Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7404 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13173/2016 proposto da:

B.A., P.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA CASANOVA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPINA ADDEO;

– ricorrenti –

contro

GEMMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 23, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO OLIVA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1782/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.A. e P.U., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore P.G., e la prima anche in proprio, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo Gemma s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno in relazione all’infestazione emersa in modo diffuso nelle travi del soffitto di immobile oggetto di compravendita fra le parti. Il Tribunale adito accolse la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 12.980,00 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello la società convenuta. Con sentenza di data 16 marzo 2016 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, rigettando l’originaria domanda.

Osservò la corte territoriale che, dovendosi avere riguardo anche per l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 1494 c.c., al termine di otto giorni previsto dall’art. 1495, la denuncia era stata inviata alla società appellante in data (OMISSIS), sette giorni dopo la ricezione della relazione tecnica ricevuta da società specializzata nel settore delle disinfestazioni, e che rispetto a quanto eccepito da Gemma s.r.l., e cioè che la denuncia era stata ricevuta in data successiva all'(OMISSIS), non era stato provato il contrario dalla parte appellata. Aggiunse che gli appellati erano incorsi nella decadenza di cui all’art. 1495, non avendo dimostrato che la denuncia era stata ricevuta nel termine di otto giorni dall’accertamento del vizio (corrispondente all’acquisizione della relazione tecnica), nè che la denuncia era stata effettuata per telefono o altro mezzo equipollente.

Hanno proposto ricorso per cassazione B.A. e P.G. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Disposto il rinvio dell’adunanza per la comunicazione alla parte controricorrente, l’avviso è stato eseguito ai sensi dell’art. 143 c.p.c. mediante PEC.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la denuncia è stata consegnata all’ufficio postale il giorno (OMISSIS) e dunque entro il termine di decadenza di otto giorni e che l’effetto impeditivo della decadenza va collegato all’invio della denuncia e non alla ricezione della stessa da parte del destinatario sulla base del principio di scissione degli effetti della notifica degli atti giudiziari affermato da Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477 ed avente valenza di principio generale dell’ordinamento. Aggiunge che in ordine al vizio per il quale è stato promosso il giudizio il giudice di primo grado ha affermato, senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte della Gemma, che la CTU ha evidenziato non solo l’esistenza ma anche la gravità del problema “costituente indubbiamente un vizio occulto, soprattutto ove si consideri che l’immobile è stato venduto come già ristrutturato con conseguente presunzione di piena funzionalità” e che ai sensi dell’art. 1495, comma 2, la denunzia non è necessaria se il venditore ha occultato il vizio.

Il motivo è infondato. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso. Ha eccepito la controricorrente che, a fronte della notifica della sentenza impugnata in data 16 marzo 2016, dopo un primo tentativo di notifica in data 16 maggio 2016 effettuata invano per il trasferimento del procuratore domiciliatario, il ricorso era stato tardivamente notificato in data 24 maggio 2016. La circostanza della notifica della sentenza è stata documentata, non è stata invece documentata l’imputabilità al ricorrente della mancata notifica in data 16 maggio 2016. La controricorrente ha eccepito che vi era stata comunicazione da parte del difensore domiciliatario al proprio ordine di appartenenza del cambio di indirizzo dello studio professionale, ma non vi è prova della documentazione, essendo stato prodotto un documento, peraltro incompleto circa la data, privo di requisiti di autenticità quanto alla provenienza. Risulta che un primo tentativo di notifica è stato effettuato in data 16 maggio 2016 e dunque tempestivamente e che il procedimento notificatorio è stato ripreso in data 23 maggio 2016, tempestivamente alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia di ripresa del procedimento notificatorio (da ultimo Cass. 25 gennaio 2019, n. 2195; 9 agosto 2018, n. 20700).

La censura si articola in due submotivi, il primo relativo alla tempestività della denunzia, il secondo concernente la superfluità della denunzia trattandosi di vizio occulto.

Il primo submotivo è infondato. La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali e si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè per gli atti sostanziali resta la regola dell’art. 1334 c.c., in base alla quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario (Cass. Sez. U. 9 dicembre 2015, n. 24822). La denunzia di cui all’art. 1495 è atto sostanziale che non richiede per l’esercizio del relativo diritto la forma dell’atto processuale, sicchè ricade nella regola di cui all’art. 1334.

Il secondo submotivo è inammissibile. La censura è basata sulla deduzione di una qualificazione compiuta dalla sentenza di primo grado, sentenza che, in base all’accoglimento dell’appello, è stata sostituita dalla sentenza di secondo grado, con il venir meno anche della relativa qualificazione. Nè può sostenersi l’eventuale passaggio in cosa giudicata della qualificazione operata in primo grado in quanto l’occultamento del vizio, essendo circostanza incompatibile con l’onere della denuncia, non costituisce ratio decidendi indipendente da quella della tardività della denuncia alla base della sentenza d’appello, sicchè il giudice di appello, riconoscendo che la denuncia non era stata tempestiva, ha evidentemente assunto l’inesistenza dell’attività di occultamento, sostituendo con la propria decisione quella di primo grado.

In ogni caso la censura sarebbe infondata. Il giudice di primo grado avrebbe accertato, secondo quanto esposto in ricorso, l’esistenza di un vizio occulto, ma non di un’attività di occultamento da parte del venditore, che è il presupposto di fatto contemplato dall’art. 1495 c.c., comma 2. Peraltro l’attività di occultamento deve essere particolarmente qualificata. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l’occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa (Cass. 15 marzo 2004, n. 5251; 10 settembre 1974, n. 2471).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello non ha tenuto in considerazione nè la trascrizione della conversazione telefonica nell’agosto 2006 fra il P. e M.G., il quale aveva svolto per conto della società le trattative per la vendita, nè il nastro contenente la detta conversazione, nel corso della quale il M. aveva fornito il nominativo dei tecnici per le sfarinature provenienti dalle travi del soffitto (peraltro che il M. fosse stato subito messo al corrente dell’infestazione lo si ricavava anche dalla raccomandata del legale di data 31 agosto 2006) e che era stato pertanto violato il dettato di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Aggiungono che trattandosi di vizio occulto non era richiesta la denunzia.

Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; 10 giugno 2016, n. 11892).

Ove si ritenga di qualificare la censura in termini di denuncia di vizio motivazionale va rammentato che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie il giudice di merito ha valutato la circostanza dell’esistenza di una denuncia per comunicazione telefonica ed ha escluso che la denuncia sia stata “eseguita compiutamente per telefono”. E’ stata dunque valutata in termine negativi per la parte la circostanza evidenziata nel motivo. E’ appena il caso di aggiungere che non risulta trascritto il contenuto della asserita conversazione telefonica, nè si conosce quale fosse il potere di rappresentanza della società da parte del M. con riferimento all’episodio in questione (nè ancora risulta proposta adeguata denuncia di vizio motivazionale sul punto). Infine quanto all’ulteriore richiamo al vizio occulto si fa riferimento a quanto osservato a proposito del precedente motivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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