare nuove regole per la classificazione del personale diverse dalle precedenti e costituiva l’unico parametro della legittimita’ dell’inquadramento del lavoratore. Piu’ specificamente la contrattazione collettiva dettava una disciplina coerente ed esaustiva in ordine all’inquadramento del personale e le sue clausole – riguardanti la determinazione delle diverse “aree”, le diverse qualifiche dei dipendenti ed il raggruppamento nelle suddette aree sulla base di mansioni tra loro interscambiabili – dovevano essere assoggettate ai generali criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg. per l’interpretazione dei contratti.

Il ricorso, articolato come visto in due motivi, va dichiarato inammissibile.

Va in primo luogo evidenziato che con il primo motivo di ricorso e’ stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. sul presupposto che nel caso di specie non era all’esame del giudice di rinvio decidere sulla possibilita’ – dopo l’avvenuto accorpamento in una unica area – di adibire il lavoratore a mansioni inferiori di portalettere rispetto a quelle di dirigente amministrativo – dovendo considerarsi oggetto della sua decisione la diversa questione di stabilire se le mansioni svolte dal lavoratore dovessero essere retribuite sulla base del nuovo contratto e se fosse consentito invocare a tale riguardo la normativa pubblicistica.

Il motivo e’ inammissibile.

Questa Corte non ignora che i giudici di legittimita’ hanno statuito che qualora in sede di legittimita’ si lamenti la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda, la Cassazione (che in tal caso e’ anche giudice del fatto) ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti. Tale principio non trova applicazione pero’ quando viene dedotto il vizio relativo all’interpretazione della domanda che, comportando un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e’ sottratto al controllo di legittimita’ se non sotto il profilo della correttezza della motivazione. Ne consegue che soggiace alla sanzione d’inammissibilita’ il ricorso che censuri l’operazione compiuta dal giudice di merito nell’interpretazione della domanda senza prospettare vizi motivazionali (cfr. in tali sensi: Cass. 20 aprile 2004 n. 7533 cui adde piu’ di recente Cass. 10 marzo 2009 n. 5712).

Orbene la societa’ ricorrente ha lamentato con il primo motivo che il convincimento del giudice di rinvio doveva essere giustificato secondo lo schema esplicitamente enunciato della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, evitandosi di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici e con la necessita’ di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.

La s.p.a. Poste Italiane pero’ nel ricorso – non rispettando il principio della autosufficienza – ha indicato in modo incompleto i fatti che nel loro svolgersi risultano rilevanti ai fini della decisione ed in particolare non ha fornito tutti gli elementi capaci di attestare che nella fattispecie in esame si fosse verificato – cosi’ come denunziato – il vizio di extra o ultra petitum, ne’ ha in alcun modo esposto gli elementi che consentano a questa Corte – sulla base del solo contenuto del ricorso – di verificare il mancato rispetto da parte del giudice di rinvio dei principi cui doveva attenersi nonche’ di dimostrare l’illogicita’ dell’iter motivazionale della impugnata sentenza. E ancora per analoghi motivi risulta inammissibile anche il secondo motivo con il quale, come detto, si denunzia violazione dell’art. 2103 c.c. nonche’ l’errata interpretazione della contrattazione sindacale non risultando possibile – sempre sulla base del contenuto del ricorso – comprendere se il thema decidendum fosse sin dall’inizio della controversia limitato ad individuare una violazione della suddetta norma civilistica sul versante delle nuove mansioni affidate che – pure rientrando nell’ambito di una stessa area – finivano pero’ per incidere in termini negativi ed irreversibili sulla professionalita’ in precedenza acquisita, o se invece tutta la problematica fosse limitata al versante esclusivamente retributivo, e cioe’ del generale trattamento economico.

Ed ancora per quanto attiene alla denunziata interpretazione della contrattazione collettiva da parte della Corte d’appello di Firenze va rilevato che nel ricorso della societa’ – oltre alla mancata indicazione in modo esauriente e specifico delle mansioni svolte dalla P. prima e dopo il nuovo inquadramento del personale dipendente delle Poste – non sono stati riportati neanche elementi sufficienti che consentano di verificare: se tutte le numerose clausole contrattuali e gli altri documenti, cui fa riferimento la societa’ (clausole e documenti di cui tra l’altro non viene riportato in ricorso – nell’assenza del deposito della contrattazione di categoria – l’integrale contenuto) e di cui si denunzia la errata interpretazione, siano state in precedenza oggetto o meno di contraddittorio tra le parti; ed ancora, piu’ in generale, se vi sia stato o meno un mancato rispetto da parte della decisione impugnata – anche sul versante dell’ermeneutica contrattuale – dei principi enunciati dal giudice di legittimita’.

Per concludere il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione puo’ essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione non essendosi costituita P.S..

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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