Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7404 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15050/2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A GRAMSCI 20,

presso lo studio dell’avvocato MANLIO LENTINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO DI STEFANO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., P.G., M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 20, presso lo studio

dell’avvocato MANLIO LENTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CALOGERO DI STEFANO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.S.I.;

– intimata –

nonchè da:

B.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA

15, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA SERNICOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MILITELLO, GIACOMO

D’ASARO giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.A., M.V., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 742/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato CALOGERO DI STEFANO;

udito l’Avvocato GIACOMO D’ASARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del principale,

rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S.I. si rivolse al Tribunale di Palermo, Sez. dist. di Carini, esponendo che l’ex marito, M.A. – al quale i genitori, M.V. e P.G., avevano donato pro quota (38,5%) un terreno sito in (OMISSIS) con atto del (OMISSIS) – aveva a sua volta ritrasferito l’immobile agli stessi genitori con donazione del (OMISSIS), all’asserito scopo di rendersi impossidente, a fronte degli obblighi di mantenimento derivanti dall’intervenuta separazione. In particolare, la B. assumeva che, con scrittura privata del (OMISSIS) (coeva alla prima donazione), gli ex suoceri avevano donato anche a lei il terreno in questione (che quindi le apparteneva pro quota), che la costruzione sullo stesso realizzata rientrava nella comunione legale, e che comunque ella aveva partecipato finanziariamente alle spese di costruzione dell’edificio, con esborsi pari ad almeno Lire 50.000.000. Chiedeva quindi in via principale, dichiararsi la nullità dell’atto pubblico del (OMISSIS), per pretesa violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, nonchè dichiararsi il suo diritto di comproprietà dell’immobile per la metà indivisa, con conseguente divisione e condanna di M.A. e V. e di P.G. al rilascio della porzione di immobile spettantele, o in subordine la loro condanna al pagamento di somma corrispondente alla metà del costo di costruzione. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di nullità per difetto d’interesse, e rigettò tutte le restanti. La Corte d’appello di Palermo, invece, con sentenza del 29.4.2013, accolse parzialmente il gravame, condannando M.A. a corrispondere a B.S.I. la somma di Euro 25.497,15, oltre interessi, e compensando le spese di lite.

M.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’intimata resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. A seguito di tale ultima impugnazione, resistono con controricorso anche M.V. e P.G.. La B. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.1 – Con il primo motivo, deducendo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, M.A. censura la sentenza impugnata perchè l’appello proposto dalla B. sarebbe stato accolto nonostante il difetto della necessaria specificità. Si afferma, infatti, che con il motivo poi accolto si era lamentato l’omesso esame della domanda condannatoria da parte del primo giudice, ma non si specificava il quantum debeatur, nè si argomentava sulle ragioni di fatto fondanti il credito, asseritamente derivante dal pagamento della metà del costo dei materiali e della manodopera impiegata per la costruzione dell’immobile.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione art. 112, in relazione all’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per illogicità e contraddittorietà della motivazione”, si censura la decisione per non aver ritenuto abbandonata la suddetta domanda in primo grado, come invece affermato dal Tribunale. La B., in sede di precisazione delle conclusioni, aveva infatti concluso riportandosi alle domande dell’atto di citazione, ma non aveva analiticamente riproposto la domanda in questione in seno alla comparsa conclusionale.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, si sostiene l’erroneità della decisione impugnata, in quanto il Tribunale aveva rilevato non solo la rinuncia alla domanda in questione, ma l’aveva anche rigettata nel merito, perchè rimasta sfornita di prova. Poichè la B. non aveva impugnato questa autonoma ratio decidendi, secondo il M. s’era formato il giudicato sul punto, e quindi la Corte d’appello non avrebbe potuto accogliere il gravame sul motivo prima citato.

