Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7401 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/03/2017),  n. 7401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26475/2014 proposto da:

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, in persona del Rappresentante Generale per

l’Italia e per esso la procuratrice speciale Dott.ssa

A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

CIASCHI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1983/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GERARDO ROMANO CESAREO;

udito l’Avvocato STEFANIA CIASCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso (art. 134 c.p.c.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/3/2014 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame interposto ex art. 702 quater c.p.c., dagli Assicuratori dei Lloyd’s in relazione alla pronunzia ex art. 702 ter c.p.c., Trib. Roma 20/1/2010, di accoglimento della domanda nei loro confronti proposta dalla sig. F.C. di pagamento di somma a titolo di indennizzo assicurativo a copertura di quanto pagato all’Erario a titolo di responsabilità amministrativa giusta sentenza della Corte dei Conti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli Assicuratori dei Lloyd’s propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la F., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 702 quater, 112, 152 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto la comunicazione ex art. 702 quater c.p.c., del provvedimento ex art. 702 ter c.p.c., idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni ivi previsto ai fini della relativa impugnazione, pur essendo stata nella specie dalla Cancelleria effettuata con l’indicazione del solo dispositivo, e non anche della parte motiva.

Il motivo è fondato.

Atteso che l’ordinamento prevede ipotesi in cui la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare è ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne è oggetto (ad es.: art. 47 c.p.c., per il regolamento di competenza; art. 72 c.p.c., per le impugnazioni del pubblico ministero: art. 669 terdecies c.p.c., per il reclamo cautelare; art. 391 c.p.c., per l’impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità: cfr. Cass., 5/11/2014, n. 23526), questa Corte ha già avuto modo di osservare che allorquando la legge prevede per l’impugnazione della pronunzia il termine di 30 giorni “dalla sua comunicazione o notificazione”, stabilendo -in deroga al disposto di cui all’art. 326 c.p.c. – l’equipollenza all’uopo tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell’ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l’ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte) della decisione del Tribunale, la comunicazione deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, non potendo farsi decorrere il termine breve d’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente (cfr. Cass., 8/11/2002, n. 15698; Cass., 19/9/2013, n. 21477, con riferimento a pronunzia resa in materia elettorale con sentenza, secondo il rito di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82 e art. 82, comma 2, anzichè con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., giusta il disposto di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, applicabile ratione temporis), essendo per la parte soccombente necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame (cfr., con riferimento all’impugnazione ex art. 429 c.p.c., Cass., 21/10/1983, n. 6196; Cass., 24/3/1983, n. 2072), anche sotto il profilo della relativa specificità (cfr. Cass., 27/09/2016, n. 18932; Cass., 18/04/2007, n. 9244; Cass., 31/05/2006, n. 12984; Cass., 14/3/2006, n. 5445).

Principio che deve ritenersi applicabile anche in ipotesi come nella specie di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..

Orbene, nell’affermare che “se il legislatore ha stabilito, laddove disciplina l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., che il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione, per comunicazione non può che intendersi l’istituto processualcivilistico previsto dall’art. 136 c.p.c.”, e pertanto “notiziazione sintetica del provvedimento”, sicchè “è del tutto normale che l’ordinanza impugnata non sia stata comunicata integralmente”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame facendo applicazione del seguente principio:

Ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni previsto all’art. 702 quater c.p.c., per l’appello dell’ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c., comma 6, la relativa comunicazione ai sensi del medesimo art. 702 quater c.p.c., deve avere ad oggetto l’integrale testo della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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