Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7403 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15627/2006 proposto da:

IMMOBILIARE DUE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale

rappresentante e liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI

Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BURAN FRANCO, CETOLI CARLO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 124, presso

lo studio dell’avvocato SAVINI Alessandro, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CHERSEVANI PAOLO MARIA, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 12/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAFFARELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SAVINI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Immobiliare Due s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Veneto dep. il 12/01/2006, che aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva accolto, parzialmente, e cioè per le sanzioni e interessi, i ricorsi della società avverso gli avvisi di liquidazione per ICI per gli anni 1988, 1999, 2000 e 2001 emessi da Comune di San Donà di Piave.

La CTR ha confermato nelle parti relative all’imposta i predetti avvisi, ritenendo che il valore contabilizzato era applicabile sino all’anno in cui era stata attribuita la rendita che non poteva retroagire.

Si duole la ricorrente di violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e L. n. 342 del 2000, art. 74) e vizio motivazionale.

Il Comune resiste con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ dato di fatto, emergente dal ricorso, che il contribuente, per immobile ristrutturato rientrante sicuramente in cat. D (derivante da un immobile in cat. A/3 e da un magazzino D/8 riuniti in un negozio di vendita con annesso deposito e uffici) ebbe a denunziarli ai fini ICI sulla base di una rendita presunta per immobili similari laddove il Comune aveva richiesto le differenze in relazione al valore contabilizzato.

La controversia in esame non concerne pertanto la questione della retroattività della attribuzione della rendita catastale (e le connesse questioni della natura dichiarativa o costitutiva della relativa attribuzione) bensì un rapporto tra due diversi valori.

Orbene la questione dibattuta nei motivi sulla retroattività della rendita catastale che sarebbe stata attribuita è nuova rispetto al dibattito avvenuto nelle fasi di merito.

Il motivo fondato sulla violazione e falsa applicazione di legge (che si conclude con un quesito non necessario in quanto, ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. – ora abrogato – si applica ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40) pur manifestando l’interesse, di mero rilievo economico, della società a sostenere la legittimità della estensione retroattiva della rendita catastale (in quanto l’ICI determinata su tale base è “notevolmente inferiore al valore applicato dal Comune sulla base dei dati contabili”) è, pertanto, inammissibile per novità, mentre manifestamente infondato è il rilievo di omessa motivazione sulla circostanza che era stata presentata l’istanza di attribuzione della rendita in quanto la questione era estranea all’oggetto del contendere nei termini sopra delineati.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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