1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2725 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., dell’art. 2729 c.c., comma 2, in relazione all’art. 2725 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per illogicità e contraddittorietà della motivazione”, si contesta anzitutto il malgoverno delle risultanze processuali da parte della Corte d’appello. Nessuno dei testi escussi in primo grado avrebbe saputo indicare con esattezza la provenienza delle somme occorse per la costruzione, mentre gli operai che la eseguirono avevano sempre riferito che a pagarle era stato il padre dell’odierno ricorrente, M.V.. Rileva il ricorrente che il solo teste favorevole alla tesi della ex moglie era stato il padre, B.T., che aveva riferito di averle donato Lire 50.000.000 da impiegare nella costruzione. Si censura al riguardo la decisione impugnata per violazione degli artt. 2721 e 2725 c.c., circa i limiti della prova per testi, trattandosi di contratto (donazione) e non versandosi nell’ipotesi della donazione di modico valore. In ogni caso, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova della dazione delle somme e quindi non può configurarsi alcun indebito; in proposito, la Corte d’appello – nel riferirsi al valore del fabbricato determinato dal C.T.U. – ha fatto ricorso ad una serie di presunzioni, muovendo dal fatto che la B. non aveva richiesto la restituzione delle somme sic et simpliciter, ma il pagamento del 50% del costo di costruzione. Così facendo, però, la Corte siciliana aveva sostanzialmente travisato la domanda, perchè, secondo il ricorrente, la sua formulazione era stata così effettuata sul presupposto che la B. aveva chiesto in via principale di essere dichiarata comproprietaria al 50%. Vi sarebbe quindi un salto logico tra l’affermazione della Corte d’appello, che ha respinto la domanda principale (ossia, la declaratoria della comproprietà al 50% in favore della B.) e quella secondo cui la stessa B. partecipò alla costruzione dell’immobile nella misura del 50%.

1.5 – Con il quinto motivo (che in realtà non costituisce vero e proprio motivo di ricorso), deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360c.p.c., n. 3)”, si contesta infine il regolamento delle spese processuali effettuato dal giudice d’appello, che avrebbe dovuto condannare la B. alla loro rifusione in favore del M..

RICORSO INCIDENTALE.

2.1 – Con unico motivo, B.S.I. impugna incidentalmente la sentenza d’appello per aver questa escluso il suo interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di donazione del (OMISSIS), con cui l’ex marito donò il terreno in questione ai propri genitori, per violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40. La Corte, al riguardo, non ha ravvisato alcun nesso tra la donazione in questione e l’inosservanza degli obblighi assistenziali da parte del M., tanto più che la B. avrebbe potuto pur sempre agire esecutivamente sui crediti lavorativi dell’ex marito.

3.1 – Deve affrontarsi per primo il ricorso incidentale della B., perchè avente carattere assorbente rispetto a quello principale.

Esso è inammissibile per difetto di specificità della censura. Infatti, con l’impugnazione in esame non vengono sostanzialmente mosse critiche alla decisione d’appello nè alle ragioni su cui si fonda (specialmente, sulla riscontrata mancanza del nesso di causalità tra la donazione e l’inosservanza degli obblighi di assistenza – v. supra, par. 2.1), ma ci si limita a riaffermare – contrapponendo alla decisione censurata gli argomenti già disattesi dalla Corte palermitana e quindi inammissibilmente – la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla B., derivante in tesi dalla esigenza di privare di ogni effetto la contestata donazione, così consentendo all’odierna ricorrente incidentale di aggredire esecutivamente il cespite in questione a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Peraltro, deve rilevarsi che le finalità perseguite dalla B. mediante il ricorso all’azione di nullità sono specificamente tutelate dal tempestivo esercizio dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., evidentemente dalla stessa B. non proposta.

4.1 – Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Infatti, dalla mera lettura del ricorso non è dato apprezzare in concreto – difettando la trascrizione del motivo d’appello della B., limitata al petitum – se esso fosse o meno sufficientemente specifico e quindi valutarne la rispondenza al canone di cui all’art. 342 c.p.c., così rendendo necessario, da parte di questa Corte, l’accesso diretto agli atti di causa per effettuare tale verifica. Ciò è certamente possibile laddove – come nella specie, nonostante l’improprio richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), operato dal M. – venga dedotto un error in procedendo, ma presuppone, pur sempre, che il motivo risponda ai requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c., il che è nella specie da escludersi proprio a causa della mancata trascrizione del motivo d’appello che si assume generico (sostanzialmente in termini, Cass. n. 12664/2012).

5.1 – Il secondo motivo è infondato.

E’ pacifico in giurisprudenza l’orientamento secondo cui “Nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa – per la sua funzione meramente illustrativa – alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte” (Cass. n. 409/2006; più recentemente, Cass. n. 22360/2013).

Pertanto, poichè dalla sentenza impugnata (p. 8) risulta che la B., nel precisare le conclusioni in primo grado, si riportò integralmente a quelle rassegnate nell’atto introduttivo, è di tutta evidenza che alcuna rinuncia possa cogliersi nella mancata indicazione analitica della domanda in questione nell’ambito della comparsa conclusionale, proprio perchè questa ha mera funzione illustrativa. La censura mossa dal M. sul punto, quindi, è infondata.

6.1 – Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente afferma che il Tribunale, oltre a ritenere rinunziata la domanda in questione, l’aveva comunque ritenuta priva di supporto probatorio ed aveva, quindi, deciso nel merito, rigettandola. Poichè la B. non avrebbe formulato alcun rilievo nell’atto d’appello, si sarebbe formato sul punto il giudicato, con la conseguenza che la Corte palermitana non avrebbe potuto pronunciare al riguardo. Tuttavia – a parte la considerazione che la formulazione del motivo in esame è intrinsecamente contraddittoria, laddove si rileva (p. 16 del ricorso) che la Corte “avrebbe dovuto dichiarare inammissibile o rigettare l’appello anche sul punto…”, ciò presupponendo che il gravame fosse stato effettivamente proposto dalla B. – non può che ribadirsi l’inammissibilità per le stesse ragioni già esplicitate nel par. 4.1 (cui si rinvia per brevità), non avendo il ricorrente trascritto il motivo d’appello della stessa B..

7.1 – Infine, anche il quarto motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto che la domanda con cui la B. aveva chiesto la condanna dell’ex marito alla corresponsione della metà del costo di costruzione dei fabbricati insistenti sul terreno configurasse un’ipotesi di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., ed ha ritenuto provato un impiego di Lire 50.000.000 da parte della stessa B., che l’aveva ricevuta dal padre, Tommaso B.; questi ha deposto in tal senso nel corso dell’istruttoria. Il giudice d’appello ha quindi ritenuto che i riscontrati versamenti apparivano “privi di qualsiasi causa giustificativa fin dall’origine…” (v. sentenza impugnata, p. 10). Poichè tuttavia l’originaria attrice non aveva chiesto tout court la restituzione della somma, ma appunto aveva rapportato la propria pretesa pecuniaria alla metà del costo di costruzione, la Corte palermitana è risalita, mediante C.T.U., al valore del fabbricato alla data della prima donazione ((OMISSIS)), presumendo che detto valore non potesse che coincidere con il costo stesso e che la B. vi avesse partecipato in misura pari al 50% con l’ex marito, ossia con un esborso di Euro 25.497,15, “importo quasi corrispondente alle donazioni ricevute dal padre (Lire 50 milioni)…” (v. sentenza impugnata, p. 11). Ed ha conseguentemente statuito.

Ora, ritiene la Corte sia abbastanza evidente che la domanda proposta dalla B. esuli dallo schema dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., che presuppone – ove concerna una somma di denaro – un pagamento in numerarlo e l’assenza di giustificazione causale, con conseguente ripetibilità della somma stessa: il petitum immediato dell’azione in discorso, quindi, non può che individuarsi proprio nell’esborso effettuato dal solvens, ed è un debito di valuta, non potendosi certamente far ricorso a criteri valoriali per determinare la somma che l’accipiens è tenuto a restituire, come invece ha fatto il giudice d’appello.

Tuttavia, il ricorrente principale non ha minimamente censurato l’erronea qualificazione della domanda effettuata dalla Corte siciliana, ma si è mosso in una cornice, per così dire, tutta interna a tale qualificazione.

Anzitutto, oltre a denunciare l’illogicità della motivazione (vizio oramai non più denunciabile, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha contestato la valenza probatoria della deposizione del teste B.T., ed ha comunque negato la sussistenza, nella specie, della prova del pagamento. Così facendo, tuttavia, il M. non ha colto il reale errore in cui è incorso il giudice d’appello, ossia l’aver qualificato la domanda della B. ai sensi dell’art. 2033 c.c., anzichè, come avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 2041 c.c., perseguendo ella chiaramente un interesse di natura indennitaria ed essendo evidente che – all’esito della separazione tra i coniugi – a risultare privo di giustificazione non poteva essere il pagamento di Lore 50.000.000, bensì il definitivo arricchimento del M., a fronte del depauperamento della stessa originaria attrice.

8.1 – In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Dalla reciproca soccombenza discende l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra M.A. e B.S.I., mentre quelle tra quest’ultima e M.V. e P.G.vanno del pari compensate per le medesime ragioni già esplicitate in proposito dal giudice d’appello (v. sentenza, p. 11), neanche contestate, circa il comportamento processuale tenuto dai coniugi M. – P..

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dott. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA