Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7400 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/03/2017),  n. 7400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11294-2014 proposto da:

M.A., (OMISSIS), MR.IK.ZO. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ROVERETO 7, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO VITALE, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TREVI FINANCE S.P.A. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENTE BANK SPA

quale mandataria di UNICREDIT SPA a sua volta mandataria della

predetta TREVI FINANCE S.P.A. nella qualità di quadro direttivo di

Unicredit credit Management Bank spa, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ACCARDO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIOVANNI CRESCELLA per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna alle spese statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze del 3/12/2009 (non definitiva) e del 14/3/2013 (definitiva) la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. M.A. e Mr.Ik.Zo. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma 28/1/2003, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare della somma che il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dalla società Banca di Roma s.p.a., li ha condannati a pagare, in via solidale con la società Hortensia Invest s.r.l. (obbligata in via principale, quale titolare di due conti correnti) nonchè con l’altro fideiussore società S.AG.IM s.r.l., in favore di quest’ultima.

Avverso le suindicate pronunzie della corte di merito il M. e la Mr. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., per conto della società Trevi Finance s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che (anche) all’impugnazione della sentenza non definitiva del 3/12/2009 (art. 360 c.p.c., comma 3) va applicato il regime dell’impugnazione vigente al momento non già della formulazione della relativa riserva d’impugnazione bensì della sua proposizione.

Essendo nella specie essa successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, quanto al denunziato vizio di motivazione trova pertanto ratione temporis applicazione la vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunziano “nullità della sentenza e del procedimento” per violazione degli artt. 112, 166, 168 bis, 343 e 347 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunziano “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunziano “nullità della sentenza” per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito in particolare alla “nuova fideiussione prestata”, alle “nuove linee di credito”, alla “lettera in data 12/1/1993”, agli “atti di causa”, al “contratto di apertura di credito su conto corrente n. (OMISSIS) appena aperto”, ai “modelli predisposti dalla Banca di Roma c.p.a.”, al “modello datato 13/10/1994”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve altresì osservarsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), giacchè il vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 1 motivo, che la doglianza ha inammissibilmente riguardo all’omesso esame della scrittura del 14/1/1990 “che avrebbe generato il rapporto obbligatorio nel caso di specie”, giacchè diversamente da quanto prospettato dagli odierni ricorrenti la stessa non può qualificarsi un “fatto (rectlus, negozio giuridico)”, nella specie assumendo rilievo quale mezzo di prova.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.800,00, di cui Euro 9.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA