Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7403 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. II, 16/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21448-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1917/2019 del TRIBUNALE di

GENOVA, depositato il 01/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Presidente Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 1/6/2019, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso proposto da R.M., sedicente cittadino della (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

Il Tribunale ha proceduto a nuova audizione del ricorrente, concludendo per la genericità del racconto del vissuto del giovane (il R.M. ha dichiarato di essere nativo di (OMISSIS), (OMISSIS), di religione (OMISSIS), che il fratello era entrato nella setta dei (OMISSIS), e che era stato minacciato da una setta, di essere stato a sua volta cercato dagli aderenti di una setta, forse per farlo aderire o perchè volevano ucciderlo, e di non essere andato dalla Polizia perchè spaventato), e, dato atto della mancata richiesta dello status di rifugiato (per il cui riconoscimento, in ogni caso, non sussistevano gli estremi), ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), nonchè lett. c), dando atto delle fonti compulsate; ha escluso la protezione umanitaria, in assenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Avverso detta pronuncia ricorre R.M., sulla base di due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, art. 14, lett. a), b), c), dell’art. 3 CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp att. c.p.c.:

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di fatti decisivi accertato nell’istruttoria.

Alla rubrica dei due motivi, segue un’unica espositiva, nella quale il ricorrente sostiene che la situazione in (OMISSIS) è ben diversa da quella ritenuta dal Tribunale, ed a riguardo cita le informative risultanti sul sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri, del 26/10/18, valido sino al 17/1/19, da cui il riconoscimento della protezione sussidiaria almeno ai sensi dell’art. 14 cit., lett. B o della protezione umanitaria, facendo valere, a detto ultimo riguardo, l’emergenza umanitaria causata dalla guerra contro il gruppo islamico, che ha accelerato l’altra crisi, tra contadini e pastori nomadi nella parte centrale del Paese, (OMISSIS) e, soprattutto, nello stato di (OMISSIS), nonchè lo scontro religioso contro le comunità (OMISSIS), e le condizioni di povertà.

Infine, secondo il ricorrente, non si può prendere in considerazione il fatto che la parte potrebbe trasferirsi altrove per escludere lo status di rifugiato o delle altre forme di protezione.

Ciò posto, si rileva che il Tribunale, a pag. 3, sub 6., ha escluso la protezione sussidiaria sotto i profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) rimarcando la genericità del racconto del ricorrente, ed il fatto che la stessa parte non avesse saputo indicare alcunchè sulle sette rivali e sui (OMISSIS).

Così statuendo, il Tribunale ha reso corretta applicazione del principio affermato, tra le tante e tra le ultime, nella pronuncia 18648/2020, secondo cui l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.

Quanto alla protezione sussidiaria sub art. 14 cit., lett. C il Giudice del merito ha escluso la sussistenza dei presupposti, alla stregua dei reports delle organizzazioni internazionali, citando il documento EASO 2017 e 2018, evidenziando in particolare come neppure in un’area delicata della (OMISSIS) come (OMISSIS) possa ritenersi sussistente la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Ora, il ricorrente, nell’espositiva del motivo, non si duole della fonte compulsata dal Tribunale, nè fornisce specifici dati idonei a smentire l’assunto del Tribunale, ma si limita a sostenere che la situazione nel Paese di provenienza è “diversa”, citando il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri, che ha come scopo quello di fornire notizie ai cittadini italiani che si vogliano recare all’estero per turismo, quindi si prefigge scopo ben diverso da quello di dare conto della situazione nel Paese straniero per la popolazione ivi residente; cita due precedenti di merito ed a pag. 7 invoca la protezione sub art. 14 cit., lett. B (che, come è noto, considera danno grave al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine”), da ritenersi fattispecie correttamente esclusa dal Tribunale, stante la ritenuta non credibilità della narrazione della parte.

Nella seconda parte dell’espositiva del motivo, il ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, fa valere la tensione tra contadini e pastori semi-nomadi nella parte centrale della (OMISSIS), (OMISSIS) e soprattutto, lo Stato di (OMISSIS) (e quindi non nell'(OMISSIS), da dove proviene la parte), la guerra di religione contro i (OMISSIS), le tensioni tra milizie statali ed i separatisti del (OMISSIS), la situazione nella zona del (OMISSIS), lo stato di povertà della popolazioni, fatti tutti dei quali la parte non indica l’avvenuta deduzione nel giudizio di merito (oltre ad essere relativi, per stessa ammissione della parte, a zone diverse dello Stato di provenienza).

Da ultimo, il ricorrente fa valere come, a seguito della mancata attuazione nel nostro ordinamento dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non possa ritenersi esclusa la protezione internazionale per la possibilità del richiedente di trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza; a riguardo, è di chiara evidenza l’incongruenza della doglianza, posto che il Tribunale non si è espresso in alcun modo nei termini indicati.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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