Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7405 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 09/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12495/2018 proposto da:

FD S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e

F.N., elettivamente domiciliati in Roma, alla via A. Emo n. 106,

presso lo studio dell’avvocato Castaldo Ciro, rappresentata e difesa

dall’avvocato Napolitano Angelo;

– ricorrenti –

contro

Suez WTS Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Beethoven, n.

52, presso lo studio dell’avvocato Imbrioscia Rita, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ciavarella Vittorio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 04229/2017 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del

09/11/2020 del Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) La sentenza della Corte di Appello di Milano n. 0427 dl 06/10/2017 attiene a una complessa vicenda contrattuale, nella quale la FD s.r.l., ricorrente (salvo quanto si va a precisare in seguito) in questa sede, aveva garantito con pegno una fideiussione in favore della (OMISSIS) S.r.l. ed escussa dalla GE Waters & Process Technologies Italy S.r.l. (ora Suez WTS Italy S.r.l.) a seguito degli inadempimenti contrattuali della (OMISSIS) S.r.l. (successivamente dichiarata fallita).

I.1) In primo grado (OMISSIS) S.r.l. e FD S.r.l. avevano agito in giudizio, con separate domande, proposte in un unico processo, davanti al Tribunale di Milano, per ottenere ristoro dei danni asseritamente subiti da parte della GE Waters S.r.l..

1.2) La (OMISSIS) S.r.l. aveva, in corso di causa, ceduto i propri crediti, nei confronti di GE Waters S.r.l., alla FD S.r.l., rimanendo la cedente comunque in causa, e le due società attrici avevano ottenuto, dal Tribunale adito, la condanna della GE Waters S.r.l. al pagamento di somme a titolo risarcitorio, sebbene per importi molto inferiori a quelli richiesti.

1.3) (OMISSIS) S.r.l. e FD S.r.l. appellarono la sentenza del Tribunale con unico atto e all’udienza di precisazione delle conclusioni il difensore della GE Waters S.r.l. dichiarava l’intervenuto fallimento di (OMISSIS) S.r.l..

1.4) Il processo venne stato riassunto, con un unico atto, intestato a (OMISSIS) S.r.l. a Fd S.r.l. e a F.N., ex socio unico della prima e suo liquidatore, ma GE Waters S.r.l. eccepì l’estinzione per tardività e comunque irritualità dell’atto, in quanto la volontà di riassunzione veniva manifestata da F.N., ex socio (unico) di (OMISSIS) S.r.l., liquidatore della stessa e dichiaratosi interventore.

1.5) La Corte di appello di Milano ha, con la sentenza in questa sede gravata, dichiarato estinto il processo a spese compensate.

1.6) Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono F.N. e FD S.r.l., con atto affidato a undici motivi di ricorso.

1.7) Resiste con controricorso Suez WTS Italy S.r.l..

1.8) Non sono state depositate memorie per l’adunanza camerale.

1.9) Il P.G. ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto accogliersi il primo, il secondo e il settimo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) Il Collegio rileva, d’ufficio, in via preliminare ed assorbente, che a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso, emerge dall’esame dell’atto l’insussistenza di una valida procura alla lite in questa sede di legittimità, che, per espressa previsione di legge (art. 365 c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 3) deve essere speciale.

II.1) La procura in atti, spillata all’ultima pagina del ricorso e sottoscritta da F.N. e da D.G.P., legale rappresentante della FD S.r.l. e dal loro difensore Angelo Napolitano, è del tutto generica, ossia non riferita specificamente all’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 04229 del 06/10/2017 e, inoltre, è del tutto priva di data, cosicchè non può nemmeno ritenersi che sia stata effettivamente rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ossia dopo il 6 ottobre 2017.

La detta procura, inoltre, contiene espressioni di carattere del tutto generale, quali il riferimento all’assistenza dell’avvocato per la lite “…in ogni sua fase e grado sia stragiudiziale che giudiziale, di merito, di appello, di esecuzione, opposizione, riassunzione…” che non possono ritenersi riferite al giudizio di legittimità mentre sono indice del conferimento della procura per il giudizio di merito.

In tema, quale espressione di un orientamento oramai costante si veda la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13558 del 30/07/2012 Rv. 623518-01) secondo la quale: “Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio” (in senso analogo e più di recente: Cass. n. 21335 del 06/10/2020, non massimata, a quanto consta).

11.2) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in mancanza di procura speciale per il giudizio di cassazione.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di valida procura speciale preclude l’esame del ricorso.

III) Le spese di lite, di questa fase di legittimità, seguono il criterio della soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del difensore che ha agito in carenza di valida procura speciale alla lite in questa sede di legittimità.

IV) La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, deve essere riferita al difensore, che, come rilevato, ha agito in giudizio in questa fase di legittimità privo di una valida procura (Cass. n. 32008 del 09/12/2019 Rv. 656494-01; nonchè la già richiamata n. 21335 del 2020): “In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di procura speciale; condanna l’avvocato Angelo Napolitano al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 6.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore suddetto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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