Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7403 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 17/03/2020), n.7403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6982/2015 proposto da:

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

AZ Agricola Salbego Mauro, nella persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesaro Tapparo e

presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliata, giusta

mandato a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 107/2014,

depositata il 3 febbraio 2014.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quel era stata ingiunto il pagamento della somma di Euro 29.979,76, oltre interessi legali e spese, a titolo di contributi comunitari P.A.C. (Politica Agricola Comune), in base al regolamento CEE n. 1782/2003, relativi alle campagne agricole anni 2005/2006, eccependo l’estinzione per compensazione atecnica con il credito vantato a titolo di prelievi supplementari comunitari sulle consegne di latte nelle compagne lattiere anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.

2. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 107/20014 rigettava l’opposizione, ritenendo che il credito opposto in compensazione non fosse certo, liquido ed esigibile, essendo in corso il relativo giudizio di accertamento davanti all’autorità giudiziaria amministrativa.

L’agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha proposto appello avverso la suddetta sentenza e la Corte di appello di Trieste, con ordinanza n. 182/2014, depositata in data 5 agosto 2014, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per la sua non ragionevole probabilità di accoglimento.

3. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ricorre in cassazione ai sensi dell’art. 343 ter c.p.c., con sei motivi.

6. La AZ Agricola Salbego Mauro ha presentato controricorso e depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e la violazione contestuale del combinato disposto dell’art. 5 ter del Regolamento (CE) n. 1034/2088 della Commissione del 21 ottobre 2008 e L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, commi 2, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che nel caso in esame i crediti a titolo di aiuti umanitari e di debiti a titolo di prelievo supplementare facevano capo ad un unico rapporto tra agricoltore ed Unione Europea in quanto espressione di un’unica politica agricola comune di pertinenza del FEOGA e del FEASR, costituendo i suddetti debiti somme di pertinenza del Fondo comunitario destinato a finanziare la politica agricola comune, con conseguente operatività del meccanismo di compensazione estintiva.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1241 c.c. e art. 1243 c.c., comma 1 e falsa applicazione del principio di diritto della certezza giudiziaria del controcredito e contestuale violazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c., D.L. n. 5 del 2009, art. 98 ter, commi 2, 4 e 5; art. 8 quinquies, comma 1, convertito dalla L. n. 33 del 2009; art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che nella compensazione atecnica, nell’ambito dell’unicità del rapporto giuridico, non rilevano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del debito e che, in ogni caso, i crediti di Agea erano determinati nel loro ammontare, tanto da essere iscritti nel Registro dei debitori, iscrizione equiparata alla iscrizione a ruolo e dalla quale discende l’esecutività del credito.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla prova della iscrizione del credito per prelievi supplementari nel Registro nazionale dei debiti.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perchè attengono a questioni strettamente connesse, sono infondati.

Questa Corte ha già esaminato, in alcune pronunce, la questione riguardante l’ammissibilità della compensazione tra i crediti vantati dalle aziende agricole per i contributi dovuti ai sensi del Regolamento CE n. 1782/03 ed i debiti delle stesse relativi ai prelievi supplementari per la produzione di latte in eccedenza rispetto alle quote loro assegnate ed ha affermato che il Regolamento CE n. 1034/08, nel modificare il Regolamento n. CE n. 885/06, che aveva a sua volta modificato le modalità di liquidazione dei conti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), non ha innovato la previgente disciplina della compensazione tra i crediti vantati a qualsiasi titolo dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di provvidenze comunitarie e i crediti da questi ultimi vantati in virtù delle norme comunitarie (Cass., 28 febbraio 2017, n. 5002; Cass., 28 giugno 2016, n. 13279). Più in particolare è stato precisato che l’art. 5 bis del Regolamento n. 885/06, introdotto dal Regolamento in esame, si è limitato a stabilire una soglia minima al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero delle somme perse a causa d’irregolarità o negligenze, in modo da assicurare un’applicazione corretta ed efficiente delle disposizioni che già autorizzavano gli Stati membri a non portare avanti il relativo procedimento ove i costi risultassero globalmente superiori all’importo da recuperare, mentre l’art. 5 ter, ha espressamente autorizzato gli Stati membri a dedurre gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito (Cass., 12 luglio 2019, n. 18852).

