Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7401 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12374/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FONDIN SRL (Società derivante dalla fusione con TENUTA TORRE A

CENAIA), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e difeso dagli

avvocati MICCINESI Marco, PISTOLESI FRANCESCO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 07/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GOLINO, per delega dell’Avvocato

PISTOLESI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7 maggio 2005 la commissione tributaria regionale di Firenze ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti della soc. FONDIN, confermando l’annullamento della cartella di pagamento emessa per l’anno 1993 relativamente al mancato riconoscimento del riportato credito IRPEG per l’anno 1992. Ha motivato la decisione ritenendo che la cartella, essendo stata emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, richiedeva la chiara e completa evidenziazione dell’errore in cui era incorsa la contribuente, sicchè difettava di motivazione perchè l’atto conteneva solo l’enunciazione di taluni dati. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’amministrazione; la soc. contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3 e 5, art. 42 e segg.; art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

B. Sostiene che la cartella per l’anno 1993 fosse adeguatamente motivata, atteso che evidenziava la rettifica di una minore eccedenza, che non poteva che riguardare i dati esposti nella dichiarazione dell’anno 1992, ove appunto era stata esposta un’eccedenza da riportare negli anni successivi.

C. Aggiunge che la soc. contribuente aveva ben compreso l’oggetto della contestazione, atteso aveva subito individuato l’importo (contestato) di cui al rigo “M29” della dichiarazione e si era ampiamente difesa nel merito sul punto.

D. Il motivo è fondato.

E. In tema di accertamento e controllo delle dichiarazioni dei redditi effettuate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è tralatizia l’affermazione, nella giurisprudenza di questa Sezione che la cartella esattoriale che contenga la rettifica dei risultati della dichiarazione del contribuente ha natura impositiva parificabile ad un atto di accertamento (Sez. 5^, Sentenza n. 18076 del 04/08/2010).

F. Si è precisato che, in questi casi, la cartella esattoriale deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, poi recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Sez. 5^, Sentenza n. 26330 del 16/12/2009).

G. Si è, inoltre, sostenuto che l’eventuale vizio di motivazione non potrebbe neppure essere sanato in forza del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, atteso che la sua applicazione esporrebbe il contribuente a un’attività defatigatoria per la propria difesa (Sez. 5^, Sentenza n. 28056 del 30/12/2009).

H. Questo Collegio ritiene, invece, di dover dare continuità all’orientamento da ultimo emerso nella giurisprudenza delle Sezioni Unite. Queste hanno mitigato talune affermazioni più rigoristiche, emerse nella giurisprudenza tributaria, stabilendo – con indubbia razionalità e principio di generale applicabilità – che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, e abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).

I. In applicazione di tale condiviso orientamento, il ricorso deve essere accolto con rinvio, atteso che la società ha perfettamente compreso l’oggetto controverso e si è completamente difesa nel merito come risulta anche dal controricorso pag. 6 e 7; il che lascia intendere che le indicazioni contenute nella cartella, pur scarne, fossero comunque idonee a consentire di apprestare un’efficace difesa alla contribuente.

J. Costei, peraltro, non ha addotto alcunchè, finanche graficamente, riguardo a concreto pregiudizio che abbia eventualmente subito il suo diritto di difesa.

K. La sentenza impugnata, che dagli esposti principi si è discostata, va cassata; alla pronuncia consegue necessariamente il rinvio della vertenza ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale, affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati sub lett. H) e I).

L. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità resta riservata al giudice del rinvio.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA