Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7403 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA ANTONIO BONOMO S.R.L., oggi divenuta Gruppo Bonomo S.P.A., e

A.R.S.E.C.A.O. – ASSOCIAZIONE REGIONALE SICILIANA ESPORTATORI

COMMERCIANTI DI AGRUMI E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 435/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/08/2006 R.G.N. 1704/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania respingeva il gravame proposto dall’impresa odierna ricorrente – ditta Antonio Bonomo s.r.l. – e dall’Associazione Regionale Siciliana Esportatori e Commercianti di Agrumi e Prodotti Ortofrutticoli – intervenuta in giudizio in rappresentanza della categoria di imprese – avverso la decisione di primo grado, con cui era stata respinta la domanda intesa ad ottenere, nei confronti dell’INPS, la rideterminazione dei contributi, ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88, in relazione ai lavoratori occupati nell’impresa negli anni 1991 – 2001, e la condanna dell’Istituto al rimborso degli importi versati in eccedenza.

In particolare, la Corte di merito riteneva che l’appello, nella parte in cui aveva riproposto argomenti esaminati dal primo giudice, non aveva esplicitato specifiche critiche alle ragioni del rigetto della domanda, cosi’ finendo per violare l’obbligo di specificita’ di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c. come precisato dalla giurisprudenza di legittimita’; d’altra parte, non poteva porsi alcuna questione di costituzionalita’, in relazione all’art. 3 Cost., con riferimento alle agevolazioni contributive previste per le imprese operanti nei territori montani, attesa la evidente diversita’ delle situazioni di fatto.

2. Di questa sentenza l’impresa ha domandato la cassazione deducendo due motivi di impugnazione. L’Istituto ha resistito con controricorso, mentre l’Associazione delle imprese non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola in due motivi, entrambi conclusi con quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo, denunciando violazione di norme e contratti collettivi, nonche’ vizio di motivazione, la parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale, fornendo peraltro una motivazione basata in via esclusiva sul richiamo della giurisprudenza, abbia ritenuto la non specificita’ dell’appello senza considerare che la decisione di primo grado si fondava su una motivazione per niente specifica e che, d’altra parte, si trattava di questioni di diritto per le quali jura novit curia.

Con il secondo motivo si ribadisce l’eccezione di illegittimita’ costituzionale, gia’ sollevata nel giudizio di merito, in riferimento alla mancata estensione dei benefici previsti per le zone montane alle imprese operanti in Sicilia, regione indicata nei regolamenti CEE come “frontaliera e ultrasvantaggiata”.

2. Il primo motivo e’ fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

La decisione impugnata ha richiamato alcune pronunce di questa Corte relative alla portata e ai limiti del principio di specificita’ dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ma tale richiamo contrariamente a quanto presuppone la parte ricorrente – non costituisce una autonoma ragione della decisione che, invece, la ritenuta inidoneita’ del gravame si fonda sulla mancanza di “una specifica critica alle ragioni del rigetto”. Cosi’ individuata, peraltro, la ratio decidendi e’ meritevole di censura alla stregua dei principi generali in tema di modalita’ di proposizione dell’appello, che si compendiano nella regola, piu’ volte affermata nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’onere di specificita’ dei motivi – nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante, intesa ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificita’ – va coordinato con il principio jura novit curia che, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., presiede alla soluzione delle questioni di diritto (essendo invece necessario, per il c.d. giudizio di fatto, pronunciare juxta alligata et probata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 4991 del 1987; n. 9628 del 1993; Cass. n. 11934 del 1995). Nella specie, le censure sollevate dall’impresa appellante – riferite puntualmente in questa sede – consistevano nella contestazione della soluzione giuridica adottata dal Tribunale (secondo cui dalle norme comunitarie invocate dall’impresa – che avevano solo prospettato un modello di intervento, quale la istituzione di fondi strutturali, ad opera degli Stati membri – non poteva derivare alcuna posizione soggettiva tutelabile); e dunque, in tal modo, esse erano idonee a introdurre nel giudizio d’appello la relativa quaestio juris e a suscitare, conseguentemente, l’obbligo del giudice di pronunciare in ordine alla medesima a prescindere dall’allegazione di singoli argomenti intesi a dimostrare la erroneita’ della decisione del giudice di primo grado.

3. In tali termini, il motivo va accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, cui e’ rimessa altresi’ la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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