La giurisprudenza comunitaria aveva ritenuto ammissibile la compensazione, in presenza di crediti e debiti reciproci fra le autorità degli Stati membri e gli operatori economici, derivanti dall’erogazione di benefici previsti da norme comunitarie e dall’indebito versamento dei relativi importi, riconoscendo che, nel caso di un operatore insolvibile, la stessa poteva costituire l’unico modo per recuperare le somme versate e, tuttavia, poichè il diritto comunitario non prevedeva una disciplina generale della compensazione, era stato affermato che in linea di principio spettava agli Stati membri stabilirne le condizioni, ferma restando l’esigenza dell’uniforme applicazione del diritto comunitario (Corte di Giustizia UE, 1/03/1983, in causa C-250/78, DEKA Getreideprodukte GmbH & Co. KG; Corte di Giustizia UE, 19/05/1998, in 8 causa C-132/95, Bent e Korn).

Il giudice comunitario, quindi, ha rimesso alla normativa interna l’individuazione dei presupposti di operatività dell’istituto della compensazione, con ciò venendo in rilievo gli artt. 1241 c.c. e segg..

Per tale ragione, non rilevano le considerazioni svolte sull’irretroattività della disciplina introdotta dall’art. 5 ter del Regolamento CE n. 885/2006, stante la ritenuta operatività, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, dell’istituto della compensazione dei crediti derivanti dai rapporti in esame con i debiti restitutori nascenti dall’indebita percezione di altre provvidenze comunitarie.

Nè è condivisile la tesi dell’Agenzia ricorrente secondo cui i requisiti della compensazione dovrebbero essere accertati sulla base della disciplina comunitaria, che prevedendo la confluenza in un unico rapporto dei crediti e dei debiti inerenti a provvidenze comunitarie, avrebbe introdotto una “compensazione comunitaria finanziaria di natura atecnica” del tutto svincolata dalla disciplina civilistica.

In proposito il D.L. n. 5 del 2009, art. 8 ter, convertito dalla L. n. 33 del 2009, definisce “unico” il rapporto giuridico intercorrente tra ciascun produttore agricolo e l’Unione Europea nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica Agricola Comune di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005 e, tuttavia, l’affermata unicità del rapporto con l’Unione Europea non esclude la riconducibilità delle singole ragioni di credito e debito a titoli diversi, rappresentati dalle provvidenze di volta in volta erogate anche in riferimento a settori diversi d’intervento e dall’indebito versamento dei relativi importi (Cass., 12 luglio 2019, n. 18852).

Ed invero, l’iscrizione degli stessi in un unico conto intestato a ciascun produttore agricolo risponde ad esigenze gestionali, volte ad agevolare l’applicazione dei Regolamenti, e non consente quindi di ravvisare nella relativa estinzione il risultato di un mero calcolo matematico, anzichè una vicenda ricollegabile alla coesistenza di distinti rapporti giuridici, con conseguente inapplicabilità del principio enunciato da questa Corte secondo cui la riconducibilità ad un unico rapporto dei crediti reciprocamente vantati da due soggetti esclude la configurabilità di una compensazione in senso proprio, consentendo soltanto l’accertamento delle rispettive ragioni di dare ed avere, con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui può procedersi anche in assenza di un’eccezione di parte o della proposizione di una domanda riconvenzionale (Cass., 15 giugno 2016, n. 12302; Cass., 13 agosto 2015, n. 16800).

Ininfluente è, al riguardo, la circostanza dedotta dall’Agenzia ricorrente dell’equiparazione dell’iscrizione nel Registro all’iscrizione a ruolo, con conseguente legittimazione alla riscossione coattiva risultante a debito, dato che quest’ultima, all’evidenza, ha luogo in ragione di un accertamento unilaterale dell’Amministrazione (peraltro contestabile dall’interessato in sede giurisdizionale) e non sulla base di un titolo definitivo.

La sentenza impugnata non merita censura, quindi, nella parte in cui ha ritenuto, in applicazione della disciplina civilistica italiana, insussistenti i presupposti per la compensazione con il credito dell’Azienda agricola relativo ai contributi comunitari, in ragione del fatto che il credito dell’Azienda ricorrente relativo ai prelievi supplementari era stato contestato dinanzi al Giudice amministrativo. Questa Corte, infatti, in tema di compensazione ha affermato che la proposizione, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore o in un altro giudizio già pendente, di una contestazione riguardante l’esistenza del controcredito fatto valere dal debitore, esclude la possibilità di dichiarare estinti i due crediti, anche ai sensi dell’art. 1243 c.c., comma 2 e che la contestazione esclude la liquidità del credito, laddove la legge richiede, affinchè si verifichi la compensazione legale, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (Cass., 31 maggio 2010, n. 13208).

La compensazione giudiziale, peraltro, presuppone a sua volta l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., Sez. U., 15 novembre 2016, n. 23225).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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